Pubblicazioni

Bollettino


Delibera n. 21327

Riduzione della soglia percentuale iniziale di comunicazione ai sensi dell'art. 120, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 58 del 1998 per le dichiarazioni degli obiettivi in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine e ad azionariato particolarmente diffuso

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge del 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");

VISTI in particolare gli articoli 120 e ss., del Tuf;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");

VISTI in particolare gli artt. 117 e ss. del Regolamento Emittenti;

VISTO l'art. 120, comma 2, del Tuf, il quale dispone che "Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine [ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w -quater, del Tuf] in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI [ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1, del Tuf], tale soglia è pari al cinque per cento";

VISTO l'art. 120, comma 4-bis, del Tuf, come modificato dall'art. 17 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 mediante l'aggiunta dell'ultimo periodo, che prevede che "[I]n occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante: a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.";

CONSIDERATO l'andamento recente del corso dei titoli azionari quotati sull'MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A. correlato alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTA la delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 con la quale la Consob, in forza del potere alla stessa attribuito ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del Tuf, come da ultimo modificato dal citato art. 17 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, ha disposto la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione previste dall'art. 120, comma 2, del Tuf, per le partecipazioni azionarie detenute nel capitale di società quotate ad azionariato particolarmente diffuso, per un periodo di tre mesi;

CONSIDERATA sussistente l'esigenza di tutela degli investitori nonché quella di garantire l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario, a fronte di eventuali manovre speculative sui titoli delle società quotate, in un particolare periodo di congiuntura economico-finanziaria, caratterizzato da un marcato ribasso del corso dei titoli azionari, riconducibile, come detto, alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento motivato di cui al citato art. 120, comma 4-bis, del Tuf;

RITENUTO che, al fine di garantire una maggior tutela degli investitori nonché l'efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali sia opportuno "prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo" del comma 4- bis dell'art. 120 del Tuf "una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso";

RITENUTO che tenendo conto delle finalità di cui all'art. 120, comma 4-bis, ultimo periodo, del TUF, il requisito dell'azionariato particolarmente diffuso si possa riferire all'assetto di controllo e sia pertanto da escludere laddove l'emittente sia soggetto a controllo di diritto ai sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del Tuf;

CONSIDERATA la sussistenza in relazione alle società quotate di cui all'elenco allegato dei presupposti richiesti dall'art. 120, comma 4-bis, del Tuf;

RITENUTO altresì che, allo stato, un periodo di tempo di tre mesi, decorrenti dall'entrata in vigore della presente Delibera, sia ragionevole e compatibile con quanto richiesto dalla norma di riferimento, salvo revoca anticipata nel caso in cui dovessero venir meno le motivazioni sottostanti l'adozione del provvedimento in esame;

D E L I B E R A:

Ai sensi dell'art. 120, comma 4-bis, del Tuf, è prevista, per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente delibera, e salvo revoca anticipata l'ulteriore soglia del 5 per cento al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 4-bis, del Tuf per le società di cui all'allegato elenco.

Restano ferme le esenzioni dagli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di intenzioni previste dal nuovo articolo 122-ter del Regolamento Emittenti, come introdotto con la Delibera della Consob n. 21320 del 7 aprile 2020.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet della Consob. Essa viene, altresì, pubblicata sul Bollettino della Consob.

9 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

[L'elenco allegato alla presente delibera è stato aggiornato prima con delibera n. 21352 del 6 maggio 2020] e poi con delibera n. 21404 del 17 giugno 2020]

Emittenti quotati azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1

A2A SPA

2

ACOTEL GROUP SPA

3

ACSM-AGAM SPA

4

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA

5

ALKEMY SPA

6

ANIMA HOLDING SPA

7

ASSICURAZIONI GENERALI SPA

8

ASTM SPA

9

ATLANTIA SPA

10

AVIO SPA

11

AZIMUT HOLDING SPA

12

BANCA FARMAFACTORING SPA

13

BANCA FINNAT EURAMERICA

14

BANCA MEDIOLANUM SPA

15

BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

16

BANCA SISTEMA SPA

17

BANCO BPM SPA

18

BASIC NET SPA

19

BASTOGI SPA

20

BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA

21

BF SPA

22

BIALETTI INDUSTRIE SPA

23

BIOERA SPA

24

BORGOSESIA SPA

25

BPER BANCA SPA

26

CALEFFI SPA

27

CAREL INDUSTRIES SPA

28

CELLULARLINE SPA

29

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA

30

CERVED GROUP SPA

31

CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA

32

CIR SPA

33

CLASS EDITORI SPA

34

COIMA RES SPA SIIQ

35

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA

36

CREDITO VALTELLINESE SPA

37

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA

38

DIGITAL BROS SPA

39

DOVALUE SPA

40

EL.EN. SPA

41

ENEL SPA

42

ENERVIT SPA

43

ENI SPA

44

EPRICE SPA

45

EQUITA GROUP SPA

46

ESPRINET SPA

47

EUKEDOS SPA

48

EUROTECH SPA

49

FINECOBANK BANCA FINECO SPA

50

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA

51

GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA

52

GRUPPO MUTUIONLINE SPA

53

GUALA CLOSURES SPA

54

HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)

55

IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA

56

ILLIMITY BANK SPA

57

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA -INWIT

58

INTERPUMP GROUP SPA

59

INTESA SANPAOLO SPA

60

IREN SPA

61

ITALGAS SPA

62

ITALMOBILIARE SPA

63

ITWAY SPA

64

LA DORIA SPA

65

LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI

66

LVENTURE GROUP SPA

67

MEDIASET SPA

68

MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA

69

MOLECULAR MEDICINE SPA

70

MONCLER SPA

71

MONDO TV SPA

72

OLIDATA SPA

73

OPENJOBMETIS SPA

74

ORSERO SPA

75

OVS SPA

76

PIRELLI & C. SPA

77

PRIMA INDUSTRIE SPA

78

PRYSMIAN SPA

79

RATTI SPA

80

RCS MEDIAGROUP SPA

81

RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA

82

RISANAMENTO SPA

83

ROSSS SPA

84

SABAF SPA

85

SAES GETTERS SPA

86

SAFILO GROUP SPA

87

SAIPEM SPA

88

SALINI IMPREGILO SPA

89

SANLORENZO SPA

90

SARAS SPA RAFFINERIE SARDE

91

SNAM SPA

92

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA

93

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA

94

TECHEDGE SPA

95

TELECOM ITALIA SPA

96

TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA

97

TESMEC SPA

98

TISCALI SPA

99

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA

100

TXT E-SOLUTIONS SPA

101

UNICREDIT SPA

102

UNIEURO SPA

103

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

104

UNIPOL GRUPPO SPA

 

Bollettino elettronico - per saperne di più