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Bollettino


Delibera n. 21326

Riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 58 del 1998 per le partecipazioni azionarie nel capitale di società quotate - aventi l'Italia come Stato membro d'origine ad azionariato particolarmente diffuso

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge del 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (“Tuf”);

VISTI in particolare gli articoli 120 e ss., del Tuf;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni e integrazioni (“Regolamento Emittenti”);

VISTI in particolare gli artt. 117 e ss. del Regolamento Emittenti;

VISTO l'art. 120, comma 2, del Tuf, il quale dispone che “Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine [ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w- quater, del Tuf] in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI [ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1, del Tuf], tale soglia è pari al cinque per cento”;

VISTO l'art. 120, comma 2-bis, del Tuf come modificato dall'art. 17 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 che attribuisce alla Consob il potere di prevedere, “con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali [...] per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso”;

VISTA, la delibera n. 21304 del 17 marzo 2020 con la quale la Consob anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 17 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, modificativo dell'art. 120, comma 2- bis, del Tuf, ha determinato soglie inferiori “a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso”;

CONSIDERATO l'andamento recente del corso dei titoli azionari quotati sull'MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A. correlato alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTA, al riguardo, la delibera n. 21301 del 12 marzo 2020, con la quale la Consob ha deciso di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto su 85 titoli azionari italiani;

VISTO, altresì, il public statement del 16 marzo 2020, con il quale l'ESMA ha ridotto la soglia per la comunicazione delle posizioni corte detenute, in particolare, dallo 0,2 allo 0,1% ex art. 28 del Regolamento europeo n. 236/2012;

VISTO il divieto giornaliero di vendita allo scoperto di 20 titoli azionari quotati nel mercato regolamentato ai sensi dell'art. 23 del medesimo Regolamento europeo, disposto dalla Consob nella seduta del 16 marzo 2020;

VISTO l'ulteriore divieto, notificato in data 16 marzo 2020 all'ESMA, di assumere o incrementare posizioni nette corte per un periodo di tre mesi;

VISTA la delibera n. 21303 del 17 marzo 2020, con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 20 del regolamento europeo 236/2012 e dopo aver ricevuto parere positivo dall'ESMA, ha disposto, a decorrere dal 18 marzo 2020 e per un periodo di tre mesi, il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte, ovunque effettuate, incluse le posizioni assunte in ambito infragiornaliero, in relazione a tutte le azioni negoziate sul mercato regolamentato italiano;

RITENUTO che permanga l'esigenza di tutela degli investitori nonché quella di garantire l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario, a fronte di eventuali manovre speculative sui titoli delle società quotate, in un particolare periodo di congiuntura economico-finanziaria, caratterizzato da un marcato ribasso del corso dei titoli azionari, riconducibile, come detto, alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

RITENUTO tuttora opportuno “prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2” dell'art. 120 del Tuf, al fine di garantire una maggior tutela degli investitori nonché l'efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento motivato di cui al novellato art. 120, comma 2-bis, del Tuf;

CONSIDERATO che, in base alla nuova formulazione del testo dell'art. 120, comma 2-bis, del Tuf, il potere attribuito alla Consob riguarda tutte le società ad azionariato particolarmente diffuso e che, pertanto, si renda necessario ridefinire l'ambito di applicazione delineato dalla delibera n. 21304 del 17 marzo 2020;

RITENUTO che, tenendo conto delle finalità di cui all'art. 120, comma 2 bis, del TUF, il requisito dell'azionariato particolarmente diffuso si possa riferire all'assetto di controllo e sia pertanto da escludere laddove l'emittente sia soggetto a controllo di diritto ai sensi degli artt. 2359, comma 1, n.

1) c.c., richiamato dall'art. 93 del Tuf;

CONSIDERATA la sussistenza in relazione alle società quotate di cui all'elenco allegato dei presupposti richiesti dall'art. 120, comma 2-bis, del Tuf,

RITENUTO altresì che, allo stato, un periodo di tempo di tre mesi, decorrenti dall'entrata in vigore della presente Delibera, sia ragionevole e compatibile con quanto richiesto dalla norma di riferimento, salvo revoca anticipata nel caso in cui dovessero venir meno le motivazioni sottostanti l'adozione del provvedimento in esame;

D E L I B E R A:

Ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del Tuf, è prevista, per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente delibera, e salvo revoca anticipata, i) l'ulteriore soglia dell'1% al superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 2, del Tuf per le società di cui alla Sezione A dell'allegato elenco e ii) l'ulteriore soglia del 3% per le società qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 w-quater.1 del Tuf, di cui alla Sezione B dell'allegato elenco.

Restano ferme le esenzioni dagli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste dall'art. 119-bis del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Tuf, chiunque, alla data di entrata in vigore della presente Delibera, detenga una partecipazione al capitale votante delle società quotate di cui all'allegato elenco superiore alle soglie sopra previste sub i) e ii) ed inferiore alle soglie di cui all'art. 120 comma 2 del Tuf, è tenuto a darne comunicazione con le modalità ed i termini previsti dal citato art. 120, comma 2, del Tuf, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta data, salvo i casi in cui tale comunicazione sia stata già effettuata in ottemperanza a quanto prescritto con la delibera n. 21304 del 17 marzo 2020.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet della Consob. Essa viene, altresì, pubblicata sul Bollettino della Consob.

Dalla stessa data è conseguentemente abrogata la delibera n. 21304 del 17 marzo 2020.

9 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

[Gli elenchi allegati alla presente delibera sono stati aggiornati prima con delibera n. 21352 del 6 maggio 2020] e poi con delibera n. 21404 del 17 giugno 2020]

A) Emittenti quotati non PMI ad azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1

A2A SPA

2

ANIMA HOLDING SPA

3

ASSICURAZIONI GENERALI SPA

4

ASTM SPA

5

ATLANTIA SPA

6

AZIMUT HOLDING SPA

7

BANCA MEDIOLANUM SPA

8

BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

9

BANCO BPM SPA

10

BPER BANCA SPA

11

CERVED GROUP SPA

12

ENEL SPA

13

ENI SPA

14

FINECOBANK BANCA FINECO SPA

15

HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)

16

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA -INWIT

17

INTERPUMP GROUP SPA

18

INTESA SANPAOLO SPA

19

IREN SPA

20

ITALGAS SPA

21

ITALMOBILIARE SPA

22

LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI

23

MEDIASET SPA

24

MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA

25

MONCLER SPA

26

OVS SPA

27

PIRELLI & C. SPA

28

PRYSMIAN SPA

29

SAIPEM SPA

30

SALINI IMPREGILO SPA

31

SANLORENZO SPA

32

SARAS SPA RAFFINERIE SARDE

33

SNAM SPA

34

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA

35

TELECOM ITALIA SPA

36

TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA

37

UNICREDIT SPA

38

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

39

UNIPOL GRUPPO SPA

B) Emittenti quotati PMI ad azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1

ACOTEL GROUP SPA

2

ACSM-AGAM SPA

3

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA

4

ALKEMY SPA

5

AVIO SPA

6

BANCA FARMAFACTORING SPA

7

BANCA FINNAT EURAMERICA

8

BANCA SISTEMA SPA

9

BASIC NET SPA

10

BASTOGI SPA

11

BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA

12

BF SPA

13

BIALETTI INDUSTRIE SPA

14

BIOERA SPA

15

BORGOSESIA SPA

16

CALEFFI SPA

17

CAREL INDUSTRIES SPA

18

CELLULARLINE SPA

19

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA

20

CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA

21

CIR SPA

22

CLASS EDITORI SPA

23

COIMA RES SPA SIIQ

24

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA

25

CREDITO VALTELLINESE SPA

26

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA

27

DIGITAL BROS SPA

28

DOVALUE SPA

29

EL.EN. SPA

30

ENERVIT SPA

31

EPRICE SPA

32

EQUITA GROUP SPA

33

ESPRINET SPA

34

EUKEDOS SPA

35

EUROTECH SPA

36

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA

37

GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA

38

GRUPPO MUTUIONLINE SPA

39

GUALA CLOSURES SPA

40

IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA

41

ILLIMITY BANK SPA

42

ITWAY SPA

43

LA DORIA SPA

44

LVENTURE GROUP SPA

45

MOLECULAR MEDICINE SPA

46

MONDO TV SPA

47

OLIDATA SPA

48

OPENJOBMETIS SPA

49

ORSERO SPA

50

PRIMA INDUSTRIE SPA

51

RATTI SPA

52

RCS MEDIAGROUP SPA

53

RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA

54

RISANAMENTO SPA

55

ROSSS SPA

56

SABAF SPA

57

SAES GETTERS SPA

58

SAFILO GROUP SPA

59

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA

60

TECHEDGE SPA

61

TESMEC SPA

62

TISCALI SPA

63

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA

64

TXT E-SOLUTIONS SPA

65

UNIEURO SPA

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