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Bollettino


Comunicazione n. DIS/99017019 dell'11-3-1999

inviata alla società per azioni ...

  Oggetto: Offerta pubblica di acquisto e limiti al possesso azionario

Con nota in data ... codesta società ha richiesto a questa Commissione, in relazione all'offerta pubblica di acquisto e scambio comunicata dalle società ..., di assumere le decisioni necessarie per rendere chiaro al mercato che l'offerente potrà formulare un credibile piano industriale solo nel presupposto che riesca ad acquistare tante azioni che gli assicurino di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della [società bersaglio].

In proposito questa Commissione ritiene preliminarmente necessario richiamare l'attenzione sull'ambito delle attribuzioni ad essa demandate dalla disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio prevista dal d.lgs. n. 58/1998 (T.U.).

Sin dal 28 novembre 1997, con propria comunicazione n. 97/012083 (1), la Consob ha precisato che la risposta a quesiti relativi a materie di competenza istituzionale, pur non rientrando tra le attività dovute, rappresenta uno strumento che concorre allo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali; sebbene inidonea a produrre effetti vincolanti, tale attività consente di fornire indirizzi interpretativi e applicativi di norme contribuendo a rendere più omogenei i comportamenti degli operatori e ad assicurare una migliore tutela degli investitori.

Tale attività è peraltro limitata a quelle norme la cui corretta applicazione da parte dei soggetti destinatari è sottoposta, per espressa previsione legislativa, a valutazioni della Consob. In materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio tali norme sono quelle concernenti la pubblicazione dell'offerta e delle notizie ad essa relative, lo svolgimento dell'operazione, la correttezza e trasparenza dei comportamenti dei soggetti interessati, l'offerta obbligatoria e quelle disposizioni in ordine alla cui violazione spetta alla Consob formulare proposte sanzionatorie, secondo le regole procedurali previste dalla legge.

In materia di offerte pubbliche è compito della Consob assicurare che siano rese al mercato con tempestività e completezza informazioni tali da consentire un fondato giudizio sull'offerta.

Per quanto riguarda la richiesta formulata con la nota suddetta, è da ritenere che essa si basi, sebbene ciò non sia esplicitamente precisato, su una delle possibili interpretazioni dell'articolo 212 del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.), che ha sostituito l'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge sulle privatizzazioni n. 474/94.

L'interpretazione di tale norma non ha attinenza con lo svolgimento dell'offerta ma incide sugli effetti che questa produce sulle clausole statutarie: è dunque questione relativa alla vita societaria e non riguarda la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio.

Ne deriva che eventuali controversie, quali quelle che potrebbero ingenerarsi in ordine all'interpretazione del predetto articolo 212 del T.U. e quelle concernenti la vigenza di clausole statutarie o di patti parasociali, riguardando esclusivamente i rapporti interni alla vita societaria, sono riservate alla competenza del giudice ordinario. Coerentemente non sono previsti poteri sanzionatori della Consob nel caso di violazione dell'art. 3 della legge n. 474/94.

L'esistenza di incertezze interpretative a tali riguardi, che possano incidere sugli effetti dell'offerta, dovrà tuttavia essere portata a conoscenza del mercato.

Nell'ambito della sua attività istruttoria la Consob, in applicazione dell'art. 102, comma 2, del T.U., può richiedere che siano fornite informazioni integrative al fine di garantire al mercato le notizie che meglio consentano di valutare l'offerta e, tra queste, anche quelle relative sia alle determinazioni che l'offerente intende assumere in caso di adesione parziale sia alle eventuali controversie derivanti da incertezze interpretative della legge. Esercitando tali compiti nella fattispecie considerata, la Consob vigilerà affinché il mercato sia informato sui criteri in base ai quali, avuto riguardo al piano industriale-finanziario enunciato, l'offerente determinerà se accettare o meno adesioni inferiori al 67% del capitale della [società bersaglio].

Il quadro informativo a disposizione degli azionisti dovrà essere completato dal comunicato predisposto dall'emittente ai sensi dell'art. 103, comma 3, del T.U, che potrà contenere le valutazioni motivate degli amministratori, la loro eventuale opinione in ordine alle incertezze interpretative che potrebbero incidere sulle strategie dell'offerente e ogni altro dato utile per l'apprezzamento dell'offerta.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa

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1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

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