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Comunicazione n. 0503185/22 del 16 dicembre 2022

inviata alla […società A…]

Oggetto: Operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione del debito di […società A…] - Risposta al quesito formulato in merito all'applicabilità della disciplina in tema di Opa obbligatoria di cui agli artt. 106 e ss. del D.Lgs. n. 58 del 1998

Si fa riferimento alla nota del […] 2022 (il “Quesito”) inviata da codesta Società ([…società A…] o l'“ Emittente”), con la quale sono stati rappresentati i termini e le modalità di esecuzione dell'operazione in oggetto ed i relativi effetti sull'azionariato dell'Emittente, al fine di chiedere alla Commissione conferma in ordine alla non applicabilità della disciplina in tema di Opa obbligatoria di cui agli artt. 106 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 1998 (“Tuf”) in capo agli azionisti dell'Emittente coinvolti nell'operazione.

In particolare, è stato chiesto, in via principale, di confermare, sulla base degli elementi rappresentati e delle considerazioni svolte, l'assenza dei presupposti formali per il sorgere di un obbligo di Opa per effetto dell'operazione e, in via subordinata, è stata chiesta conferma in ordine all'applicabilità dell'esenzione di cui agli artt. 106, comma 5, lettera b) del Tuf e 49, comma 1, lettera b), n. 2, del Regolamento n. 11971 del 1999 (“Regolamento Emittenti”), in via diretta o per il tramite di un provvedimento ex art. 106, comma 6, del Tuf. Il Quesito è stato inviato anche per conto degli altri soggetti coinvolti nell'operazione: […società B…], […società C…] (“”, unitamente a […società B…] anche i “ Soci Istituzionali”) nonché delle istituzioni finanziarie interessate (di seguito definite come le “ Parti Finanziarie”).

Si fa altresì riferimento: i) alla documentazione contrattuale, inviata in bozza in allegato al Quesito, concernente l'operazione; ii) alle note inviate il […] e […] 2022, ad integrazione del Quesito, con le quali sono stati forniti chiarimenti nonché - tenuto anche conto delle ultime rettifiche all'operazione intervenute in data […] e […] 2022 - i dati aggiornati relativi alle possibili modifiche dell'azionariato post rafforzamento patrimoniale, con evidenza degli effetti conseguenti alle varie fasi dell'operazione.

Come evidenziato nel Quesito, l'operazione, da cui dipende il risanamento dell'Emittente, è stata condizionata al ricevimento della conferma da parte della Consob in ordine all'assenza di obblighi di Opa.

1. Descrizione della fattispecie

A partire dal […] l'Emittente ha avviato un processo di ricapitalizzazione e di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario consolidato, che ha portato alla sottoscrizione, nel […], di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis del previgente R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (“Legge Fallimentare”) con gli istituti finanziatori del Gruppo. Successivamente, l'andamento della gestione nell'esercizio 2020, pregiudicato anche dagli effetti negativi della pandemia da Covid-19, ha comportato il mancato rispetto dei parametri finanziari stabiliti nel suddetto accordo e ha evidenziato alcuni scostamenti significativi rispetto al piano industriale originariamente posto alla base di tale accordo. Pertanto, il […], come comunicato al mercato in pari data, il Consiglio di Amministrazione di […società A…] ha approvato, al fine di riequilibrare la situazione finanziaria e patrimoniale del […gruppo X…], il piano industriale consolidato […] e le linee guida della nuova proposta di manovra finanziaria […].

La Manovra Finanziaria […] – che prevede un'operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento esistente – approvata dal Consiglio di Amministrazione il […] – è posta in essere in esecuzione di un accordo (l'“Accordo di Risanamento”) basato su un piano attestato di risanamento, ai sensi degli artt. 56 e 284 del D. Lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza “ CCII”) e prevede, fra l'altro, un complessivo aumento di capitale, del valore di circa 51 milioni di Euro suddiviso in:

i) un aumento di capitale per cassa, in opzione, del valore massimo di Euro […] (l'“Aumento in Opzione”, inscindibile sino al valore di Euro […]), mediante emissione di complessive n. […] nuove azioni ordinarie, la cui sottoscrizione è interamente garantita, sino alla suddetta soglia di inscindibilità, pro quota, dai soci[…società B…] e […società C…] (i “ Soci Istituzionali”), i quali hanno sottoscritto con l'Emittente i relativi impegni di sottoscrizione (“ Lettera di Impegni”); il prezzo di emissione per azione è pari a Euro […];

ii) un aumento di capitale inscindibile per cassa, riservato (l'“ Aumento Riservato”, unitamente all'Aumento in Opzione, gli “Aumenti di Capitale”) a talune delle banche finanziatrici del […gruppo X…] ([…] segnatamente […banche…]), del valore massimo pari ad Euro […] con emissione di n. […] azioni ordinarie; il prezzo di emissione per azione è il medesimo dell'Aumento in Opzione e pari a Euro […]. Le Banche […] e le altre Parti Finanziarie [1], il […] 2022, hanno sottoscritto con l'Emittente e con talune sue controllate l'Accordo di Risanamento, ai sensi del quale, fra l'altro, le Banche […] si sono impegnate a sottoscrivere integralmente l'Aumento Riservato tramite la conversione dei crediti da esse vantati nei confronti dell'Emittente, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di […].

Si evidenzia che gli impegni assunti, ai sensi della Lettera di Impegni, dai Soci Istituzionali e, ai sensi dell'Accordo di Risanamento, dalla Banche […], sono stati sottoscritti contestualmente e reciprocamente condizionati – l'Accordo di Risanamento presuppone la previa o contestuale sottoscrizione della Lettera di Impegni e quest'ultima presuppone l'avveramento di tutte le condizioni sospensive previste nell'Accordo di Risanamento – nonché entrambi subordinati alla pronuncia della Consob in termini di assenza di un obbligo di Opa in capo alle parti coinvolte singolarmente o congiuntamente considerate.

Nel Quesito viene, inoltre, affermato che:

- “ per quanto noto alla Società non sussistono pattuizioni parasociali ex art. 122 del Tuf tra le Parti Finanziarie [tutte le banche sottoscrittrici dell'Accordo di Risanamento] incluse le Banche […] [banche che si sono anche impegnate a sottoscrivere l'Aumento Riservato]ovvero tra queste e alcuno dei Soci di Riferimento [[…società B…] e […società C…]], né si prevede che l'accordo […] includa pattuizioni rilevanti ai fini di detta disposizione. Né, infine, per quanto noto, risultano sussistenti altre linee di concerto rilevanti ai fini del presente Quesito, a mente degli artt. 101-bis c. 4 e 4-bis e 109 TUF e art. 44 quater del Regolamento Emittenti ”;

- la Lettera di Impegni non prevede disposizioni di natura parasociale, ma prevede solo pattuizioni funzionali “esclusivamente” ad assicurare il buon esito dell'Aumento in Opzione;

- nessuna delle Banche […] né i Soci Istituzionali hanno acquistato o pattuito acquisti di azioni […società A…] negli ultimi 12 mesi.

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Ad oggi l'azionariato di […società A…], sulla base delle informazioni rese dall'Emittente, è il seguente: […società B…] ([…]% del capitale), […società C…] ([…]% del capitale), […società D…] ([…]% del capitale, […società D…], società controllata, come […società B…], dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – “MEF”), […società E…] ([…]% del capitale), […società F…] ([…]% del capitale), […società G…] ([…]% del capitale), […società H…] (“…”, controllata dal MEF, […]% del capitale). Inoltre, […società I…] […società I…], controllata dal MEF), la quale non partecipa all'operazione e non ha sottoscritto l'Accordo di Risanamento, detiene il […]% del capitale. Il restante capitale è ripartito tra altri azionisti.

[…società B…] , […società D…], […società H…] e […società I…], come detto, sono tutte società controllate dal MEF, il quale complessivamente detiene il […]% del capitale dell'Emittente. Nessuno degli azionisti diretti o indiretti dell'Emittente, individualmente o congiuntamente considerato, esercita il controllo dell'Emittente, ai sensi dell'art. 93 del Tuf.

Non vi sono patti vigenti fra gli azionisti comunicati ai sensi dell'art. 122 del Tuf; si evidenzia che in occasione dell'ultima assemblea dell'Emittente, tenutasi […] ed avente ad oggetto, fra l'altro, la nomina del relativo Consiglio di Amministrazione, […società B…] e […società C…] avevano stipulato – in analogia con il precedente patto stipulato il […] – un patto parasociale avente ad oggetto la presentazione di una lista comune ed il relativo voto. Tale patto, che aggregava il […]% del capitale, non ha comportato alcun superamento rilevante ai fini della disciplina Opa in assenza di acquisti rilevanti ai sensi dell'art. 109 del Tuf.

2. Effetti dell'Operazione sull'azionariato

Codesta Società ha rappresentato tre possibili scenari relativi all'azionariato di […società A…] post aumenti di capitale, ipotizzando, fermo l'Aumento di Capitale Riservato alle Banche Conversione: 1) il caso di mancata sottoscrizione da parte del mercato e, dunque, di integrale sottoscrizione dell'inoptato da parte dei Soci Istituzionali; 2) il caso di sottoscrizione da parte del mercato del 50% dell'Aumento in Opzione; 3) il caso di integrale esercizio delle opzioni da parte del mercato. In ogni caso, nel presupposto ipotizzato che nessuna delle Parti Finanziarie che sia anche azionista dell'Emittente –[…società H…], […società D…], […società E…], […società F…], […società G…] – eserciti i diritti di opzione spettanti nell'ambito dell'Aumento in Opzione.

Dalla lettura di tali proiezioni emerge, in sintesi che: i) se pur, per effetto dell'Aumento in Opzione, […società B…] e […società C…], individualmente considerate, in taluni casi, considerando l'eventuale sottoscrizione dell'inoptato, potrebbero incrementare la partecipazione rispettivamente detenuta al di sopra della soglia del 30% del capitale, in tutti i casi prospettati la partecipazione da esse detenuta si ridurrà al di sotto della medesima soglia del 30% (ed anche al di sotto della partecipazione di cui esse sono, ad oggi, titolari) per effetto dell'Aumento Riservato; ii) considerando la partecipazione facente capo al MEF – per il tramite di […società B…], […società D…], […società H…] e […società I…] – ad esito di entrambi gli Aumenti di Capitale, si verificherà una riduzione della percentuale complessivamente detenuta; iii) la partecipazione complessivamente detenuta dalle Banche […] si incrementerà dal […]% sino al […]% circa del capitale dell'Emittente e, considerando tutte le Parti Finanziarie – ipotizzando che fra queste i soggetti che già detengono azioni dell'Emittente non esercitino i diritti di opzione loro spettanti nell'ambito dell'Aumento in Opzione - dal […]% al […]%, se pur nessuna di esse, individualmente considerata, acquisirà una partecipazione rilevante a fini Opa.

3. Considerazioni dell'Emittente

L'Emittente, in primis, sostiene l'assenza dei presupposti di un obbligo di Opa per assenza di un superamento rilevante da parte “ di alcuno dei soggetti coinvolti nella ricapitalizzazione della Società – difettando anche ipotesi di concerto che possano rilevare ai fini Opa ”.

A sostegno dell'irrilevanza degli acquisti per il superamento della soglia Opa, viene innanzitutto rilevato che, per effetto dell'esecuzione dell'intera Manovra […] – comprensiva dell'Aumento in Opzione e dell'Aumento Riservato – nessuno degli azionisti, fra cui […società B…] e […società C…], individualmente o congiuntamente, supererebbe alcuna delle soglie rilevanti ai fini Opa, “anzi i Soci di Riferimento subirebbero la riduzione della quota ad oggi rispettivamente detenuta ” in quanto:

- […società B…] e […società C…], individualmente considerate, si troverebbero a superare la soglia del 30% del capitale, solo se si consideri unicamente l'Aumento in Opzione, per effetto della sottoscrizione dell'eventuale inoptato; “ tuttavia tale superamento sarebbe solo momentaneo e, in sostanza, figurativo, in quanto la sottoscrizione da parte delle Parti Finanziarie dell'Aumento di Capitale Riservato, che interverrebbe contestualmente nell'ambito dell'unitaria e complessivamente inscindibile operazione di ricapitalizzazione, determinerebbe l'immediata diluizione della quotata detenuta da ciascuno dei Soci di Riferimento al di sotto della soglia rilevante a fini opa .”;

- “ anche a voler considerare congiuntamente le partecipazioni detenute da […società B…] e […società C…] ”, ad esito dell'esecuzione degli aumenti di capitale esse comunque subirebbero una riduzione della quota ad oggi detenuta, per effetto della diluizione conseguente all'Aumento Riservato;

- “per mera completezza espositiva” viene osservato che, considerando la partecipazione detenuta dal MEF tramite[…società B…], […società D…], […società I…] e […società H…], la quota si ridurrà rispetto all'attuale assetto azionario, “ non risultando dunque rilevante, ai fini dell'opa obbligatoria, nemmeno la sottoscrizione di azioni operata da alcune di tali Parti Finanziarie […società H…] nell'ambito dell'aumento di Capitale Riservato .”;

- per quel che riguarda, infine, le Parti Finanziarie e, fra queste, le Banche […], viene rilevato che nessuna di esse acquisterà individualmente una partecipazione rilevante a fini Opa; al riguardo l'Emittente, nella nota invitata il […], ha confermato che “ l'unica fattispecie di ipotetico superamento di soglie OPA derivante dalla sottoscrizione di tutti gli aumenti di capitale previsti – quindi, anche post sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato – riverrebbe esclusivamente dall'aggregazione di tutte le Banche […] (considerate nel loro sottoinsieme o anche congiuntamente a tutte le altre “Parti Finanziarie” sottoscrittrici dell'Accordo di Ristrutturazione che detengano già oggi azioni […società A…])”; al riguardo, al fine di escludere la possibilità di considerare congiuntamente – ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4, del Tuf – la partecipazione detenuta dalle banche sottoscrittrici dell'Accordo di Risanamento, l'Emittente richiama l'orientamento espresso nella Comunicazione Consob n. 0090765 del 20 novembre 2013 ove si afferma che, “in assenza di pattuizioni parasociali ex art. 122 del Tuf tra gli istituti di credito interessati come nel caso di specie ”, la sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non determina il configurarsi di una fattispecie di concerto a fini Opa ai sensi dell'art. 101-bis comma 4 del Tuf, “ poiché la finalità perseguita dagli stessi non è rinvenibile nell'acquisizione né nel mantenimento o nel rafforzamento del controllo della società interessata, bensì esclusivamente nella ristrutturazione dei debiti al fine di superare lo stato di crisi e di ottenere il rimborso dei finanziamenti precedentemente erogati ”. Al riguardo, la parte sostiene che “sebbene l'Accordo […] presenti una forma tecnica diversa da un accordo di ristrutturazione dei debiti quale quello cui si riferiva la cennata Comunicazione, le evidenti analogie dal punto di vista funzionale consentono di ritenere estensibili alle stesse le medesime considerazioni già svolte dalla Consob circa l'assenza di una finalità rilevante per la disciplina del concerto derivante da patto parasociale e concludere, quindi, che l'incremento delle partecipazioni detenute da alcune Parti Finanziarie per effetto della sottoscrizione quali Banche Conversione dell'Aumento di capitale Riservato sia in ogni caso ininfluente non dovendosi considerare congiuntamente tali partecipazioni ai fini della normativa Opa. Difatti, anche nel caso di specie, non è possibile ravvisare tra le finalità perseguite dai sottoscrittori dell'accordo, una di quelle specificatamente richiamate dalla normativa in esame, ossia acquisire, mantenere o rafforzare il controllo dell'emittente, bensì esclusivamente la volontà di completare efficacemente il risanamento del […gruppo X…]” .

Sulla base di tali considerazioni, si conclude che: “ in assenza, dunque, del superamento tanto a livello individuale, quanto a livello congiunto di soglie opa, a parere della scrivente l'esecuzione dell'aumento di capitale secondo quanto contemplato dall'Accordo […] non determina alcun obbligo di offerta pubblica di acquisto in capo ad alcuno dei Soci di Riferimento o delle Parti Finanziarie .”

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In via subordinata, l'Emittente, “ nella denegata ipotesi in cui gli acquisti di azoni […società A…] nell'ambito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale fossero considerati rilevanti [dalla Consob] per il superamento della soglia Opa da parte dei Soci di Riferimento e/o dall'insieme delle Parti Finanziarie ”, ritiene si possa applicare al caso di specie, “ in linea con la normativa applicabile e gli orientamenti espressi dalla Consob ”, il caso di esenzione per operazioni dirette al salvataggio di società in crisi di cui all'art. 106, comma 5, lettera a) del Tuf e, in particolare, all'ipotesi prevista dall'art. 49, comma 1, lettera b), n. 2 del Regolamento Emittenti o che comunque la fattispecie sia “ meritevole di esenzione con provvedimento di codesta Spettabile Autorità ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Tuf ”.

4. Considerazioni

Dall'analisi delle informazioni riferite nel Quesito, della documentazione agli atti e dei comunicati stampa resi dall'Emittente in relazione all'operazione, si evince chiaramente che i due distinti aumenti di capitale, Aumento in Opzione e Aumento Riservato, sono inscindibilmente connessi nell'ambito della Manovra […] con il fine comune – unitamente alle altre misure di cui all'Accordo di Risanamento – di ripatrimonializzare l'Emittente, ristrutturare l'indebitamento e garantire la continuità aziendale consentendo l'implementazione del nuovo Piano.

Da ciò e dalla circostanza per la quale i due aumenti di capitale – l'uno integralmente garantito dai Soci Istituzionali, sino alla sopra indicata soglia di inscindibilità, l'altro riservato alle Banche […] – sono contestuali e reciprocamente condizionati, si evince l'unitarietà dell'operazione e la necessità di considerare gli effetti sull'azionariato con riferimento all'esecuzione dell'intera operazione; non si ritiene, dunque, vadano considerati i due momenti separati: 1) dell'esecuzione dell'Aumento in Opzione e degli eventuali impegni per l'inoptato, da cui potrebbero derivare degli acquisti rilevanti a fini Opa in capo a […società B…] e […società C…]; 2) dell'esecuzione dell'Aumento Riservato, da cui derivano i conseguenti effetti diluitivi per i Soci Istituzionali e per gli azionisti diversi dalle Banche […].

Dall'analisi delle proiezioni fornite dall'Emittente, si rileva che le partecipazioni detenute individualmente da […società B…] e da […società C…], ad esito di entrambi gli Aumenti di Capitale, si attesteranno al di sotto della soglia del 30% e, così come la partecipazione complessivamente detenuta dal MEF, si ridurrà – in tutti e tre gli scenari prospettati – ad una quota complessivamente inferiore a quella ad oggi detenuta.

Partendo da tale presupposto, si ritiene che i superamenti, astrattamente rilevanti ai fini Opa (in capo a […società B…] e […società C…]) non assumano concretamente rilievo in quanto, trattandosi, come detto, di un'operazione unitaria ed univocamente finalizzata alla ripatrimonializzazione ed al risanamento dell'Emittente, si deve verificare che ad esito di entrambi gli Aumenti di Capitale (considerando, dunque, anche gli effetti diluitivi dell'Aumento Riservato), non vi siano soggetti che individualmente o congiuntamente considerati acquistino una partecipazione superiore alle soglie Opa applicabili.

Con riferimento alle Banche […] ed alle Parti Finanziarie, sottoscrittrici dell'Accordo di Risanamento, si ritiene di poter condividere le considerazioni rese nel Quesito in ordine alla non rilevanza dell'Accordo di Risanamento ai fini della configurabilità di un'azione di concerto ex art. 101-bis, comma 4, del Tuf – e dunque dell'applicabilità del combinato disposto degli artt. 106 e 109 del Tuf; infatti, secondo quanto espressamente affermato dall'Emittente, detto accordo i) è l'unico intercorrente tra le Banche […]/Parti Finanziatrici, le quali non hanno sottoscritto accordi con i Soci Istituzionali; ii) non contiene pattuizioni rilevanti ai fini della configurabilità di un'azione di concerto; iii) non è finalizzato all'acquisizione, mantenimento o rafforzamento del controllo dell'Emittente – come richiesto dalla normativa sul concerto di cui al richiamato art. 101-bis, comma 4, del Tuf – bensì a consentire il risanamento dell'Emittente ai fini della Manovra […].

Si può affermare, dunque, che gli Aumenti di Capitale, potendosi considerare unitariamente, non determinino alcun superamento rilevante ai fini Opa da parte di alcuna delle parti coinvolte.

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Per le considerazioni sopra rassegnate, si ritiene che non sia necessario valutare l'applicabilità del caso di esenzione per operazioni di salvataggio, che, ad ogni buon conto, in presenza dell'Aumento in Opzione, richiederebbe – in linea con numerosi analoghi precedenti – l'adozione di un provvedimento motivato ex art. 106, comma 6, del Tuf.

5. Conclusioni

Si ritiene di poter confermare che l'esecuzione degli Aumenti di Capitale non determini il sorgere di un obbligo di Opa in capo ai soggetti coinvolti nell'operazione e nell'interesse dei quali è stato posto il Quesito in assenza dei relativi presupposti, ossia in assenza di alcun superamento di soglie Opa imputabile ad alcuna delle parti coinvolta nell'operazione degli azionisti, individualmente o – in presenza dei presupposti di cui all'art. 101-bis del Tuf – congiuntamente considerati.

Resta fermo che ogni ulteriore elemento informativo e/o modifica e/o integrazione che dovesse intervenire nell'esecuzione dell'operazione in questione, rispetto a quanto sino ad ora rappresentato, così come ulteriori modifiche rilevanti attinenti all'azionariato, dovrà essere resa nota alla Scrivente per le eventuali ulteriori valutazioni di competenza.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


[1] Le Parti Finanziatrici che hanno sottoscritto l'Accordo sono: […].

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