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Bollettino


Delibera n. 21672

Proroga delle previsioni relative all'individuazione di ulteriori soglie di comunicazione delle partecipazioni societarie e delle dichiarazioni delle intenzioni di cui alle delibere Consob n. 21326 e 21327 del 9 aprile 2020, adottate ai sensi dell'articolo 120, rispettivamente commi 2-bis e 4-bis, del D. Lgs. n. 58 del 1998, come già prorogate dalle delibere nn. 21434 dell'8 luglio 2020 e 21525 del 7 ottobre 2020

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge del 7 giugno 1974, n. 216 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (“Tuf”);

VISTI in particolare gli articoli 120 e ss. del Tuf;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”);

VISTI in particolare gli articoli 117 e ss. del Regolamento Emittenti;

VISTA la delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, con la quale la Consob, ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del Tuf ha determinato – per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima delibera (11 aprile) e salvo revoca anticipata – soglie inferiori “a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso” – intendendo tali società come quelle non soggette a controllo di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del Tuf –, ed in particolare, i) l'ulteriore soglia dell'1% al superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120, comma 2, del Tuf per le società di cui alla Sezione A del relativo allegato elenco (società non qualificabili PMI ai sensi dell'articolo 1 w-quater.1 del Tuf) e ii) l'ulteriore soglia del 3% per le società qualificabili PMI ai sensi dell'articolo 1 w-quater.1 del Tuf, di cui alla Sezione B del relativo allegato elenco;

VISTA altresì la delibera n. 21327 del 9 aprile 2020, con la quale la Consob, ai sensi dell'articolo 120, comma 4-bis, del Tuf ha previsto - sempre per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima delibera (11 aprile 2020), e salvo revoca anticipata - l'ulteriore soglia del 5% al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120, comma 4-bis, del Tuf (“dichiarazioni delle intenzioni”) per le suddette società ad azionariato particolarmente diffuso, di cui al relativo allegato elenco;

VISTE le delibere n. 21352 del 6 maggio 2020 e n. 21404 del 17 giugno 2020, con le quali la Consob ha proceduto all'aggiornamento degli elenchi - allegati alle summenzionate delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020 - delle società soggette alle previsioni di cui alle medesime delibere;

VISTE le delibere nn. 21434 dell'8 luglio 2020 e 21525 del 7 ottobre 2020 con cui la Commissione ha prorogato le previsioni di cui alle suddette delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, per un periodo di tre mesi ciascuno, rispettivamente, dal 12 luglio 2020 sino al 12 ottobre 2020, e dal 13 ottobre 2020 sino al 13 gennaio 2021, salvo revoca anticipata;

VISTE altresì le determinazioni dirigenziali nn. 34 del 16 luglio 2020, 37 del 7 agosto 2020, 39 del 21 settembre 2020 e 40 del 9 ottobre 2020 con le quali la Consob ha proceduto all'ulteriore aggiornamento degli elenchi - allegati alle summenzionate delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020 - delle società soggette alle previsioni di cui alle medesime delibere;

CONSIDERATO lo spirare, alla data del 13 gennaio 2021, delle previsioni relative all'individuazione di ulteriori soglie di comunicazione delle partecipazioni societarie e delle dichiarazioni delle intenzioni, in società ad azionariato particolarmente diffuso, di cui alle citate delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020;

CONSIDERATA la perdurante situazione di incertezza circa l'evolversi della situazione economico-finanziaria generata dall'epidemia COVID-19;

CONSIDERATO che l'andamento dei corsi dei titoli azionari quotati sul Mercato Telematico Azionario, gestito da Borsa Italiana S.p.A., continua a caratterizzarsi per una rilevante volatilità stante la sua sensibilità all'evolversi della pandemia;

RITENUTO che persista l'esigenza di tutela degli investitori nonché quella di garantire l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario, a fronte di eventuali manovre speculative sui titoli delle società quotate, in un particolare periodo di congiuntura economico- finanziaria riconducibile alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

RITENUTO, dunque, tuttora opportuno “prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2” dell'articolo 120 del Tuf, nonché "prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo” del comma 4- bis dell'articolo 120 del Tuf, “una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso, al fine di garantire una maggior tutela degli investitori nonché l'efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali;

RITENUTO, pertanto, che permangano i motivi per l'adozione dei provvedimenti motivati di cui all'articolo 120, commi 2-bis e 4-bis, del Tuf;

RITENUTO, altresì, che, allo stato, un periodo di tempo di tre mesi, decorrenti dal 14 gennaio 2021, sia ragionevole e compatibile con quanto richiesto dalla norma di riferimento, salvo revoca anticipata nel caso in cui dovessero venir meno le motivazioni sottostanti l'adozione del provvedimento in esame;

D E L I B E R A:

Le previsioni di cui alle delibere Consob n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020 – come successivamente prorogate con delibere nn. 21434 dell'8 luglio 2020 e 21525 del 7 ottobre 2020 – relative all'individuazione di ulteriori soglie di comunicazione delle partecipazioni societarie e delle dichiarazioni delle intenzioni in società ad azionariato particolarmente diffuso sono prorogate per un ulteriore periodo di tre mesi, dal 14 gennaio 2021 sino al 13 aprile 2021, salvo revoca anticipata.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet della Consob. Essa viene, altresì, pubblicata sul Bollettino della Consob.

13 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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