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Bollettino
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Delibera n. 21308
Rideterminazione del periodo di sospensione dei termini previsti dalla delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 relativa all'istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all'adozione del relativo regolamento
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
VISTO l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;
VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante “Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262”, successivamente abrogato dall'art. 10, comma 12, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art.10, comma 12, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, il richiamo all'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotti dall'art. 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante “Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)”, deve intendersi ora riferito ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTA la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all'istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all'adozione del regolamento di attuazione del citato art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 2007;
VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” ai sensi del quale “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (ndr. procedimenti civili e penali), ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.”;
VISTA la propria delibera n. 21299 del 12 marzo 2020 con cui “Tutti i termini previsti dal regolamento adottato con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 sono sospesi dalla data della presente delibera sino al 22 marzo 2020”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
CONSIDERATO, in particolare, l'art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), comma 2, del predetto decreto ai sensi del quale: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.”;
RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di rideterminare, in linea con il richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, la sospensione dei termini previsti dal regolamento adottato con la citata delibera
n. 19602 del 4 maggio 2016, al fine di limitare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui procedimenti che si svolgono dinanzi all'Arbitro, assicurando comunque la continuità delle attività;
D E L I B E R A:
Articolo 1
(Rideterminazione del periodo di sospensione dei termini previsti dalla delibera n. 19602 del 4 maggio 2016)
Tutti i termini previsti dal regolamento adottato con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, già sospesi dal 12 marzo 2020 al 22 marzo 2020, sono ulteriormente sospesi dal 23 marzo 2020 sino al 15 aprile 2020.
La presente delibera è pubblicata sul Bollettino della Consob.
18 Marzo 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona