Delibera n. 21647 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21647
Incremento partecipativo di Assicurazioni Generali s.p.a. in società Cattolica di Assicurazioni - società cooperativa in conseguenza dell'acquisto da parte di Cattolica di azioni oggetto di recesso ex art. 2437-quater, quinto comma, c.c., tale da determinare il superamento di una soglia rilevante ai fini della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto – provvedimento ai sensi dell'art. 106, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");
VISTI in particolare gli articoli 106 e ss. del Tuf;
VISTO il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");
CONSIDERATO che, con avviso del 19 maggio 2020, è stata convocata per il 27 giugno 2020 l'assemblea di Società Cattolica di Assicurazioni - Società Cooperativa ("Cattolica" o l'"Emittente") al fine di deliberare, tra l'altro, sulla "[P]roposta di attribuzione al consiglio di amministrazione della delega, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il 26 giugno 2025, per un importo massimo complessivo di Euro 500 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto";
CONSIDERATO che come comunicato da Cattolica al mercato il 1° giugno 2020, la stessa ha ricevuto dall'IVASS il 27 maggio 2020 una nota concernente l'andamento della situazione di solvibilità del Gruppo Cattolica nella quale "l'Istituto di Vigilanza rileva la necessità di interventi di patrimonializzazione che si attende vengano perseguiti mediante l'utilizzo integrale della delega proposta alla prossima Assemblea Straordinaria dei soci convocata per il 26/27 giugno, pari ad un aumento di capitale di €500milioni da effettuarsi entro l'inizio dell'autunno";
CONSIDERATO che il 24 giugno 2020 Generali e Cattolica hanno raggiunto un accordo (l'"Accordo"), come reso noto al mercato nel comunicato congiunto del 25 giugno 2020, avente ad oggetto "l'avvio di una partnership strategica tra il Gruppo Generali e il Gruppo Cattolica" e che, tra l'altro, "prevede l'ingresso di Generali come azionista rilevante di Cattolica tramite la sottoscrizione, al verificarsi di talune condizioni, di un aumento di capitale riservato con esclusione del diritto di opzione per un ammontare complessivo pari a 300 milioni di euro" che "permetterebbe a Generali di raggiungere una quota in Cattolica pari a 24,4% (calcolata scomputando le azioni proprie)" subordinatamente all'approvazione della trasformazione in S.p.A.;
CONSIDERATO che l'8 giugno 2020, Cattolica, con riferimento alla convocazione dell'assemblea del 27 giugno 2020, ha previsto, mediante rettifica e precisazione dell'avviso di convocazione, che la delega al consiglio di amministrazione di cui all'ordine del giorno dell'assemblea del 27 giugno 2020 avrebbe avuto ad oggetto l'aumento di capitale "anche con limitazione del diritto di opzione e con riserva a favore di soggetti finanziari e/o investitori istituzionali, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di legge";
CONSIDERATO che il 27 giugno 2020, come reso noto al mercato dall'Emittente in pari data, l'assemblea dei soci di Cattolica ha deliberato sulla proposta di "attribuzione al consiglio di amministrazione della delega, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o due volte, il capitale sociale entro il 26 giugno 2025, per un importo massimo complessivo di Euro 500 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo (…)", approvando tale delega "anche con limitazione del diritto di opzione e con riserva a favore di soggetti finanziari e/o investitori istituzionali";
CONSIDERATO che il 22 luglio 2020, Cattolica ha reso noto al mercato che l'"IVASS (…) ha approvato le delibere dell'Assemblea straordinaria del 27 giugno u.s., relative alle varie modifiche statutarie" inclusa "la delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale fino a 500 milioni";
CONSIDERATO che il 31 luglio 2020, come reso noto al mercato da Cattolica in pari data, l'assemblea dei soci di Cattolica ha approvato la proposta di trasformazione in società per azioni con efficacia a decorrere dal 1° aprile 2021 (la "Trasformazione"), precisando, nella relativa Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del Tuf, che tale trasformazione costituisce "imprescindibile condizione della partnership e presupposto dell'investimento di Generali" ed è "ricollegata alla necessità di una accentuata ricapitalizzazione, secondo peraltro precise indicazioni di Vigilanza, che potrebbe rivelarsi impervia se non impossibile col mantenimento della forma cooperativa e l'approccio al riguardo degli investitori istituzionali";
CONSIDERATO che l'11 agosto 2020, come da verbale pubblicato dall'Emittente, il Consiglio di Amministrazione di Cattolica ha deliberato di aumentare il capitale di Cattolica "a titolo oneroso (…) in due tranches (…) per un importo complessivo massimo di Euro 500.000.000 (…)" (l'"Aumento di Capitale") "da attuarsi secondo le seguenti modalità: una prima tranche, dell'importo di complessivi Euro 299.999.999,70, tra nominale e sovrapprezzo, riservata a (…) Generali (…) mediante l'emissione di n. 54.054.054 nuove azioni (…) al prezzo unitario di Euro 5,55" (l'"Aumento di Capitale Riservato") "e (ii) una seconda tranche dell'importo massimo di complessivi 200.000.000, tra nominale e sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli azionisti" (l'"Aumento di Capitale in Opzione"), precisando, tra l'altro, che "l'esercizio della delega va correlato al percorso di rafforzamento patrimoniale intrapreso dalla Società, anche secondo precise indicazioni della Vigilanza" e "sia in esecuzione a quanto richiesto dalla lettera dell'IVASS del 27 maggio 2020";
CONSIDERATO che il 9 settembre 2020, Cattolica ha ricevuto, come da comunicato diffuso dall'Emittente in pari data, il provvedimento dell'IVASS concernente l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dei Soci il 31 luglio 2020 con avvio delle "conseguenti procedure per l'iscrizione (…) della delibera di trasformazione in S.p.A." e della pubblicazione delle "modalità di esercizio del diritto di recesso correlato alla trasformazione";
CONSIDERATO che, con Comunicato diffuso il 10 settembre 2020 recante le "Modalità e termini di esercizio del diritto di recesso", è stato reso noto al mercato che:
- "i titolari di azioni Cattolica nonché i Soci di Cattolica che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di trasformazione e quindi i Soci assenti, dissenzienti o astenuti (…) sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. b), del codice civile;
- "il valore di liquidazione unitario delle azioni di Cattolica, in relazione alle quali fosse esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in euro 5,470 per ciascuna azione (…), in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile";
- "[A]i sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile e delle normative regolamentari applicabili, qualora uno o più Soggetti Legittimati esercitassero il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà come segue:
- [I]n primo luogo, le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione ai possessori di azioni Cattolica che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni Cattolica da essi possedute (l'"Offerta in Opzione")" per un periodo non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione;
- "a coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, sarà riconosciuto un diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso eventualmente rimaste inoptate";
- "[Q]ualora le Azioni Oggetto di Recesso non siano state acquistate, in tutto o in parte, dagli altri azionisti (…) le stesse saranno offerte sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.";
- "in caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'Offerta in Borsa, il rimborso potrà avvenire mediante acquisto da parte della Società";
CONSIDERATO il provvedimento rilasciato il 6 ottobre 2020 dall'IVASS a Generali, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, con cui Generali è stata autorizzata ad assumere una partecipazione qualificata in Cattolica "nella misura minima del 24,4%, escluse le azioni proprie, fino ad un massimo del 49,9% del capitale sociale";
CONSIDERATO che l'8 ottobre 2020 Cattolica ha comunicato al mercato che "il diritto di recesso è stato esercitato per n. 20.294.811 azioni ordinarie di Cattolica" ("Azioni Oggetto di Recesso") "rappresentanti l'11,64% del capitale sociale ordinario di Cattolica, per un complessivo controvalore pari a euro 111.012.616,17 € calcolato al valore di liquidazione di euro 5,47per ciascuna azione";
CONSIDERATO che il 23 ottobre 2020, come comunicato al mercato in pari data, Generali ha sottoscritto le 54.054.054 azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato al prezzo di Euro 5,55 cadauna, per circa 300 milioni di Euro, arrivando a detenere una "partecipazione pari al 24,46% (calcolata scomputando le azioni proprie) del capitale sociale dell'emittente";
CONSIDERATO che il 30 novembre 2020 Cattolica ha comunicato al mercato che: "al termine del periodo di offerta in opzione, ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile, delle azioni oggetto del diritto di recesso, spettante ai titolari di azioni Cattolica che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di trasformazione della Società in "società per azioni", deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31 luglio 2020, l'adesione alla … offerta è stata pari a 50.101 azioni, di cui 41.182 in opzione e 8.919 richieste in prelazione";
CONSIDERATO che il 4 dicembre 2020 Cattolica ha comunicato al mercato che il Consiglio di Amministrazione della stessa, in pari data ha "preso atto dell'esito dell'offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile" e "ha deliberato, nella prospettiva di una celere definizione del procedimento di recesso, di procedere direttamente al rimborso mediante acquisto delle azioni detenute dagli azionisti che legittimamente hanno esercitato il diritto di recesso, per complessive n. 20.577.624 azioni e dunque di riconoscere agli stessi il valore stabilito in caso di recesso pari a €5,47 per azione, con termine massimo per la liquidazione in favore degli azionisti alla data del 31 gennaio 2021, utilizzando a tale scopo le riserve disponibili da utili, più precisamente prelevando dalla riserva straordinaria l'importo relativo";
CONSIDERATO che Generali in data 7 dicembre 2020 ha trasmesso alla Consob una nota con la quale ha richiesto, tra l'altro, di emettere apposito provvedimento motivato ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 6, del Tuf "relativamente all'insussistenza di obblighi di offerta pubblica di acquisto ("OPA") sulle azioni di Cattolica in capo a Generali, ai sensi dell'art. 106, comma 1-bis, del TUF quale conseguenza dell'acquisto delle Azioni Recesso (……) da parte di Cattolica ex art. 2437-quater, comma 5, c.c., potendosi ricondurre (…) tale operazione nell'ambito della fattispecie di esenzione dal suddetto obbligo prevista dall'art. 106, comma 5, lett. c), del TUF ("cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente");
CONSIDERATO che Generali ha rappresentato che "[A]ll'esito dell'acquisto da parte di Cattolica delle Azioni Recesso mediante l'utilizzo di parte della riserve da utili, Generali si troverà a detenere in Cattolica una partecipazione rappresentativa del 26,967% del capitale sociale votante, calcolata scomputando le azioni proprie detenute dalla società ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti";
VISTO l'art. 106, comma 5, del Tuf, lett. c) ai sensi del quale "[L]a Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis (…) non comporta l'obbligo di offerta ove sia (…) determinato" da "cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente";
VISTO l'art. 49, primo comma, lett. d), del Regolamento Emittenti, il quale, in esercizio della delega sub lett. c) dell'art. 106, comma 5, del Tuf, sopra richiamata, prevede l'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto nel caso in cui "il superamento della soglia è determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti";
RILEVATO che l'incremento partecipativo di Generali per effetto del riacquisto, da parte di Cattolica, delle Azioni Oggetto di Recesso al termine del procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c., pur non risultando addebitabile alla stessa Generali, non appare tuttavia integrare gli elementi costitutivi della fattispecie di esenzione prevista dall'art. 49, primo comma, lett. d), del Regolamento Emittenti;
VISTO l'art. 106, comma 6, del Tuf, ai sensi del quale la Consob può "con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma";
CONSIDERATO che la ratio su cui si basa l'art. 106, comma 5, lett. c), del Tuf è quella di esentare dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto i superamenti di soglia che non siano riconducibili alla volontà dell'acquirente e, dunque, non siano oggettivamente imputabili al soggetto potenzialmente tenuto all'obbligo;
RITENUTO che - con riferimento al possibile incremento partecipativo di Generali in Cattolica derivante dal riacquisto da parte di Cattolica delle Azioni Oggetto di Recesso al termine del procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c. - ricorrano i presupposti per l'adozione di un provvedimento motivato ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Tuf; tale operazione è infatti riconducibile alla fattispecie di esenzione prevista dal comma 5, lett. c), del medesimo art. 106, in quanto estranea alla volontà di Generali, riconducibile a scelte di terze parti e dipendente da un obbligo di legge;
D E L I B E R A:
L'eventuale superamento della soglia di cui all'art. 106, comma 1-bis, del Tuf, da parte di Generali nel capitale di Cattolica che si verifichi per effetto dell'acquisto da parte di Cattolica di Azioni Oggetto di Recesso che dovessero residuare dal procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., al fine di assolvere all'obbligo imposto dal quinto comma della medesima norma del codice civile, non comporta in capo a Generali un obbligo di offerta sulle rimanenti azioni emesse da Cattolica, in quanto determinato da un'operazione riconducibile all'ipotesi di esenzione prevista dall'art. 106, comma 5, lett. c), del Tuf e, dunque, esentabile ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Tuf.
La presente Delibera, che verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob, è assunta sulla base della situazione attuale e delle informazioni ad oggi disponibili, impregiudicata ogni diversa valutazione da parte della Commissione di ogni eventuale ulteriore elemento informativo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
18 dicembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona