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Bollettino


Delibera n. 22554[1]

Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

VISTA la propria delibera n. 22135 del 22 dicembre 2021 recante la determinazione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2022;

ATTESA la necessità di determinare, per l'esercizio 2023, i soggetti tenuti alla contribuzione;

ATTESA la necessità di stabilire, per l'esercizio 2023, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;

ATTESA la necessità di stabilire, per l'esercizio 2023, le modalità ed i termini di versamento della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;

D E L I B E R A:

Articolo 1
Soggetti tenuti alla contribuzione e misura della contribuzione

I soggetti indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1, sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2023, un contributo denominato «contributo di vigilanza» determinato nelle misure riportate nella medesima tabella.

Articolo 2
Termini di versamento della contribuzione

Il versamento del contributo deve essere effet­tuato entro i termini indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1.

Articolo 3
Determinazione della contribuzione

1. La misura della contribuzione dovuta da ciascuna categoria di soggetti vigilati è indicata nella tabella di seguito riportata:

Causale Soggetti tenuti alla corresponsione Misura del contributo Termine e modalità di versamento

Art. 3, lett. a)

SIM

Le Società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie di cui all'art. 199, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2023, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998.

Il contributo è computato in misura pari ad € 5.530,00 maggiorato dello 0,65% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2021 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2022, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 43962. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:

  • per ricavi fino a € 50.000.000, € 152.250,00;
  • per ricavi fino a € 100.000.000, € 183.970,00;
  • per ricavi oltre € 100.000.000, € 209.345,00.

Versamento entro il 15 aprile 2023

Mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. b)

IMPRESE DI INVESTIMENTO

Le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2023, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998.

Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2023 nelle seguenti misure:

  1. un servizio/attività di investimento: € 5.545,00;
  2. due servizi/attività di investimento: € 20.225,00;
  3. tre servizi/attività di investimento: € 36.640,00;
  4. quattro servizi/attività di investimento: € 49.555,00
  5. cinque servizi/attività di investimento: € 62.460,00;
  6. sei servizi/attività di investimento e oltre sei: € 81.810,00.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. c)

BANCHE

Le Banche italiane, la Società Poste Italiane – Divisione Servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2023, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998.

Il contributo è computato in misura pari ad € 5.530,00 maggiorato del 4,31% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2021 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2022, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 40924. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:

  • per ricavi fino a € 10.000.000, € 141.290,00;
  • per ricavi fino a € 20.000.000, € 170.725,00;
  • per ricavi fino a € 50.000.000, € 194.275,00;
  • per ricavi fino a € 100.000.000, € 217.820,00;
  • per ricavi fino a € 500.000.000, € 241.370,00;
  • per ricavi oltre € 500.000.000, € 270.805,00.

Per le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2023 nelle seguenti misure:

  1. un servizio/attività di investimento: € 5.160,00;
  2. due servizi/attività di investimento: € 18.825,00;
  3. tre servizi/attività di investimento: € 34.100,00;
  4. quattro servizi/attività di investimento: € 46.125,00;
  5. cinque servizi/attività di investimento: € 58.135,00;
  6. sei servizi/attività di investimento e oltre sei: € 76.145,00.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. d)

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

di seguito indicate:

Il contributo dovuto è computato come segue:

 

Art. 3, lett. d) punto d1)

SOCIETA' DI GESTIONE ITALIANE

d1) le Società di gestione del risparmio aventi sede legale in Italia di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate alla data del 2 gennaio 2023 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere d), e) ed f), del d.lgs. n. 58/1998.

Il contributo dovuto è computato in misura pari ad € 5.530,00 maggiorato, dello 0,65% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2021 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2022, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci delle voci matrice 50984 e 50988. La misura massima della contribuzione è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:

  • per i ricavi fino a € 50.000.000, € 131.545,00;
  • per i ricavi fino a € 100.000.000, € 158.950,00;
  • per i ricavi oltre €100.000.000, € 180.875,00.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. d) punto d2)

SOCIETÀ DI GESTIONE COMUNITARIE E GESTORI DI FIA UE CON SUCCURSALE IN ITALIA

d2) le Società di gestione UE con succursale in Italia di cui all'art. 1, lettera o-bis), del d.lgs. n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (FIA UE) con succursale in Italia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzati alla data del 2 gennaio 2023 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere d), e) ed f), del d.lgs. n. 58/1998.

Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2023 nelle seguenti misure:

  1. un servizio/attività di investimento: € 4.605,00;
  2. due servizi/attività di investimento: € 16.800,00;
  3. tre servizi/attività di investimento: € 30.435,00.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. e)

Gli Intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993, autorizzati, alla data del 2 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), del d.lgs. n. 58/1998.

Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2023 nelle seguenti misure:

  1. un servizio/attività di investimento: € 5.160,00;
  2. due servizi/attività di investimento: € 18.825,00;
  3. tre servizi/attività di investimento: € 34.100,00;
  4. quattro servizi/attività di investimento: € 46.125,00.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. f)

INTERNALIZZATORI DI REGOLAMENTO

Le Società di intermediazione mobiliare e le banche italiane che, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023, regolano internamente operazioni su titoli.

Il contributo è pari ad € 2.565,00 pro-capite.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. g)

GESTORI COLLETTIVI

Il contributo dovuto è computato come segue:

 

Art. 3, lett. g) punto g1)

g1) GESTORI COLLETTIVI ITALIANI

  • le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2023, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;
  • le Società di investimento a capitale variabile e le Società di investimento a capitale fisso iscritte, alla data del 2 gennaio 2023, negli Albi di cui all'art. 35-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.

Il contributo è pari ad una quota fissa pari a € 4.590,00 per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva maggiorata:

a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM e FIA) a seguito del deposito di un prospetto informativo di € 2.290,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 2 gennaio 2023 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi retail). Sono esclusi dal computo della maggiorazione due fondi/comparti. Sono esclusi parimenti dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate;

b) per i soggetti per i quali l'offerta (OICVM e FIA) sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2 gennaio 2023 di € 1.620,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto;

c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 di € 2.090,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito;

d) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998 di € 2.090,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. g) punto g2)

g2) GESTORI COLLETTIVI ESTERI

OICR per i quali, precedentemente al 2 gennaio 2023, sia stata espletata la procedura di cui agli artt. 42, 43 o 44 del d.lgs. n. 58/1998 e per i quali alla stessa data non sia pervenuta la notifica di cancellazione dall'Autorità competente.

Nel caso di offerta al pubblico il contributo è pari:

a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM e ELTIF) a seguito dell'espletamento della procedura di notifica ex art. 42 e 43 del d.lgs. n. 58/1998 e del deposito di un prospetto informativo e per i quali alla data del 2 gennaio 2023 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi retail) ad € 2.290,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto. Sono esclusi dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate;

b) per i soggetti per i quali l'offerta espletata a seguito della procedura di notifica ex art. 42 e 43 del d.lgs. n. 58/1998 (OICVM e ELTIF) sia stata chiusa negli anni precedenti e per i quali, alla data del 2 gennaio 2023, risultino sottoscrittori residenti in Italia, ad € 1.620,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto;

c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 2.090,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito;

nel caso il gestore commercializzi OICR ad investitori professionali, il contributo è pari:

d) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 1.060,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito;

e) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di OICVM ad investitori professionali a seguito dell'espletamento di una procedura di notifica ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 1.060,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2); in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. g) punto g3)

g3) GESTORI CHE COMMERCIALIZZANO AZIONI E/O QUOTE DI OICR

I Gestori iscritti, alla data del 2 gennaio 2023, nella sezione dell'Albo di cui agli artt. 35, 35-ter e nell'elenco allegato di cui agli artt. 41-bis e 41-ter del d.lgs. n. 58/1998 (OICVM e FIA), che commercializzano al pubblico retail quote e/o azioni di OICR propri o di terzi.

Il contributo dovuto è computato secondo tariffe correlate al volume commercializzato in Italia eccedente € 100.000, come segue:

  • per volumi fino a € 1.000.000, € 4.710,00
  • per volumi fino a € 10.000.000, € 14.130,00;
  • per volumi fino a € 100.000.000, € 23.550,00;
  • per volumi fino a € 1.000.000.000, € 32.970,00;
  • per volumi fino a € 3.000.000.000, € 42.390,00;
  • per volumi oltre € 3.000.000.000, € 49.455,00.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Gestori esteri: in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. h)

ORGANISMO DEI CONSULENTI FINANZIARI

L'Organismo dei Consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.

Il contributo dovuto è pari ad € 1.297.600,00.

Versamento entro il 31 maggio 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. i)

IDEATORI DI PRIIPs

Gli Ideatori di PRIIPs di cui all'art.1, comma 1, lett. w-bis.4) del d. lgs. n. 58/1998 il cui documento, contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014, è stato acquisito dalla Consob nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Il contributo dovuto è pari ad € 260,00 per ciascun documento contenente le informazioni chiave (KID). Sono escluse dalla contribuzione le versioni riviste di tali documenti.

La misura massima della contribuzione per ciascun ideatore è pari ad € 70.000,00

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. j)

EMITTENTI

I Soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – di seguito indicati:

Il contributo dovuto è computato come segue:

 

Art. 3, lett. j), punto j1)

EMITTENTI ITALIANI

j1) gli Emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2023, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.

Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2023, come da successivo comma 3/1.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 733.085,00.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. j), punto j2)

EMITTENTI ESTERI

j2) gli Emittenti esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2023, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.

Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2023, come da successivo comma 3/2.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 733.085,00.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2); in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. j), punto j3)

EMITTENTI AVENTI L'ITALIA COME STATO MEMBRO D'ORIGINE

j3) gli Emittenti che, alla data del 2 gennaio 2023, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) aventi l'Italia come Stato membro d'origine.

Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2023, come da successivo comma 3/1.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 733.085,00.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3. lett. k)

EMITTENTI CON STRUMENTI NEGOZIATI IN SISTEMI MULTILATERALI

Gli Emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2023, abbiano chiesto o abbiano autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Il contributo dovuto è computato con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2023, come segue:

  • per le azioni ed i titoli di capitale, è pari ad una quota fissa di € 3.325,00 per ogni strumento negoziato;
  • per gli altri strumenti diversi dalle azioni e dai titoli di capitale è pari ad una quota fissa di € 430,00 per ogni strumento negoziato.

La misura massima della contribuzione da parte di ciascun Emittente è pari ad € 132.530,00.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. l)

EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI

Gli Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 che, alla data del 2 gennaio 2023, risultino soggetti agli obblighi di legge previsti per tale categoria di emittenti.

Il contributo dovuto è pari ad € 17.425,00 pro-capite.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art.3, lett. m)

SOGGETTI CON DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA/QUOTAZIONE

I Soggetti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera g), di seguito indicati:

Il contributo dovuto è computato come segue:

 

Art.3, lett. m),

punto m1)

m1) OFFERENTI CON PROCEDIMENTI ESTINTI

soggetti per i quali, a seguito dell'inoltro della comunicazione di cui agli artt. 94 ovvero 102 ovvero 113 del d.lgs. n. 58/1998, ovvero del documento di esenzione presentato per l'approvazione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b), del Regolamento UE 2017/1129, il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto ovvero il prospetto di base ovvero il documento d'offerta ovvero il documento di esenzione, si sia estinto, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023, prima dell'ottenimento del relativo provvedimento di approvazione.

Il contributo è pari ad una quota fissa di € 7.825,00 per ciascun procedimento amministrativo estinto prima del rilascio del provvedimento di approvazione.

Sono escluse dal versamento della contribuzione le istanze per le quali è stato attivato un nuovo procedimento amministrativo entro i successivi tre mesi.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art.3, lett. m),

punto m2)

m2) OFFERENTI CHE NON HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA E/O VENDITA

soggetti che, a seguito della comunicazione di cui agli artt. 94 ovvero 102 del d.lgs. n. 58/1998 ovvero del documento di esenzione presentato per l'approvazione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b), del Regolamento UE 2017/1129, hanno ottenuto l'approvazione del prospetto, ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta ovvero del documento di esenzione, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023, la relativa offerta e/o vendita.

Il contributo è pari ad una quota fissa di € 15.650,00 per ciascun prospetto ovvero prospetto di base ovvero documento di offerta ovvero documento di esenzione approvato, per il quale il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta e/o vendita, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art.3, lett. m),

punto m3)

m3) OFFERENTI CHE HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA E/O VENDITA

soggetti che, avendo concluso un'offerta di sottoscrizione e/o vendita di titoli, anche finalizzata alla quotazione, e di prodotti finanziari diversi dai titoli ovvero un'offerta al pubblico di acquisto o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998.

Il contributo dovuto è calcolato come segue per le:

  1. offerte al pubblico di sottoscrizione e/o vendita aventi ad oggetto prodotti finanziari che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento ad uno o più attività finanziarie sottostanti quali covered warrant o certificates: il contributo è pari ad una quota fissa di € 18.480,00 per ciascun prospetto o prospetto base approvato, maggiorata di € 1.600,00 per ogni offerta al pubblico conclusa avente ad oggetto ciascun prodotto distintamente individuato (offerta di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito) emesso a seguito di un prospetto approvato ovvero di condizioni definitive riferite ad un prospetto base approvato. La misura massima della contribuzione è pari ad € 300.000,00 per ciascun offerente;
  2. offerte al pubblico aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari (warrant): il contributo è pari, per ciascuna offerta, ad una quota fissa di € 18.480,00 maggiorata nel caso di offerta avente controvalore superiore ad € 500.000, dello 3,774% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari ad € 5.750.000,00 per ciascuna offerta;
  3. offerte di sottoscrizione e/o vendita di titoli, anche finalizzata alla quotazione, e di prodotti finanziari diversi dai titoli: il contributo è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 18.480,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,139% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 5.750.000,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2;
  4. offerte pubbliche di acquisto e/o scambio: il contributo è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 18.480,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,139% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 5.750.000,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art.3, lett. m),

punto m4)

m4) SOGGETTI CHE HANNO OTTENUTO L'APPROVAZIONE:

  • DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
  • DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE /DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE UNIVERSALE DA NOTIFICARE PRESSO ALTRA AUTORITA'
  • DEL SUPPLEMENTO
  • DEL DOCUMENTO DI ESENZIONE PER L'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
  1. soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023;
  2. soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del documento di registrazione (eventualmente universale) ai fini dell'art. 26 del Regolamento UE 2017/1129, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023;
  3. soggetti che hanno ottenuto l'approvazione di un supplemento, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023;
  4. soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del documento di esenzione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b), del Regolamento UE 2017/1129, per l'ammissione di titoli alle negoziazioni in un mercato regolamentato, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023.
  1. Il contributo dovuto per le operazioni di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di titoli, precedute dalla pubblicazione di un prospetto (o prospetto base) di quotazione è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta, ad una quota fissa di € 18.480,00 per singolo prospetto di quotazione ovvero per singola condizione definitiva di quotazione;
  2. Il contributo dovuto nel caso di approvazione di un documento di registrazione (eventualmente Universale) per il quale il soggetto istante richieda la notifica presso altra Autorità competente per l'approvazione del prospetto è pari ad una quota fissa di € 12.180,00 per singolo documento di registrazione (eventualmente Universale);
  3. Il contributo dovuto, nel caso di approvazione di un supplemento, è pari ad una quota fissa di € 12.180,00 per singolo documento;
  4. Il contributo dovuto per le operazioni di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di titoli, in occasione di offerte pubbliche di scambio precedute dalla approvazione e pubblicazione di un documento di esenzione per la quotazione dei titoli è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta, ad una quota fissa di € 18.480,00 per singolo documento di esenzione.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art.3, lett. m),

punto m5)

m5) DOCUMENTO DI ESENZIONE NON SOTTOPOSTO AD APPROVAZIONE (art. 1 paragrafi 4, lett. f) e g), e 5, lett. e) ed f) del Regolamento UE 2017/1129)

soggetti che, in occasione di una acquisizione mediante offerta pubblica di scambio ovvero di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) hanno reso disponibile al pubblico un documento di esenzione ai sensi dell'art. 34-ter, commi 02, lett. a) e 03, e dell'art. 57, commi 1 e 2, del regolamento Consob n. 11971/1999, non sottoposto all'approvazione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1129, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 97, 114, comma 5 e 115 del d.lgs. n. 58/1998.

Il contributo dovuto per le operazioni di offerta pubblica di titoli e di ammissione alle negoziazioni di titoli in occasione di un'offerta pubblica di scambio ovvero di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), per le quali sia stato reso disponibile al pubblico un documento di esenzione non sottoposto ad approvazione contenente le informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente, è pari, per ciascuna operazione di offerta o ammissione ad una quota fissa di € 12.180,00.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. n)

SOCIETA' DI REVISIONE E REVISORI

I soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2023, al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010, che, alla stessa data:

  • risultavano aver svolto nell'esercizio 2022 incarichi di revisione legale sui bilanci d'esercizio e consolidato degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) e sui bilanci degli Enti sottoposti a regime intermedio (ESRI);
  • risultavano aver svolto nell'esercizio 2022 incarichi di revisione legale sui bilanci delle società di calcio professionistiche di serie A e B;
  • aver espresso, per l'esercizio 2022, con un'apposita relazione (diversa dalla relazione di revisione legale), un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite dagli amministratori nella dichiarazione di carattere non finanziario.

Il contributo dovuto è determinato:

  1. nella misura del 9,75% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti di interesse pubblico (EIP), nonché sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli Enti stessi;
  2. nella misura del 8,00% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti sottoposti al regime intermedio (ESRI), nonché sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli stessi Enti;
  3. nella misura del 8,00% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio delle società di calcio professionistiche di serie A e B;
  4. nella misura del 3,00% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi derivanti dal rilascio dell'attestazione sulla dichiarazione non finanziaria anche consolidata degli Enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR).

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2):

per i termini della trasmissione preventiva delle tabelle esplicative del computo del contributo cfr. art. 4 comma 7;

per i termini del versamento cfr. art. 4 comma 8

Art. 3, lett. o)

Borsa Italiana s.p.a.

Il contributo è pari ad € 5.730.000,00.

Versamento entro il 28 febbraio 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. p)

Mts s.p.a.

Il contributo è pari ad € 585.000,00.

Versamento entro il 28 febbraio 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3 lett. q)

Monte Titoli s.p.a.

Il contributo è pari ad € 1.018.000,00.

Versamento entro il 28 febbraio 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. r)

Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.

Il contributo è pari ad € 687.000,00.

Versamento entro il 28 febbraio 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. s)

GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE

Le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2023, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. g) e g-bis), del d.lgs. n. 58/1998.

Il contributo dovuto è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati in tutti i sistemi gestiti nelle seguenti misure:

  1. fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 44.410,00;
  2. fino a n. 1.000 strumenti finanziari trattati: € 95.160,00;
  3. fino a n. 3.000 strumenti finanziari trattati: € 145.910,00;
  4. fino a n. 5.000 strumenti finanziari trattati: € 196.669,00;
  5. fino a n. 10.000 strumenti finanziari trattati: € 247.410,00;
  6. fino a n. 15.000 strumenti finanziari trattati: € 298.160,00
  7. oltre n. 15.000 strumenti finanziari trattati: € 348.910,00.

Gli strumenti trattati su più sistemi, gestiti da un medesimo gestore, sono computati una sola volta.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. t)

INTERNALIZZATORI SISTEMATICI

Gli Internalizzatori sistematici iscritti, al 2 gennaio 2023, nell'apposito Elenco di cui all'art. 72, comma 4, del regolamento Consob n. 20249/2017.

Il contributo dovuto, per l'anno 2023, è pari ad € 16.220,00 maggiorato di € 10.810,00 per i soggetti con titoli negoziati nel corso dell'anno precedente su una sede di negoziazione (Traded on a Trading Venue).

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. u)

GESTORI DI MERCATI REGOLAMENTATI ESTERI

I Gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.

Il contributo è pari ad € 31.810,00 pro-capite.

Mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4).

La disposizione di pagamento deve essere allegata all'istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.

Art. 3, lett. v)

GESTORI DI PORTALI PER LA RACCOLTA DI CAPITALI PER LE PMI

I Gestori di portali:

  • per la raccolta di capitali di rischio per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali;
  • per la raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese,

iscritti, alla data del 2 gennaio 2023, nel registro di cui all'art. 50-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998.

Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa pari a € 5.310,00 maggiorata di € 6.760,00 per i soggetti che alla data del 2 gennaio 2023 risultino aver avviato l'attività di raccolta.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art.3, lett. w)

GESTORI DI SERVIZI DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE E GESTORI DEI MECCANISMI DI STOCCAGGIO

I Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, iscritti alla data del 2 gennaio 2023, negli appositi Elenchi di cui all'art. 116-septies, comma 3 e all'art. 116-undecies, comma 3, del regolamento Consob n. 11971/1999.

Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa di € 2.765,00 a carico di tutti i soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla Consob, maggiorata di un importo variabile correlato al numero di emittenti che abbiano aderito a ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del 2 gennaio 2023 nelle seguenti misure:

  1. da n. 1 a n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 8.480,00;
  2. da n. 1 a n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 11.305,00;
  3. oltre n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 14.715,00.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art.3, lett. x)

FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI

I Fornitori di servizi di comunicazione di dati (APA e ARM), di cui all'art. 2, par. 1, punto 34) e punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), così come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, che beneficiano di una deroga ai sensi dell'art. 2, par. 3, di MiFIR, iscritti, alla data del 2 gennaio 2023 al registro di cui all'art. 79-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.

Il contributo dovuto è pari a € 5.840,00 per ciascun servizio autorizzato.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. y)

SOGGETTI TENUTI ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA

I Soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 254/2016 nel 2022 e che risultano iscritti, nell'elenco di cui all'art 3, comma 3, del Regolamento Consob n. 20267 /2018.

Il contributo è pari ad € 2.215,00 pro-capite.

Sono esentati dal pagamento del contributo i soggetti che pubblicano la dichiarazione non finanziaria su base volontaria di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 254/2016 o non si avvalgono dell'esonero di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 254/2016.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3,

lett. z)

AMMINISTRATORI DI BENCHMARK

Gli Amministratori di indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento sottoposti a vigilanza e i soggetti che abbiano richiesto alla Consob l'avallo di indici di riferimento forniti in un paese terzo ai fini dell'utilizzo nell'Unione, stabiliti in Italia, autorizzati alla data del 2 gennaio 2023.

Il contributo è pari ad € 58.365,00 pro-capite.

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3,

lett. a a)

CARTOLARIZZAZIONE

Le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE), i cedenti, i promotori ed i prestatori originari sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'art. 4-septies.2 comma 6 del d.lgs 58/1998 nel periodo compreso dal 4 agosto 2022 al 31 dicembre 2022.

Il contributo è pari ad € 5.000,00 pro capite

Versamento entro il 15 aprile 2023

mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

2. Ai fini del computo del contributo:

i) per le offerte di cui al punto m3), lett. c), per controvalore dell'offerta si intende: il controvalore dell'offerta (di sottoscrizione e/o vendita) rivolta sia al pubblico retail che agli investitori istituzionali. Il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli ed al quantitativo effettivamente collocato;

ii) per le offerte caratterizzate da un periodo di offerta fino a dodici mesi, suddiviso in più periodi di offerta intermedi (es. mensili, bimestrali, etc.), la determinazione del contributo di vigilanza avviene nell'anno contributivo di conclusione dell'intera offerta (di sottoscrizione e/o vendita); il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli ed al quantitativo collocato durante l'intero periodo di offerta;

iii) per le offerte pubbliche di acquisto di cui al punto m3), lett. d), per controvalore dell'offerta si intende l'importo complessivo raccolto anche ad esito delle procedure di cui agli artt. 108 e 111 del decreto legislativo 58/1998;

iv) per le offerte pubbliche di scambio di cui al punto m3), lett. d), il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti;

v) per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

Il soggetto chiamato al pagamento dei contributi di vigilanza (fisso e variabile) di cui alla precedente lettera m) è la Società emittente i titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli a cui si riferisce il prospetto di offerta/quotazione ovvero il supplemento, la quale può rivalersi sugli azionisti venditori per la quota parte dei contributi di vigilanza calcolati sull'eventuale offerta di vendita.

A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: i) fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione di proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, ovvero dalla documentazione contabile rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di PMI; ii) offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alla lettera j) (EMITTENTI) è computato, con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2023, come segue:

3/1 per gli emittenti di cui alle lettere j1) e j3):

a) l'importo del contributo per le azioni è pari ad una quota fissa di € 23.580,00 fino a € 10.000.000 di capitale sociale complessivo (se ci sono più categorie di azioni), più € 220,00 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 180,00 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di società ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione. Ciascun emittente sarà tenuto a confermare entro il 31 gennaio di ciascun anno il possesso dei requisiti per il diritto all'esenzione dal pagamento della contribuzione inviando una comunicazione all'indirizzo e.mail “contributi@pec.consob.it”;

b) l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di € 23.580,00 per ogni emissione quotata;

c) l'importo del contributo per i warrant è pari ad una quota fissa di € 23.580,00 per ogni emissione quotata;

d) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities (Etc) e per gli exchange traded notes (Etn) è pari ad una quota fissa di € 3.250,00 per ogni strumento quotato;

e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf), di exchange traded funds attivi (Etf Attivi) è pari ad una quota fissa di € 3.405,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 733.085,00.

3/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera j2):

a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant è pari ad una quota fissa di € 23.580,00 per ogni categoria quotata;

b) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities (Etc) e per gli exchange traded notes (Etn) è pari ad una quota fissa di € 3.250,00 per ogni categoria di strumento quotato;

c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf), di exchange traded funds attivi (Etf Attivi) è pari ad una quota fissa di € 3.405,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 733.085,00

Articolo 4
Modalità di versamento della contribuzione

1. L'avviso di pagamento è spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei quindici giorni antecedenti la scadenza. Il pagamento è effettuato mediante avviso PagoPA.

2. Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione dell'avviso PagoPA sono pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

3. I soli soggetti esteri, in via alternativa, possono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato nell'avviso di pagamento, in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma PagoPA.

4. La descrizione della causale di versamento da indicare all'atto del pagamento effettuato con bonifico bancario deve obbligatoriamente rispettare il seguente formato: "codice causale"_2023_"codice utente"_"codice pagamento".

5. L'avviso di pagamento relativo al versamento del contributo dovuto dai soggetti esteri è spedito nei quindici giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

6. L'avviso di pagamento di cui al comma 5 conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob e la descrizione della causale di versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario.

7. I soggetti di cui all'art. 3, lett. n) devono trasmettere alla Consob copia delle tabelle esplicative del computo del contributo:

  • entro il 15 febbraio 2023, qualora la data di pagamento sia il 15 marzo 2023;
  • almeno 20 giorni prima la data di pagamento di cui alle lettere b) e c) del successivo comma 8.

Alle tabelle esplicative del computo del contributo deve essere allegata una dichiarazione di conformità.

8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lett. n) deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi 1 e 2, entro:

a) il 15 marzo 2023, qualora il bilancio chiuso nel 2022 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2022, negli altri casi;

c) il 30 settembre 2023, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di EIP/ESRI.

Articolo 5
Riscossione coattiva e interessi di mora

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibe­ra sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli inte­ressi di mora nella misura legale.

Articolo 6
Disposizioni finali

Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica[2].

22 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


Note:

[1] Resa esecutiva con D.P.C.M. del 6 marzo 2023

[2] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 61 del 13 marzo 2023.

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