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Bollettino


Richiamo di attenzione n.1 del 28 febbraio 2019

Dichiarazioni non finanziarie - Modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1073 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

L’articolo 1, comma 1073, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. Legge di bilancio 2019), ha previsto che “[a]l fine di rafforzare la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni di cui alla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, dopo le parole: « principali rischi, » sono inserite le seguenti: « ivi incluse le modalità di gestione degli stessi».

Tale modifica allinea la disciplina nazionale sulle dichiarazioni non finanziarie (cd. DNF) al dettato dell’art. 19 bis, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2013/34/UE, come modificata della direttiva 2014/95/UE secondo cui la DNF deve descrivere i «principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa».

La previsione introdotta a livello di normativa primaria, nel valorizzare quanto già previsto dagli orientamenti formulati dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 2014/95/UE e dagli standard di rendicontazione utilizzati per la predisposizione delle DNF, ha lo scopo di rafforzare la DNF e segnala la rilevanza annessa dall’ordinamento anche alle informazioni che riguardano le modalità di gestione dei rischi censiti, con riguardo alle procedure e ai presidi adottati o non adottati.

Essa pertanto conferma la finalità essenzialmente informativa della DNF, con focus anche in punto di rappresentazione delle politiche di gestione dei rischi mappati, ove gli enti che pubblicano la DNF siano dotati di tali politiche.

Tanto premesso, considerando che l’art. 19 («Entrata in vigore») della legge di bilancio 2019 prevede che «[l]a presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019» senza specificare una diversa decorrenza per la modifica apportata al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, si richiama l’attenzione dei destinatari della citata disciplina di fornire nelle DNF che saranno pubblicate a decorrere dal 1 gennaio 2019, anche le informazioni su “modalità di gestione” dei principali rischi mappati nella DNF rispetto ai temi di carattere non finanziario.

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

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