Bollettino - AREA PUBBLICA
Bollettino
Delibera n. 21434
Proroga delle previsioni relative all'individuazione di ulteriori soglie di comunicazione delle partecipazioni societarie e delle dichiarazioni delle intenzioni di cui alle delibere n. 21326 e 21327 del 9 aprile 2020, adottate ai sensi dell'art. 120, rispettivamente commi 2-bis e 4-bis, del D. Lgs. n. 58 del 1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge del 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");
VISTI in particolare gli articoli 120 e ss., del Tuf;
VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");
VISTI in particolare gli artt. 117 e ss. del Regolamento Emittenti;
VISTA la delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del Tuf ha determinato – per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima delibera (11 aprile), e salvo revoca anticipata – soglie inferiori "a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso" – intendendo tali società come quelle non soggette a controllo di diritto, ai sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del Tuf –, ed in particolare, i) l'ulteriore soglia dell'1% al superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 2, del Tuf per le società di cui alla Sezione A del relativo allegato elenco (società non qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 w-quater.1 del Tuf) e ii) l'ulteriore soglia del 3% per le società qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 w-quater.1 del Tuf, di cui alla Sezione B del relativo allegato elenco;
VISTA altresì la delibera n. 21327 del 9 aprile 2020 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 120, comma 4-bis, del Tuf ha previsto – sempre per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima delibera (11 aprile 2020), e salvo revoca anticipata – l'ulteriore soglia del 5% al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 4-bis, del Tuf ("dichiarazioni delle intenzioni") per le suddette società ad azionariato particolarmente diffuso, di cui al relativo allegato elenco;
VISTE le delibere n. 21352 del 6 maggio 2020 e n. 21404 del 17 giugno 2020 con le quali la Consob ha proceduto all'aggiornamento degli elenchi – allegati alle delibere n. 21326 e 21327 – delle società soggette alle previsioni di cui alle medesime delibere;
CONSIDERATO lo spirare, alla data dell'11 luglio 2020, delle previsioni relative all'individuazione di ulteriori soglie di comunicazione delle partecipazioni societarie e delle dichiarazioni delle intenzioni, in società ad azionariato particolarmente diffuso, di cui alle citate delibere n. 21326 e 21327 del 9 aprile 2020;
CONSIDERATA, tuttavia, la perdurante situazione di incertezza circa l'evolversi della situazione economico-finanziaria generata dall'epidemia COVID-19;
CONSIDERATO, altresì, che l'andamento dei corsi dei titoli azionari quotati sull'MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A. registrato dopo l'adozione delle citate delibere del 9 aprile 2020 ha continuato ad essere altalenante;
CONSIDERATO, inoltre, che nel suddetto periodo si è osservata una correlazione positiva tra incertezze circa l'evoluzione della situazione economico finanziaria e la volatilità del mercato finanziario, che permane;
RITENUTO che persista l'esigenza di tutela degli investitori nonché quella di garantire l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario, a fronte di eventuali manovre speculative sui titoli delle società quotate, in un particolare periodo di congiuntura economico-finanziaria riconducibile, come detto, alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
RITENUTO, dunque, tuttora opportuno "prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2" dell'art. 120 del Tuf, nonché "prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo" del comma 4- bis dell'art. 120 del Tuf, "una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso", al fine di garantire una maggior tutela degli investitori nonché l'efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali;
RITENUTO, pertanto, che permangano i motivi per l'adozione dei provvedimenti motivati di cui all'art. 120, commi 2-bis e 4-bis, del Tuf;
RITENUTO, altresì, che, allo stato, un periodo di tempo di tre mesi, decorrenti dal 12 luglio 2020, sia ragionevole e compatibile con quanto richiesto dalla norma di riferimento, salvo revoca anticipata nel caso in cui dovessero venir meno le motivazioni sottostanti l'adozione del provvedimento in esame;
D E L I B E R A:
Le previsioni di cui alle delibere n. 21326 e 21327 del 9 aprile 2020 relative all'individuazione di ulteriori soglie di comunicazione delle partecipazioni societarie e delle dichiarazioni delle intenzioni in società ad azionariato particolarmente diffuso – i cui relativi elenchi sono stati aggiornati con le delibere n. 21352 del 6 maggio 2020 e n. 21404 del 17 giugno 2020 – sono prorogate per un periodo di tre mesi, dal 12 luglio 2020 sino al 12 ottobre 2020, salvo revoca anticipata.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet della Consob. Essa viene, altresì, pubblicata sul Bollettino della Consob.
8 luglio 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona