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Bollettino


Delibera n. 21975

Autorizzazione di Pairstech Capital Management LLP all'esercizio, in Italia in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, di servizi di investimento con servizi accessori ed iscrizione della stessa Società nell'albo di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali (come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF) in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in data 31 dicembre 2020 si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;

VISTO lo "European Union Withdrawal Act 2018" britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;

VISTI i protocolli d'intesa ("MoUs") tra l'Autorità europea dei valori mobiliari ("ESMA") e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;

VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;

VISTE le notifiche pervenute dalla Financial Conduct Authority in base alle quali, ai sensi dell'art. 34 della direttiva 2014/65 UE (c.d. "MIFID II), Pairstech Capital Management LLP, fino alla data di conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020), è risultata autorizzata a svolgere in Italia, attraverso l'utilizzo del passaporto europeo, in regime di libera prestazione i servizi di investimento di: ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; gestione di portafogli; consulenza in materia di investimenti e di collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile (di cui all'allegato 1, Sezione A, Servizi e attività di investimento, nn. 1, 4, 5 e 7) e il servizio accessorio di ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari (di cui al citato allegato 1, Sezione B, Servizi accessori, n. 5) la cui vigilanza, per l'operatività nei confronti della clientela italiana, in base ai principi comunitari, era attribuita, in via diretta, alle competenti Autorità del Regno Unito;

VISTA l'istanza pervenuta il 22 dicembre 2020, con la quale Pairstech Capital Management LLP - in vista della conclusione del periodo di transizione - ha presentato alla Consob, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF, istanza di autorizzazione per operare in Italia, dopo il periodo di transizione, come impresa di paese terzo nei confronti esclusivamente di controparti qualificate e di investitori professionali di diritto, nella modalità della libera prestazione relativamente ai servizi e attività di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere c-bis), d), e) e f), del TUF e ai servizi accessori di consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento; ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari, nonché di servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori, di cui all'Allegato 1, sezione B, numeri 3, 4, 5 e 7 del medesimo TUF;

VISTE le informazioni integrative trasmesse da Pairstech Capital Management LLP da ultimo in data 20 luglio 2021;

VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sulla Pairstech Capital Management LLP;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da Pairstech Capital Management LLP;

D E L I B E R A:

Pairstech Capital Management LLP, con sede nel Regno Unito, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF, i servizi e attività di investimento e i servizi accessori indicati nell'allegato.

Pairstech Capital Management LLP viene iscritta nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'albo di cui all'art. 20 del TUF.

Pairstech Capital Management LLP è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della Pairstech Capital Management LLP nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

28 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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ALLEGATO

Servizi e attività di investimento (di cui all'art. 1, comma 5, lettere c-bis), d), e) e f), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998)1

- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; consulenza in materia di investimenti;

- gestione di portafogli;

- ricezione e trasmissione di ordini;

- consulenza in materia di investimenti.

Servizi accessori (di cui all'Allegato 1, sezione B, n. 3, 4, 5 e 7) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998)

- consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

- servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento;

- ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari, nonché di servizi e attività di investimento;

- servizi e attività di investimento nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori

 

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(1) Con le seguenti modalità operative: senza detenzione, neanche temporanea, degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa.

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