Delibera Imprese Autorizzazione n. 21636 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Autorizzazione di Mangusta Risk Ltd all'esercizio, in Italia mediante stabilimento di succursale, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, del servizio di consulenza in materia di investimenti
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia mediante stabilimento di succursali purché ricorrano le condizioni ivi previste;
VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;
VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;
CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in virtù dell'Accordo di Recesso del Regno Unito dall'Unione Europea ai sensi dell'art. 50, par. 2 del Trattato dell'Unione Europea, è previsto un periodo di transizione durante il quale la normativa europea continua ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;
VISTO lo "European Union Withdrawal Act 2018" britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;
VISTI i protocolli d'intesa ("MoUs") tra l'Autorità europea dei valori mobiliari ("ESMA") e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;
VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;
VISTA la notifica pervenuta dalla Financial Conduct Authority in base alla quale, ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/65/UE (c.d. "MiFID II"), Mangusta Risk Ltd è autorizzata a svolgere in Italia, in regime di libera prestazione, il servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti (di cui all'allegato 1, Sezione A, Servizi e attività di investimento, numero 5) e il servizio accessorio di ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari (di cui all'allegato 1, Sezione B, Servizi accessori, numero 5), la cui vigilanza, per l'operatività nei confronti della clientela italiana, in base ai principi comunitari, è attribuita, in via diretta, alle competenti Autorità del Paese di origine;
VISTA la notifica pervenuta dalla Financial Conduct Authority in base alla quale, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2014/65/UE (c.d. "MiFID II"), Mangusta Risk Ltd è autorizzata a svolgere in Italia, mediante stabilimento di succursale, i servizi di investimento di: ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; consulenza in materia di investimenti (di cui all'allegato 1, Sezione A, Servizi e attività di investimento, numeri 1 e 5) e i servizi accessori di: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari; servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell'allegato 1, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori. (di cui all'allegato 1, Sezione B, Servizi accessori, numeri 5 e 7);
VISTA la nota pervenuta il 3 agosto 2020, con la quale Mangusta Risk Ltd ha presentato alla Consob, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del TUF, istanza di autorizzazione per poter continuare ad operare in Italia, successivamente al termine del periodo di transizione, esclusivamente mediante stabilimento di succursale, nei confronti di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies e comma 2-sexies, del medesimo TUF, relativamente al servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del TUF, con la seguente modalità operativa: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela;
VISTE le informazioni integrative trasmesse da Mangusta Risk Ltd, da ultimo in data 7 dicembre 2020;
VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sulla Mangusta Risk Ltd;
SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;
RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da Mangusta Risk Ltd;
D E L I B E R A:
Mangusta Risk Ltd è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del TUF, allo svolgimento mediante stabilimento di succursale in Italia, nei confronti di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies e comma 2-sexies, del medesimo TUF, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela, del servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.
La presente delibera assume efficacia dal giorno successivo alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall'Accordo di Recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.
Dalla data di efficacia della presente delibera Mangusta Risk Ltd opera in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
La presente delibera verrà portata a conoscenza della Mangusta Risk Ltd nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
15 dicembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona