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Avviso Consob del 7 luglio 2021
Avviso in merito al recepimento degli Orientamenti emanati dall’ESMA su alcuni aspetti dei requisiti della MiFID II relativi alla funzione di controllo di conformità alle norme
In data 6 aprile 2021 l’ESMA ha pubblicato sul proprio sito internet, nella traduzione ufficiale in lingua italiana, le “Guidelines on certain aspects of the MiFID II compliance function requirements” (di seguito, anche, “gli Orientamenti” o “le Linee guida”), adottate dall’Autorità europea, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU[1] (c.d. “Regolamento ESMA”), in data 5 giugno 2020.
Gli Orientamenti sono disponibili anche sul sito istituzionale della Consob nella versione italiana, unitamente al testo integrale del “Final report” in lingua inglese (contenente la sintesi delle risposte alla consultazione e le conseguenti osservazioni dell’ESMA), utile a consentire una corretta applicazione degli Orientamenti medesimi.
Essi forniscono linee di indirizzo di carattere operativo in merito al ruolo ed alle attribuzioni riservate, nell’ambito del sistema dei controlli interni, alla funzione di controllo di conformità alle norme (compliance).
In adempimento del paragrafo 3 del citato articolo 16 del Regolamento ESMA, si è comunicato all’Autorità europea che la Consob, con riferimento alle proprie competenze sulla materia ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b-bis), numero 3), del TUF, si conforma agli Orientamenti in parola, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.
Gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Consob[2] sono tenuti a rispettare gli indirizzi interpretativi resi dall’ESMA attraverso gli Orientamenti oggetto del presente avviso, applicabili – secondo i termini stabiliti dai paragrafi 3 e 4 delle Linee guida – a partire dalla data del 7 giugno 2021, in sostituzione dei precedenti, emanati nel quadro normativo della MiFID I.
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Nell’occasione, si fa presente che gli obblighi informativi previsti dalla Delibera Consob n. 17297/2010 con riferimento alla “Relazione della funzione di controllo di conformità” sono assolti con l’invio dei report di cui all’art. 22, par. 2, lett. c) del Regolamento (UE) 2017/565, redatti secondo le indicazioni dell’orientamento 3 delle Linee guida dell’ESMA in discorso, applicabili a partire dalla data del 7 giugno 2021. Restano invariati i termini d’invio e l’obbligo di accompagnare il documento con le osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate dalla funzione.
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
[1] Come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/2175.
[2] Si fa riferimento, in particolare, agli “intermediari” come definiti dall’art. 87 del Regolamento Intermediari n. 20307/2018 emanato dalla Consob in data 15 febbraio 2018, nonché alle SGR, nella prestazione sia dei servizi e delle attività di investimento sia del servizio di gestione collettiva del risparmio, alle SICAV e alle SICAF.