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Bollettino


Delibera n. 22831

Conferma di un membro supplente dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari";

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante "Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262", successivamente abrogato dall'art.10, comma 12, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art.10, comma 12, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, il richiamo all'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotti dall'art. 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante "Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)", deve intendersi ora riferito ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all'istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all'adozione del regolamento di attuazione del citato art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 2007 (Regolamento ACF), come modificata dalla successiva delibera n. 21867 del 21 maggio 2021;

VISTI, in particolare, gli artt. 5 e 6 del Regolamento ACF, ove sono definiti la composizione del Collegio dell'Arbitro, le modalità di designazione e composizione dei relativi membri, nonché i requisiti che gli stessi devono possedere, la durata dell'incarico e la sua rinnovabilità per una sola volta e per un ulteriore triennio;

VISTA la propria delibera n. 22516 del 23 novembre 2022, con la quale la Commissione, in considerazione della scadenza dell'incarico dei membri dell'ACF nominati con delibera n. 19782 del 23 novembre 2016 e confermati con delibera n. 21183 dell'11 dicembre 2019, ha rinnovato quasi integralmente la composizione del Collegio dell'ACF, nominando quattro membri effettivi e otto membri supplenti, con decorrenza a far data dal 12 dicembre 2022;

CONSIDERATO che il Prof. Avv. Philipp Fabbio, membro supplente del Collegio dell'ACF di designazione Consob, è rimasto in carica, in quanto nominato con delibera n. 21556 del 22 ottobre 2020, con decorrenza in pari data, a seguito delle dimissioni del Prof. Avv. Raffaele Di Raimo;

CONSIDERATO che il primo triennio di permanenza in carica del Prof. Avv. Philipp Fabbio giungerà a scadenza il 22 ottobre 2023;

CONSIDERATO che la Commissione ha sempre dato attuazione alla previsione dell'art. 5, comma 3, del Regolamento ACF, ai sensi della quale "Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta.", al fine di garantire la valorizzazione dell'esperienza maturata dai membri nel corso del loro primo mandato nonché la continuità agli orientamenti espressi dal Collegio;

RITENUTO di procedere, avuto riguardo all'attività svolta, alla conferma per il secondo triennio - ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento ACF - dell'incarico conferito al Prof. Avv. Philipp Fabbio;

D E L I B E R A:

A decorrere dal 23 ottobre 2023 e per un ulteriore triennio, il Prof. Avv. Philipp Fabbio, è confermato nell'incarico di membro supplente, su designazione della Consob, del Collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob.

5 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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