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Bollettino


Comunicazione n. DIS/99053857 del 12-7-1999

inviata alla società ...

Oggetto: Determinazione del prezzo dell'opa obbligatoria in caso di acquisto indiretto 

Con nota del 3 giugno 1999, integrata con successiva nota del 15 giugno 1999, è stato richiesto di conoscere, in relazione alla prevista acquisizione da parte di un gruppo di imprenditori, di concerto tra loro, del controllo indiretto della [... società A ...], avente azioni ammesse alle negoziazioni al Mercato Ristretto, il parere di questa Commissione in merito al valore da attribuire al «prezzo di acquisto» delle azioni di tale società, quale elemento di calcolo, unitamente alla media dei prezzi di borsa degli ultimi 12 mesi, per l'individuazione del «prezzo dell'opa» ai sensi dell'art.106, comma 2, del d.lgs.n.58/98.

In particolare è stato chiesto se per «prezzo di acquisto» della società quotata di che trattasi possa intendersi il costo "effettivamente" sostenuto dai compratori, quale emergerebbe dal contratto di compravendita che sarà stipulato.

Al riguardo è da considerare che la fattispecie prospettata prevede l'acquisizione dell'intero capitale della società estera [... società B ...], il cui attivo patrimoniale è costituito essenzialmente dalla partecipazione totalitaria in una società italiana, la [... società C ...]. Quest'ultima a sua volta presenta quale unica attività di rilievo la partecipazione nell'82,33% del capitale della menzionata società quotata [... società A ...] ed al passivo debiti verso banche per un importo pressoché corrispondente, a fronte di un patrimonio netto modesto (lire 20 milioni). Pertanto, rispetto alla società oggetto di acquisizione, la [... società A ...] costituisce una partecipazione indiretta rilevante ai fini degli obblighi di opa.

Per quanto attiene al prezzo del trasferimento, dal contratto di compravendita esso risulterebbe indicato in un valore simbolico, mentre il «costo» dell'operazione per gli acquirenti - secondo quanto dichiarato - consisterebbe essenzialmente nell'obbligazione di rimborsare i debiti bancari della [... società C ...], garantiti da pegno consolidato sulla totalità del pacchetto di azioni [... società A ...] di proprietà della stessa (e precisamente su n. 128.456.203 azioni).

A seguito di tale operazione, tenuto conto del disposto degli artt. 106, comma 3, lett. a) e 109 del d.lgs. n. 58/98, gli acquirenti sarebbero solidalmente tenuti all'obbligo di procedere ad un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della società controllata [... società A ...] ai sensi dell'art. 45, comma 3, lett. a), del regolamento Consob n. 11971/99 (1).

Con riguardo al quesito posto, si fa preliminarmente presente che i due parametri costituiti dal prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e da quello più elevato pattuito nello stesso periodo per acquisti di azioni ordinarie - da considerare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 58/98, per la determinazione del prezzo dell'opa possono essere effettivamente computati a tali fini soltanto se esistenti ed individuabili univocamente ed obiettivamente. Ove tali circostanze non si verifichino, potrà concorrere alla formazione del corrispettivo dell'offerta soltanto il parametro che risponda ai suindicati requisiti.

Pertanto, nel caso in esame ai fini dell'individuazione del «prezzo di acquisto» delle azioni della società oggetto di acquisto indiretto, si è innanzi tutto verificato se sia possibile identificare univocamente la componente del prezzo pattuito per l'acquisizione della [... società B ...] attribuibile alla partecipazione indiretta nella [... società A ...], senza, peraltro, che tale ricognizione possa essere inficiata da elementi soggettivi di valutazione.

Come indicato nel quesito, l'interesse del venditore ad accettare che la compravendita si concluda ad un prezzo simbolico è giustificato dall'obiettivo di ottenere, nel contesto della medesima operazione, il trasferimento delle obbligazioni connesse al pagamento dei debiti bancari della società [... società C ...].

Inoltre, secondo le informazioni fornite nel quesito, a fronte di detto prezzo simbolico, vi è un costo dell'operazione per l'acquirente coincidente con l'importo dei debiti bancari che tale soggetto si è impegnato a rimborsare e che stanno a fronte di un unico «asset» di rilievo: la partecipazione di controllo nella [... società A ...].

Nella riferita memoria sono poi riportate le situazioni patrimoniali della società finanziaria estera da acquisire nonché della sua controllata [... società C ...], così come dovranno rappresentarsi all'atto della cessione. Da tali situazioni patrimoniali alla data di cessione è chiaramente individuabile il valore assegnato in sede di compravendita alla partecipazione di controllo nella [... società A ...].

Inoltre, in considerazione della sostanziale riconducibilità dell'attivo patrimoniale della società estera oggetto di acquisizione al solo valore della partecipazione di controllo nella [... società A ...], il prezzo simbolico attribuito alla compravendita è la contropartita dell'acquisto della piena proprietà delle n. 128.456.203 azioni della medesima società quotata al netto dell'importo dei debiti bancari che gli acquirenti si impegnano a rimborsare.

Sempre riguardo al valore che verrebbe attribuito alla partecipazione in [... società A ...] in sede di compravendita, nel quesito è evidenziato che:

a) il valore dei debiti bancari della società [... società C ...] che risulterebbe contabilizzato nell'ipotizzata situazione patrimoniale di quest'ultima al momento della cessione "sarebbe il risultato di una negoziazione tra l'acquirente e le banche creditrici, che, prima della conclusione del contratto relativo a tale compravendita indiretta della partecipazione nella [... società A ...], porterebbe allo stralcio di un importo compreso tra 30 e 40 lire miliardi;

b) il valore pattiziamente attribuito alla partecipazione nella società quotata, risultante da detta situazione patrimoniale, bilancerebbe sostanzialmente il valore dell'indebitamento bancario dopo lo stralcio. Il valore della partecipazione nella [... società A ...] che risulterebbe da detta situazione patrimoniale sarebbe infatti adeguato al patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio al 31.12.1998 della medesima società quotata nonché ai prezzi medi di mercato delle relative azioni negli ultimi dodici mesi.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che nel caso di specie il «prezzo di acquisto» delle azioni della società quotata oggetto di acquisto indiretto - da considerare quale elemento di calcolo, unitamente alla media dei prezzi di borsa degli ultimi 12 mesi, per l'individuazione del «prezzo dell'opa» ai sensi dell'art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 58/98 - possa essere assunto coincidente con il valore convenzionalmente attribuito dalle parti in sede di cessione alla partecipazione in tale società, in quanto detto valore appare individuabile univocamente ed obiettivamente.

Il «prezzo di acquisto» delle azioni della [... società A ...], come sopra individuato, potrà emergere dal tenore del contratto relativo alla compravendita in argomento ovvero da documenti - quali le situazioni patrimoniali di cessione - allegati al contratto medesimo.

In ogni caso, in occasione dell'istruttoria che dovrà essere svolta dalla scrivente Commissione preliminarmente all'inizio dell'offerta si ritiene necessario che l'offerente produca copia della documentazione contrattuale, ivi incluse le situazioni patrimoniali al momento della cessione della [... società B ...] e della [... società C ...] e l'atto di transazione con le banche creditrici di quest'ultima società.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa


1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 28.5.1999 ed, altresì in CONSOB, Bollettino n. 5/99.

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