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Bollettino


Comunicazione n. DIS/98015349 del 27-2-1998

inviata ai professori ...

Oggetto: Quesito in ordine alla possibilità di ricostituzione del flottante mediante fusione per incorporazione

Si fa riferimento alla nota del ... con la quale è stato trasmesso un parere pro-veritate redatto dalle SS.LL. in ordine alla possibilità che una fusione per incorporazione di una società quotata in altra società anch'essa quotata, possa configurarsi quale tecnica idonea di ricostituzione del flottante della prima ed in ogni caso valida ad evitare l'obbligo di OPA residuale.

Al riguardo è stato richiesto a questa Commissione di esprimere il proprio orientamento.

A tal fine, considerate le varie modalità che consentono di pervenire alla ricostituzione del flottante (ad es. aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, fusione di una società non controllata interamente, fusione nella controllata quotata della controllante, alienazione della partecipazione in eccedenza posseduta), si può ritenere che la fusione per incorporazione della società oggetto di opa in altra società anch'essa quotata raggiunga gli stessi effetti sostanziali della fusione di un'altra società nella società oggetto di opa qualora consenta agli azionisti di disporre di un titolo negoziabile e liquido.

Pertanto la fusione per incorporazione può costituire una modalità idonea alla ricostituzione del flottante, ancorché l'effetto immediato, cioè quello di far scomparire la società oggetto di opa dal listino, possa apparentemente risultare contradditorio con l'obiettivo medesimo.

Al fine di permettere agli azionisti di compiere adeguate scelte la Consob richiede che il documento d'offerta, nel caso di opa totalitaria, riporti l'intenzione dell'offerente di pervenire alla cancellazione del titolo dalla quotazione ufficiale ovvero alla ricostituzione del flottante; ove si intenda ricostituire il flottante con operazioni di fusione, tale intenzione dovrà essere resa esplicita nel documento di offerta.

Pertanto al termine dell'offerta totalitaria e al verificarsi della fattispecie prevista dall'art. 10, comma 9, della legge 149/92 (1), l'offerente dovrà necessariamente porre in essere comportamenti conformi a quanto dichiarato nel documento di offerta già pubblicato.

IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa-Schioppa

 


1. Ora art. 108, d.lgs. n. 58/98.

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