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Bollettino


Delibera n. 21586

Cancellazione di Europa HD S.r.l. dal registro previsto dall'art. 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per effetto della decadenza dall'autorizzazione

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTI, in particolare, gli artt. 50-quinquies e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali online, adottato con propria delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del regolamento adottato con propria delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, che ha istituito il registro dei gestori di portali previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 21259 del 6 febbraio 2020, con la quale è stato modificato l'art. 7-bis del regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013, eliminando, al comma 1, in merito ai requisiti patrimoniali per l'iscrizione e la permanenza nel registro di gestori di portali, la possibilità di aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori e mantenendo il solo obbligo di una copertura assicurativa sulla responsabilità professionale;

VISTO, altresì, l'art. 2 della delibera n. 21259 del 6 febbraio 2020, che ha previsto, per i gestori già autorizzati che, alla data di entrata in vigore della stessa delibera, aderivano ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori, l'adeguamento alla nuova disposizione regolamentare entro il 1° luglio 2020;

VISTO l'art. 7-bis, comma 2, del regolamento adottato con propria delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, secondo cui la perdita del requisito patrimoniale previsto al comma 1 del medesimo articolo comporta la decadenza dell'autorizzazione, a meno che tale requisito non sia ricostituito entro il termine massimo di due mesi;

VISTO l'art. 12, comma 1, lett. d-bis) del regolamento adottato con propria delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, secondo cui la cancellazione dal registro dei gestori di portali è disposta per effetto della decadenza dall'autorizzazione;

VISTA la propria delibera n. 20026 del 7 giugno 2017, con la quale Europa HD S.r.l., con sede a Roma (RM), in Vicolo di Prima Porta, 1, è stata iscritta nella sezione ordinaria del citato registro previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto dei requisiti patrimoniali per l'iscrizione nel registro dei gestori di portali e la permanenza nello stesso, in sede di istanza, la Società aveva aderito ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori consistente nel Fondo Nazionale di Garanzia;

CONSIDERATA la circostanza che Europa HD alla data del 1° settembre 2020 non risultava aver inviato copia della polizza e quindi aver ricostituito il requisito patrimoniale normativamente richiesto;

VISTA la nota del 22 settembre 2020, con la quale Europa HD S.r.l. è stata formalmente invitata a trasmettere, senza indugio e comunque non oltre il 30 settembre 2020, copia del contratto di assicurazione sulla responsabilità professionale, sottoscritto ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del regolamento adottato con propria delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, a pena della decadenza dell'autorizzazione;

VISTA la comunicazione del 4 ottobre 2020 con la quale Europa HD, in riscontro alla menzionata richiesta del 22 settembre 2020, ha rappresentato di essere impossibilitata a ottemperare al pagamento della polizza assicurativa in parola nel termine richiesto e che, quindi, in mancanza della ricostituzione del requisito patrimoniale, l'autorizzazione della stessa Europa HD è decaduta;

D E L I B E R A:

La cancellazione di Europa HD S.r.l. dal registro di cui all'art. 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per effetto della decadenza dall'autorizzazione.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della Europa HD S.r.l. nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel bollettino della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

18 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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