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Bollettino


Comunicazione n. DAL/38036 del 18-5-2000

inviata alla società per azioni ......

Oggetto: Quesito in merito all'applicabilità della disciplina in materia di OPA obbligatoria in ipotesi di modifica di patto parasociale

Con riferimento all'eventualità di un incremento delle partecipazioni vincolate nel patto parasociale ... (società con azioni quotate in Borsa) è stata sottoposta alla Commissione una serie di quesiti concernenti l'applicabilità della disciplina in materia di OPA obbligatoria.

Di seguito si espongono i profili salienti del patto in questione descritti nella nota inviata dalla S.V.. Laddove quest'ultima è risultata superata dal testo dell'accordo pubblicato a seguito del rinnovo del patto medesimo (...), si è tuttavia fatto riferimento alla comunicazione effettuata nella circostanza ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. n. 58/1998 (di seguito T.U.F.).

Il patto ha per oggetto n. ... azioni ordinarie [della società ...], le quali rappresentano il 58,72% delle azioni ordinarie attualmente in circolazione (nonché il 34,13% del capitale sociale). Gli aderenti al patto appartengono a tre famiglie (....): sono inoltre presenti due cd. "gruppi" (in senso atecnico) - ...  - nei quali confluiscono altri due aderenti al patto (rispettivamente, la ... e la ... ). Tutti i partecipanti aderiscono " in via individuale, senza alcun vincolo di solidarietà, attiva o passiva, sia tra i partecipanti stessi, sia tra i membri delle famiglie" (art. 1).

Il totale vincolato risulta così suddiviso tra le famiglie e i due gruppi sopra menzionati:

[...omissis...]

Il patto è definito - nell'estratto destinato alla pubblicazione - quale "sindacato di voto e di blocco ... stipulato ... al fine di assicurare unità e conformità di indirizzo nella gestione [della società ...]". Nella premessa al patto, inoltre, si legge - in linea con quanto sopra che "i partecipanti intendono assicurare uno stabile ed unitario indirizzo gestionale alla ...., e pertanto regolare il trasferimento delle azioni ordinarie da loro possedute".

Le clausole del patto prevedono tra l'altro:

- l'obbligo di non partecipare ad altri accordi che comportino limitazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione, obblighi volti a dare unità di indirizzo alla gestione (art. 2);

- l'obbligo di apportare al sindacato le nuove azioni ricevute o sottoscritte in caso di aumento, a titolo gratuito o a pagamento, del capitale sociale (art. 3);

- la facoltà di ciascun partecipante di trasferire liberamente le azioni sindacate ai propri parenti o a partecipanti appartenenti alla propria famiglia o al proprio gruppo (ottenendone, se del caso, l'adesione al patto, art. 4);

- qualora il partecipante intenda trasferire a terzi estranei alla propria famiglia o gruppo azioni sindacate, l'obbligo di offrire preventivamente le azioni ad altri partecipanti appartenenti alla famiglia o gruppo e, in caso di mancato esercizio della prelazione di parte di questi, a tutti gli altri partecipanti in proporzione alle azioni sindacate da loro vincolate e con diritto di accrescimento tra loro (art. 5);

- l'obbligo di non concludere operazioni che consentano di acquistare o possedere, o comunque controllare, i diritti di voto di un numero di azioni superiore al 50% delle azioni sindacate (art. 9);

- l'obbligo di non dare in pegno o sottoporre ad altri vincoli le azioni sindacate, né costituire usufrutto sulle stesse con attribuzione del diritto di voto all'usufruttuario al di fuori della propria famiglia o gruppo senza il preventivo consenso della direzione del Sindacato (art. 10).

Gli organi del patto sono:

- la Direzione, che nomina al proprio interno un Presidente il quale assume la Presidenza del sindacato;

- l'Assemblea, presieduta dal Presidente del sindacato, che riunisce tutti i partecipanti.

La Direzione risulta composta da cinque membri, uno per ogni famiglia o gruppo presente nel sindacato. Compito della direzione è quello di "coordinare" il sindacato (così il punto 5 dell'estratto destinato alla pubblicazione). Essa si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due membri, e adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta delle azioni sindacate. Ciascun membro della Direzione esprime il voto delle azioni sindacate possedute dalla famiglia o dal gruppo che lo ha designato (art 12). La Direzione è chiamata ad esprimere il proprio gradimento (o consenso) in particolare su:

- apporto al patto di azioni attualmente non sindacate (art. 2);

- trasferimento di azioni a terzi estranei al sindacato (art. 6);

- costituzione di pegno, di altri vincoli o di usufrutto su azioni sindacate (art. 10) a beneficio di soggetti non appartenenti alla propria famiglia o gruppo;

- ammissione di nuovi partecipanti (art. 15).

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta ne sia fatta richiesta al Presidente da partecipanti che rappresentino almeno il 15% delle azioni sindacate. Essa è regolarmente costituita con la presenza di oltre metà delle azioni sindacate e decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle azioni presenti o rappresentate.

Non sono previsti casi in cui debba necessariamente procedersi alla convocazione dell'Assemblea sindacale all'infuori di quello in cui venga promossa un'offerta pubblica di acquisto ostile sulle azioni [della società ...]. Questa è anche l'unica ipotesi in cui il voto nell'Assemblea [della società ...] viene espresso dai singoli partecipanti in conformità con quanto deliberato dall'Assemblea sindacale: in tutti gli altri casi "le deliberazioni dell'Assemblea sindacale non pregiudicano il libero esercizio del diritto di voto nell'assemblea [della società ...]" (art. 12 bis).

Con riferimento alla fattispecie concreta testé delineata, sono stati ipotizzati nella nota una serie di scenari diversi in relazione ai quali è stato chiesto alla Consob di chiarire volta per volta in quali termini risulti applicabile la disciplina in materia di opa obbligatoria. In particolare, sono stati formulati i seguenti quesiti:

I. La semplice stipulazione del patto senza che si verifichino acquisti di azioni diverse da quelle già possedute dagli aderenti è annoverabile tra le ipotesi di azione di concerto di cui all'art. 109 del T.U.F.?

II. Qualora per effetto di acquisti realizzati successivamente alla conclusione del patto i membri di una famiglia raggiungano complessivamente una partecipazione superiore alla soglia del 30%, trova applicazione l'obbligo di promuovere un'OPA ai sensi dell'art. 106 del T.U.F. e, in caso affermativo, nei confronti dei partecipanti appartenenti alla suddetta famiglia ovvero nei confronti di tutti gli aderenti al patto?

III. La nozione di azione di concerto tra aderenti ad un patto trova applicazione anche con riferimento alle singole famiglie aderenti al patto, o soltanto nei confronti della generalità dei soggetti vincolati e, nel primo caso, con quali conseguenze in ordine alla stipulazione del patto nonché agli ulteriori acquisti successivi alla stipulazione?

IV. Qualora per effetto di acquisti di ulteriori azioni da apportare al patto realizzati successivamente alla sua conclusione i membri di una famiglia detengano, se considerati complessivamente, la maggioranza delle azioni sindacate senza con ciò superare, sempre a livello di famiglia, la soglia del 30%, la circostanza determinerebbe l'obbligo di promuovere un'OPA? E in caso affermativo, in capo a quali soggetti?

V. Qualora un partecipante acquisti azioni al di fuori del sindacato senza apportarle al sindacato medesimo, le stesse andrebbero ugualmente computate per valutare la soglia di influenza che il soggetto o la famiglia hanno all'interno del patto? E in caso affermativo, con quali conseguenze?

VI. L'eventuale assenza di una Direzione del sindacato modificherebbe le risposte ai surrichiamati quesiti?

* * *

In via preliminare si osserva che l'accordo in questione, contenendo limiti al trasferimento delle azioni conferite, è senza dubbio un sindacato "di blocco", come confermato dalla qualificazione fornitane nell'estratto destinato alla pubblicazione. Lo stesso accordo, secondo quanto affermato dalle parti nell'anzidetto estratto, è anche un sindacato di voto, quanto meno in relazione al caso di OPA ostile: in presenza di tale offerta gli aderenti sono infatti chiamati ad esprimere il proprio voto nell'assemblea della quotata in conformità a quanto precedentemente deciso dall'assemblea del sindacato.

Inoltre, indipendentemente dalla succitata ipotesi, il patto potrebbe anche tradursi in uno strumento da attivare in vista delle assemblee societarie (di tutte o di talune soltanto) verosimilmente al fine dell'assunzione di posizioni comuni tra gli aderenti (possibilità, questa, non prevista ma neppure impedita dal testo dell'accordo).

Per l'insieme di tali aspetti il patto rientra in ogni caso nell'ambito applicativo della disciplina di cui agli artt. 122 e ss. del T.U.F..

Chiarito ciò, si procede di seguito ad analizzare le diverse situazioni prospettate nel quesito, anche alla luce degli orientamenti interpretativi finora assunti dalla Commissione. Risulterà evidente al termine dell'analisi come, per la soluzione di gran parte dei problemi posti, risulti essenziale capire se, nel caso di specie, possano ritenersi presenti clausole riferibili a taluni soltanto tra gli aderenti al patto in grado di configurare un obbligo di OPA a carico esclusivamente di tali soggetti (questione trattata al successivo punto III).

I. Al fine di fornire risposta al primo dei quesiti posti, si rileva che l'art. 109 (Acquisto di concerto) impone l'obbligo di offerta agli aderenti ad un patto del tipo previsto dall'art. 122, soltanto a seguito di " acquisti a titolo oneroso effettuati anche da uno solo di essi". Al comma 2 la stessa norma stabilisce tuttavia - al fine di evitare facili elusioni della disciplina - che i suddetti acquisti rilevano anche qualora " siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto ovvero contestualmente alla stessa". Al riguardo, nella nota inviata a Consob si riferisce che "la conclusione del patto non si accompagna ad acquisti di azioni diverse da quelle già possedute dagli aderenti". Ciò non impedisce, tuttavia, che acquisti di azioni possano essersi verificati nei dodici mesi che hanno preceduto il rinnovo del patto: né la Commissione - sulla base degli elementi di cui attualmente dispone - è in grado di escludere una simile eventualità, posto che soltanto gli acquisti superiori a determinate percentuali (contemplate dalla vigente disciplina) costituiscono oggetto dell'obbligo di comunicazione. Nel presupposto che durante il suddetto arco temporale non si siano verificati acquisti - circostanza in ordine alla quale la Commissione si riserva di compiere ogni opportuna verifica - si conferma che il mero rinnovo del patto non determina la ricorrenza dell'obbligo di cui all'art. 109 del T.U.F.

II. Si tratta in secondo luogo di accertare quali conseguenze possano prodursi a seguito del verificarsi della prima delle ipotesi di incremento delle partecipazioni detenute dai paciscenti prefigurate nel quesito, ovvero del superamento - da parte dei membri di una stessa famiglia complessivamente considerati - della soglia del 30% a seguito di acquisti realizzati successivamente alla conclusione del patto.

Punto di partenza di ogni possibile ricostruzione della fattispecie in esame è l'art. 109 del T.U.F. (Acquisto di concerto), che impone in via solidale l'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di cui all'art. 106 e 108 del medesimo decreto - tra gli altri - agli aderenti ad un patto, anche nullo, previsto dall'art. 122 " quando vengano a detenere, a seguito di acquisti a titolo oneroso effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli" [ipotesi contemplata dalla lett. a) dell'art. 109].

Sulla scorta di tale previsione, seppure in via di prima approssimazione, dovrebbe negarsi ogni rilevanza, sotto il profilo dell'obbligo di OPA, al caso prospettato: a seguito degli acquisti operati dai membri di una stessa famiglia, infatti, la partecipazione complessiva detenuta dagli aderenti al patto non supererebbe le soglie contemplate dall'art. 106 in quanto essa si colloca - già anteriormente agli acquisti medesimi - ben al sopra del 30% (oltre che ad un livello tale da impedire l'applicazione della OPA di consolidamento); né per effetto dei predetti acquisti verrebbe superata la soglia (90%) che l'art. 108 considera rilevante ai fini dell'opa residuale.

Le suesposte conclusioni si rivelano tuttavia infondate ad un più approfondito esame. Nel caso prospettato, infatti, si verifica una circostanza - il superamento della soglia rilevante da parte di un sottoinsieme di soggetti aderenti al patto - che impone di andare al di là della partecipazione globalmente vincolata per verificare se i presupposti dell'obbligo di OPA ricorrano nei confronti di una cerchia più ristretta di quella rappresentata da tutti i paciscenti.

Al fine di verificare l'applicabilità della disciplina dell'opa obbligatoria nelle ipotesi di modifiche di patti rilevanti, occorre infatti accertare non solo che la partecipazione complessivamente vincolata non superi le soglie rilevanti ma anche, in primo luogo, che le partecipazioni singolarmente detenute dagli aderenti non superino, a seguito di acquisti infrapatto ovvero da terzi, le medesime soglie; e, in secondo luogo, che non vi siano più soci che a seguito di acquisti vengano per la prima volta a detenere complessivamente (e indipendentemente dalla quota detenuta da altri membri del patto) una partecipazione superiore al 30%. In quest'ultimo caso, infatti, può verificarsi un mutamento dell'azionariato della società quotata che in assenza del patto preesistente potrebbe essere comunque rilevante ai fini dell'OPA obbligatoria come acquisto di concerto ai sensi dell'art. 109.

Per poter fare applicazione del principio appena enunciato anche al caso in esame nel quale, lo si rammenta, un sottoinsieme di soggetti (ovvero gli appartenenti ad una medesima famiglia) supera, per effetto di acquisti compiuti da taluno di essi, la soglia rilevante del 30% - occorre conseguentemente che tra i soggetti in questione possa ravvisarsi - indipendentemente dall'esistenza del vincolo familiare che li unisce - un vincolo generato da particolari previsioni contenute nel patto ... riferibili a questi ultimi e non alla generalità degli aderenti. Se tale condizione risultasse verificata, non potrà non trovare applicazione nei confronti del nucleo più ristretto la disposizione di cui all'art. 109 (Acquisto di concerto): argomentare diversamente significherebbe privare ingiustificatamente di rilevanza acquisti che - sebbene avvenuti dietro lo "schermo" di un patto più esteso rivestono un'autonoma significatività sotto il profilo della modifica degli assetti societari esistenti.

In conclusione, qualora si accertasse l'esistenza di particolari pattuizioni che vincolano esclusivamente i componenti ciascun nucleo familiare aderente al patto ..., potrebbe affermarsi che, in presenza di acquisti in grado di far levitare al di sopra del 30% (o di altra soglia rilevante) la partecipazione riconducibile ad uno dei suddetti nuclei, i componenti di questo in via solidale - e non la totalità degli aderenti al patto - risulterebbero tenuti a promuovere un'OPA totalitaria ai sensi dell'art. 109.

III. Ciò chiarito, appare necessario verificare se " la nozione di «azione di concerto» tra i soggetti di cui all'art. 109, primo comma, lett. a), T. U.F. è tale da applicarsi anche con riferimento alle singole famiglie aderenti al patto", secondo quanto successivamente richiesto nella nota inviata alla Consob. Al riguardo, in considerazione delle caratteristiche proprie del patto ... sembra potersi affermare che al momento dell'adesione al patto vengano ad esistenza, tra i soggetti in questione, reciproci vincoli diretti quantomeno a porre limitazioni al trasferimento delle azioni; da ciò discende la possibilità di ravvisare tra i medesimi soggetti l'esistenza di un "concerto" del tipo previsto dall'art. 109, lett. a) (" patto, anche nullo, previsto dall'art. 122").

L'esistenza di tali vincoli sembra confermata essenzialmente da due circostanze:

- i componenti la famiglia sono chiamati a designare un rappresentante comune in seno alla Direzione del sindacato (art. 12) il quale esprimerà il voto delle azioni sindacate possedute dalla famiglia che lo ha designato. La famiglia, pertanto, dovrà assumere una posizione unitaria sia in ordine al nominativo del componente la Direzione, sia in ordine alle decisioni che lo stesso assumerà in seno alla Direzione medesima. Circa il secondo di tali aspetti, in particolare, l'accordo di tutti i familiari sembra necessario anche qualora, sulle singole decisioni, il rappresentante potesse procedere in autonomia, senza consultare di volta in volta i propri referenti; anche in questo caso, infatti, occorrerebbe un accordo preventivo dei familiari volto a conferire al proprio rappresentante la facoltà di decidere autonomamente sui casi concreti. In definitiva, il patto ... si sorregge su intese - esistenti all'interno di ciascuna famiglia - finalizzate al funzionamento della Direzione del Sindacato; e poiché quest'ultima è chiamata ad assumere decisioni in materia di trasferimento delle azioni sindacate, le suddette intese appaiono riconducibili a quelle previste dall'art. 122, comma 5, lett. b).

- la famiglia rileva altresì come autonomo centro di imputazione di interessi sotto l'aspetto della prelazione di cui la stessa gode in occasione del trasferimento di azioni sindacate a soggetti ad essa estranei. La preferenza che ciascun soggetto è tenuto ad accordare ai componenti la propria famiglia prima di trasferire le azioni ad altri partecipanti al patto ... è infatti indice della prevalenza accordata all'interesse comune del nucleo familiare rispetto a quello facente capo indistintamente alla globalità degli aderenti al sindacato. Anche tale aspetto denuncia una convergenza di interessi realizzatasi - prima che a livello generale - a livello di singole famiglie, convergenza della quale l'accordo più ampio non può che prendere atto attribuendo la prelazione ai familiari dell'alienante in caso di trasferimento di azioni sindacate.

Ad avviso della scrivente, le pattuizioni che vincolano esclusivamente i componenti di ciascuna famiglia costituiscono parte integrante del patto ..., poiché le stesse emergono chiaramente dalle clausole del documento pubblicato. In altri termini, ci si trova innanzi ad un patto dalla struttura complessa: all'interno di una cornice più ampia sono infatti inglobati una serie di pattuizioni minori, che coinvolgono solo taluni tra gli aderenti all'accordo generale. Sotto il profilo della stipulazione ciò non determina conseguenze di sorta, nel senso che non sarà necessario procedere ad adempimenti differenziati: ciò in quanto l'esistenza di previsioni relative ad una cerchia ristretta di soggetti è ricavabile dall'articolato che ha già formato oggetto di pubblicazione. La circostanza non osta, ovviamente, ad una rilevanza autonoma di tali previsioni ai fini degli obblighi di OPA nel momento in cui si verifichino, successivamente alla stipulazione, acquisti di partecipazioni che facciano ritenere verificati i presupposti di cui all'art. 109.

IV. Anche il successivo quesito - volto a verificare le conseguenze di acquisti che consentano ad una singola famiglia di detenere, all'interno del patto, la maggioranza delle azioni sindacate pur senza superare, sempre a livello di famiglia, la soglia rilevante - appare risolvibile in base alle considerazioni finora svolte circa l'esistenza, nella fattispecie prospettata, di particolari vincoli concernenti i componenti di ciascuna famiglia, oltre che sulla scorta di orientamenti interpretativi già espressi dalla Commissione.

Si fa qui riferimento alla Comunicazione n. 99061705 del 13 agosto 1999 (1), in occasione della quale la Commissione ha avuto modo di chiarire che acquisti di azioni cui conseguano mutamenti nella composizione di un patto i cui aderenti detengano una partecipazione globalmente superiore al 30% possono comportare - pur in assenza di un incremento della partecipazione complessivamente vincolata - obblighi di offerta pubblica qualora essi " determinino una vera e propria novazione, o comunque implichino una significativa modificazione delle regole di funzionamento del patto o degli assetti di potere esistenti al suo interno". I suddetti obblighi di offerta, in particolare, ricorrono laddove " ad esempio, risultassero sostanzialmente modificati l'oggetto del patto, le sue scadenze temporali o le regole in base alle quali, al suo interno, la volontà dei singoli aderenti concorre a determinare le decisioni comuni; oppure qualora l'ingresso di nuovi aderenti o l'uscita dei membri originari conducesse al mutamento del socio (o dell'eventuale gruppo di soci tra loro legati da ulteriori accordi) in grado di esercitare una stabile preminenza all'interno del patto o di disporre di uno stabile potere di veto sulle decisioni comuni".

Nel caso in esame, non ricorrono modifiche nella composizione soggettiva del patto, ma a seguito degli ipotizzati acquisti azionari si produrrebbero mutamenti tali da poter ritenere che il patto [della società ...] modificato sia un patto diverso dal precedente. E' innegabile, infatti che la famiglia cui risultasse imputabile la maggioranza delle azioni sindacate avrebbe modo di condizionare - attraverso il proprio rappresentante in seno alla direzione (il quale esprime il voto delle azioni sindacate possedute dalla famiglia che lo ha designato) - ogni decisione in materia di trasferimento verso terzi delle suddette azioni. In sostanza, si produrrebbe una profonda alterazione della fisionomia del patto in quanto, al suo interno, si concentrerebbe su un gruppo di soggetti che agiscono di concerto il potere di bloccare il trasferimento della totalità delle partecipazioni sindacate. Dinanzi a siffatta alterazione trova giustificazione l'imposizione dell'obbligo di offerta nei confronti di tutti indistintamente gli aderenti all'accordo di sindacato, posto che la soglia rilevante risulta oltrepassata dalla sommatoria delle partecipazioni agli stessi facenti capo (e non delle sole partecipazioni riconducibili ai soggetti legati da ulteriore accordo). Nel caso trattato al punto precedente, invece, l'obbligo è riferibile esclusivamente al gruppo di soggetti vincolati da particolari clausole del patto in quanto costoro globalmente (e autonomamente dalla generalità dei paciscenti) verrebbero a superare la soglia rilevante.

V. L'ulteriore quesito è volto a chiarire se le azioni che un partecipante al sindacato ha acquistato da terzi senza poi apportare al sindacato medesimo vadano o meno computate per valutare " la soglia di influenza che il soggetto o la famiglia hanno all'interno del patto" .

Scopo del quesito sembra quello di appurare se le azioni fuori patto debbano sommarsi quelle che il soggetto (o la famiglia) detiene nel patto per verificare l'avvenuto superamento della soglia rilevante ad opera del soggetto medesimo (o, rispettivamente, della famiglia).

Quanto agli effetti dell'acquisto di azioni non apportate al patto sulla posizione del soggetto acquirente, posto che l'art. 106, comma 1, nell'imporre l'obbligo di OPA, fa riferimento alla "detenzione" di azioni senza specificazioni ulteriori, non vi è dubbio che l'eventuale superamento della soglia ivi considerata vada accertato prendendo in considerazione tutte le azioni detenute dal soggetto, all'interno come all'esterno del patto di sindacato.

La conclusione non è dissimile qualora si prendano in considerazione gli effetti dell'acquisito sulla posizione della famiglia cui appartiene il soggetto che ha operato l'acquisto medesimo. Atteso che ciascuna famiglia - alla stregua di quanto sopra argomentato - ha una rilevanza autonoma (conferitale non dall'esistenza di un vincolo parentale ma dalla circostanza che i suoi componenti sono destinatari di particolari previsioni del patto), la questione sollevata appare risolvibile sulla base di quanto la Commissione ha avuto modo di affermare con la Comunicazione n. 99024712 del 31 marzo 1999 (2). Nella circostanza è stato chiarito che l'art. 109 attribuisce " rilievo alle partecipazioni possedute complessivamente dagli aderenti al patto a prescindere se le stesse siano vincolate o meno allo stesso e al fine di verificare se vi sia una ..partecipazione complessiva superiore alle percentuali» rilevanti, si devono sommare le partecipazioni vincolate al patto con quelle che gli aderenti non vi hanno conferito".

VI. Con riferimento all'ultimo dei quesiti sollevati - concernente le conseguenze dell'eventuale assenza della direzione del sindacato - non appare possibile al momento fornire risposta: occorre infatti previamente conoscere quali modificazioni si produrrebbero sul modo di operare delle altre clausole dell'accordo a seguito dell'eliminazione dell'organo in questione per potersi pronunciare sulla perdurante validità delle asserzioni finora operate.

* * *

Si sottolinea, infine, che indipendentemente dal contenuto del quesito - incentrato sulla rilevanza delle famiglie - le conclusioni assunte possono estendersi altresì ai cd. "gruppi" presenti nel patto ..., ai quali si applicano - per esplicita previsione del testo dell'accordo - le medesime regole riferibili alle famiglie (nomina di un rappresentante ciascuno nella direzione del sindacato, diritto di prelazione riconosciuto agli appartenenti etc.). Al momento, tuttavia, i gruppi ... e ... risultano formati esclusivamente da un persona giuridica ciascuno (contrariamente a ciò che si verificava nel vigore del precedente patto): ciò ne impedisce, in atto, l'assimilazione alle famiglie sotto il profilo delle soluzioni fornite ai quesiti formulati.

p. IL PRESIDENTE

Salvatore Bragantini

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1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

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