Delibera n. 23059 - AREA PUBBLICA
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Modificata con delibera n. 23068 del 17 aprile 2024. La Corte di Appello di Firenze con ordinanza del 15.7.2024 ha rigettato l’istanza di sospensione richiesta da Andrea Bini. Successivamente la medesima Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1894/24 del 27.9.2024 in parziale accoglimento dell'opposizione presentata da Stefano Pieri ha rideterminato la sanzione nei suoi confronti a 130.000 euro.
Delibera n. 23059
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di Stefano Pieri e Andrea Bini per violazioni dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 596/2014, richiamato dall'art. 187-bis del d. lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 («Regolamento MAR»);
VISTO il comunicato diffuso il 4 maggio 2020, alle ore 7:00 di New York City (ore 13:00 italiane), con il quale Stemline e A. Menarini hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo definitivo volto all'acquisizione di Stemline da parte del Gruppo Menarini, facendo, tra l'altro, presente che:
- Berlin Chemie AG (società interamente controllata, direttamente e indirettamente, da A. Menarini) avrebbe lanciato, per il tramite di una società controllata, appositamente costituita, un'OPA sulle azioni Stemline entro e non oltre il 15 maggio 2020, per un valore complessivo di 677 milioni di dollari, corrispondente ad un valore unitario di 12,50 dollari per azione;
- tale prezzo di 12,50 dollari era composto da una parte fissa (pari a 11,50 dollari), corrisposta al termine dell'OPA, e da una parte variabile, c.d. Contingent Value Right ("CVR"), del valore di 1 dollaro per azione, corrisposta al verificarsi della condizione che, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti europee, il nuovo farmaco oncologico Elzonris1 fosse commercializzato in Europa entro il 31 dicembre 20212;
RILEVATO che:
- il prezzo di 12,50 dollari incorporava un premio di +163% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Stemline del 1° maggio 2020 (4,75 dollari) e il prezzo di 11,50 dollari incorporava un premio di +142% rispetto al medesimo prezzo di chiusura del 1° maggio 2020;
- la società che avrebbe lanciato l'OPA (successivamente costituita nello Stato del Delaware) era stata denominata Mercury Merger Sub Inc. ("Mercury") ed era controllata al 100% da Berlin Chemie AG;
- al termine dell'OPA, svoltasi dal 12 maggio al 9 giugno 2020, è stata effettuata una fusione inversa tra Mercury e Stemline, a seguito della quale Stemline è rimasta attiva e controllata al 100% da Berlin Chemie AG; le azioni Stemline sono state delistate dal Nasdaq il 10 giugno 2020;
- al termine della seduta del 4 maggio 2020, ore 22:00, il prezzo di riferimento delle azioni Stemline ha registrato un rialzo di +154,8% rispetto al prezzo di chiusura del 1° maggio 2020 (da 4,75 dollari a 12,11 dollari), a fronte di un rialzo dell'1,2% dell'indice Nasdaq Composite.
Nella medesima seduta sono state scambiate n. 33.455.952 azioni Stemline, a fronte di un quantitativo medio giornaliero scambiato nel mese di aprile 2020 di n. 808.792 azioni;
VISTE le lettere del 9 giugno 2023, notificate fra il 9 giugno e il 29 luglio 2023, con cui la Divisione Mercati, Ufficio Abusi di Mercato ("DME"), ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, ha contestato a:
- Stefano Pieri gli illeciti previsti dagli articoli 8, paragrafo 1, e 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionati dall'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente l'Accordo secondo cui Berlin Chemie AG (società interamente controllata, direttamente e indirettamente, da A. Menarini) avrebbe lanciato, per il tramite di Mercury, società interamente controllata dalla stessa Berlin Chemie AG e costituita ad hoc nello Stato del Delaware, un'OPA sulle azioni Stemline entro e non oltre il 15 maggio 2020, per un valore complessivo di 677 milioni di dollari, corrispondente ad un valore unitario di 12,50 dollari per azione:
- comunicato ad Andrea Bini, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, la suddetta informazione;
- concorso con Andrea Bini nell'acquisto da questi effettuato, a valere su conti intestati al medesimo Andrea Bini, di 43.000 azioni Stemline, utilizzando la suddetta informazione;
- comunicato a […omissis…], al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, la suddetta informazione;
- Andrea Bini l'illecito previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionato dall'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente l'Accordo secondo cui Berlin Chemie AG (società interamente controllata, direttamente e indirettamente, da A. Menarini) avrebbe lanciato, per il tramite di Mercury, società interamente controllata dalla stessa Berlin Chemie AG e costituita ad hoc nello Stato del Delaware, un'OPA sulle azioni Stemline entro e non oltre il 15 maggio 2020, per un valore complessivo di 677 milioni di dollari, corrispondente ad un valore unitario di 12,50 dollari per azione, acquistato, in concorso con Stefano Pieri, a valere su conti intestati ad Andrea Bini presso Finecobank SpA e Fideuram ISP PB SpA, 43.000 azioni Stemline, utilizzando la suddetta informazione;
RILEVATO che, con le sopra citate lettere di contestazione, le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTE le note del 14 agosto 2023, con cui i destinatari delle contestazioni hanno formulato istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;
RILEVATO che, fra il 27 luglio e il 3 agosto 2023, sono stati effettuati gli accessi agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;
VISTA la nota del 14 giugno 2023, con cui Andrea Bini ha formulato istanza di accesso agli atti eventualmente acquisiti successivamente alla data di protocollazione della lettera di contestazione;
RILEVATO che, il 17 novembre 2023, è stato effettuato l'accesso agli atti acquisiti successivamente alla data di protocollazione della lettera di contestazione;
VISTE le note del 19 agosto e del 27 settembre 2023, con cui i destinatari delle contestazioni hanno chiesto di essere personalmente sentiti e la correlata corrispondenza intercorsa con l'Ufficio Sanzioni Amministrative;
RILEVATO che le audizioni di Stefano Pieri e Andrea Bini si sono svolte il 9 novembre 2023;
ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dai destinatari delle contestazioni con note trasmesse tra il 19 agosto e il 27 settembre 2023;
VISTA la Relazione per la Commissione del 15 gennaio 2024, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputabilità degli illeciti accertati e alla quantificazione delle relative sanzioni ("Relazione USA");
VISTA la nota con cui la Relazione USA è stata trasmessa alle parti;
VISTE le memorie difensive depositate dalle parti in replica alla Relazione USA;
RITENUTE, sulla base delle risultanze istruttorie, conclusivamente accertate:
- da parte di Stefano Pieri, la violazione dell'art. 14 del Regolamento MAR, per avere, in possesso dell'informazione concernente la conclusione di un accordo di investimento, reso pubblico il 4 maggio 2020, in base al quale una società appartenente al Gruppo Menarini avrebbe lanciato, per il tramite di una società controllata appositamente costituita, entro e non oltre il 15 maggio 2020, un'OPA totalitaria sulle azioni Stemline:
- comunicato a […omissis…], al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione;
- comunicato ad Andrea Bini, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione;
- acquistato, in concorso con Andrea Bini, 43.000 azioni Stemline, utilizzando la suddetta informazione;
- da parte di Andrea Bini, la violazione dell'art. 14 del Regolamento MAR, per avere – in possesso dell'informazione concernente la conclusione di un accordo di investimento, reso pubblico il 4 maggio 2020, in base al quale una società appartenente al Gruppo Menarini avrebbe lanciato, per il tramite di una società controllata appositamente costituita, entro e non oltre il 15 maggio 2020, un'OPA totalitaria sulle azioni Stemline - acquistato, in concorso con Stefano Pieri, a valere su conti intestati ad Andrea Bini presso Finecobank e Fideuram, 43.000 azioni Stemline, utilizzando la suddetta informazione;
RITENUTO che le violazioni accertate risultino comprovate, fra l'altro, dal complesso delle seguenti circostanze:
- l'informazione concernente l'Accordo secondo cui A. Menarini avrebbe lanciato un'OPA sulle azioni Stemline, ha assunto natura privilegiata al più tardi dal 13 aprile 2020, considerato, tra l'altro, che:
- il prezzo di 12,50 dollari per azione contenuto nella citata Offerta, già definito nella sua parte fissa (11,50 dollari) e variabile (1 dollaro), era stato condiviso e accettato da entrambe le Parti e ha rappresentato il principale presupposto sulla base del quale, da tale data, Stemline: i) ha proseguito le trattative in esclusiva con A. Menarini e ii) ha fissato il termine ultimo di scadenza delle trattative in esclusiva, al più tardi all'11 maggio 2020;
- elementi essenziali della struttura dell'operazione e, dunque, dell'Accordo erano già stati definiti con un elevato grado di dettaglio, quali: i) l'individuazione della società appartenente al Gruppo Menarini (Berlin Chemie AG) che avrebbe costituito ad hoc la NewCo per lanciare l'OPA sulle azioni Stemline; ii) la data entro la quale sarebbe stata lanciata l'OPA (15 maggio 2020), ma anche la data entro la quale era prevedibile che sarebbe stato concluso l'Accordo (4 maggio 2020), nonché la data ultima entro la quale sarebbe scaduto il termine delle trattative in esclusiva tra le Parti (11 maggio 2020); iii) l'esecuzione di una fusione inversa al termine dell'OPA tra la NewCo e Stemline e il delisting di Stemline, che, a seguito della fusione, sarebbe stata controllata al 100% da Berlin Chemie AG; iv) la disponibilità immediata per A. Menarini della liquidità necessaria ad eseguire l'operazione, senza dover ricorrere a finanziamenti da parte di terzi;
- il grado di precisione dell'informazione privilegiata, già sufficientemente elevato da consentire di qualificarla come tale in data 13 aprile 2020, è aumentato con il progredire dell'iter delle trattative;
- nel periodo dei fatti, Stefano Pieri era un dirigente di A. Menarini ed era a conoscenza dell'informazione privilegiata prima che fosse resa pubblica;
- Stefano Pieri aveva un legame personale con […omissis…]. Nei giorni precedenti la comunicazione al pubblico dell'informazione privilegiata, i due si sono scambiati messaggi in cui si faceva riferimento al contenuto del Comunicato Congiunto;
- Stefano Pieri era collegato da un rapporto professionale e di amicizia con Andrea Bini;
- nei due giorni di negoziazione precedenti la comunicazione al pubblico dell'informazione privilegiata, Andrea Bini (che non aveva mai operato prima su azioni Stemline) ha acquistato in conto proprio sul Nasdaq 43.000 azioni Stemline, per un controvalore di 199.911 euro. Egli ha venduto tali azioni il 4 e il 5 maggio 2020, quando l'informazione privilegiata era diventata pubblica, conseguendo un profitto di 272.461 euro;
- Andrea Bini e Stefano Pieri hanno avuto contatti a ridosso dell'inizio della citata operatività posta in essere da Andrea Bini;
- i citati acquisti di azioni Stemline effettuati da Andrea Bini sono risultati anomali per tempistica e difformità rispetto alla sua abituale operatività in strumenti finanziari e il medesimo soggetto non ha fornito motivazioni idonee a giustificarli;
- il 13 e 19 maggio 2020, Andrea Bini ha emesso due assegni circolari a favore di Stefano Pieri il cui valore complessivo rappresenta il 45% circa del profitto conseguito da Andrea Bini a seguito dell'operatività di compravendita posta in essere su azioni Stemline tramite Finecobank e il 27% circa del profitto complessivo conseguito da Andrea Bini a seguito dell'operatività di compravendita posta in essere su azioni Stemline sia tramite Finecobank sia tramite Fideuram;
VISTO l'art. 187-bis del TUF, il quale prevede, per "chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014", l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di ventimila ed un massimo di cinque milioni di euro, disponendo altresì che, per i casi in cui – "tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo" - la sanzione si riveli inadeguata anche se applicata nel massimo edittale, essa sia aumentata fino al triplo ovvero fino al maggior importo di dieci volte il profitto conseguito dall'illecito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito;
VISTO l'art. 14 del Regolamento MAR, il quale pone il divieto di "a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate";
VISTO l'art. 8, paragrafo 1, del Regolamento MAR, ai sensi del quale si ha abuso di informazioni privilegiate, fra l'altro, "quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono";
VISTO il medesimo articolo nella parte in cui si applica "a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni; c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure d) è coinvolto in attività criminali" e "anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate" (cfr. paragrafo 4);
VISTO l'art. 10, paragrafo 1, del Regolamento MAR, in base al quale "si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione";
VISTO l'art. 187-quater del TUF, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per fattispecie di insider trading comporta: "a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione; b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate; c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico; d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a)", per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;
VISTO l'art. 187-sexies del TUF, ai sensi del quale - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 10 maggio 2019 - l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in relazione alla fattispecie in oggetto importa sempre la confisca del profitto dell'illecito e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;
VISTA la propria delibera n. 22872 dell'8 novembre 2023, con la quale è stato disposto il sequestro di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente di pertinenza di Andrea Bini fino a concorrenza della somma di euro 272.461,25, equivalente al profitto dell'illecito di abuso di informazioni privilegiate a lui contestato;
VISTA la propria delibera n. 22951 del 20 dicembre 2023, con la quale è stata respinta l'opposizione proposta da Andrea Bini avverso il sequestro disposto con la citata delibera n. 22872/2023;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, dell'art. 194-bis del TUF, il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:
a) - quanto alla gravità, le condotte in esame sono consistite nella comunicazione illecita e nello sfruttamento abusivo dell'informazione privilegiata concernente la conclusione di un accordo di investimento, reso pubblico il 4 maggio 2020, in base al quale una società appartenente al Gruppo Menarini avrebbe lanciato, per il tramite di una società controllata appositamente costituita, entro e non oltre il 15 maggio 2020, un'OPA totalitaria sulle azioni Stemline. Detta informazione, al più tardi dal 13 aprile 2020, era price sensitive, ossia potenzialmente idonea, se resa pubblica, a influire in modo sensibile sul prezzo delle azioni Stemline, provocandone un aumento e, dunque, un investitore ragionevole l'avrebbe certamente utilizzata come importante elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento;
- le violazioni sono state commesse nel periodo compreso presumibilmente fra il 29 aprile ed il 1° maggio 2020;
b) le violazioni risultano ascrivibili a Stefano Pieri ed Andrea Bini a titolo di dolo;
c) non risulta agli atti la complessiva capacità finanziaria dei soggetti responsabili delle violazioni in esame;
d) attraverso l'illecito acquisto di azioni Stemline, Andrea Bini ha conseguito un profitto pari a 272.461,25 euro;
e) non risultano in atti elementi che rendano determinabili eventuali pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni;
f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione, durante la fase di accertamento degli illeciti, Andrea Bini ha cooperato con la Consob fornendo risposta alle richieste di informazioni inviate dall'Autorità. Inoltre, anche durante la fase di competenza dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, i destinatari delle contestazioni hanno mostrato un atteggiamento collaborativo;
g) nei confronti degli autori degli illeciti accertati non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;
g-bis) indice non rilevante nel caso di specie;
h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) indice non utilizzabile nel caso di specie;
RITENUTO che, ai fini della quantificazione delle sanzioni da applicare nei confronti di Stefano Pieri con riferimento alle plurime violazioni accertate nei suoi confronti, possa farsi riferimento all'istituto del "cumulo giuridico", previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 19813;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
- nei confronti di Stefano Pieri, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 4 luglio 1966 e […omissis…] sono applicate le seguenti sanzioni:
- in relazione alla violazione dell'art. 14 del Regolamento MAR, per avere, in possesso dell'informazione concernente la conclusione di un accordo di investimento, reso pubblico il 4 maggio 2020, in base al quale una società appartenente al Gruppo Menarini avrebbe lanciato, per il tramite di una società controllata appositamente costituita, entro e non oltre il 15 maggio 2020, un'OPA totalitaria sulle azioni Stemline,
- comunicato a […omissis…], al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione;
- comunicato ad Andrea Bini, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione;
- acquistato, in concorso con Andrea Bini, 43.000 azioni Stemline, utilizzando la suddetta informazione:
- sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 210.000,00 (di cui € 110.000 per la violazione più grave - rappresentata dalla comunicazione ad Andrea Bini, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, dell'informazione privilegiata - aumentata, complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di € 100.000);
- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187- quater, commi 1 e 2, del TUF, pari a mesi ventuno (di cui undici mesi per la violazione più grave, aumentati, complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di dieci mesi);
- nei confronti di Andrea Bini, nato a Firenze il 7 ottobre 1964 e […omissis…] sono applicate le seguenti sanzioni:
- in relazione alla violazione dell'art. 14 del Regolamento MAR, per avere - in possesso dell'informazione concernente la conclusione di un accordo di investimento, reso pubblico il 4 maggio 2020, in base al quale una società appartenente al Gruppo Menarini avrebbe lanciato, per il tramite di una società controllata appositamente costituita, entro e non oltre il 15 maggio 2020, un'OPA totalitaria sulle azioni Stemline - acquistato, in concorso con Stefano Pieri, a valere su conti intestati ad Andrea Bini presso Finecobank e Fideuram, 43.000 azioni Stemline, utilizzando la suddetta informazione:
- sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 100.000,00;
- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, commi 1 e 2, del TUF, pari a mesi dieci;
- confisca dei beni, ai sensi dell'art. 187-sexies del TUF, fino alla concorrenza del valore del profitto conseguito, pari ad € 272.461,25.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art. 187-septies, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni.
28 marzo 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
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1.Nel Comunicato Congiunto era specificato, tra l'altro, che "Elzonris® (tagraxofusp), è una terapia mirata che agisce in maniera selettiva su CD 123, approvata dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ed è disponibile in commercio negli Stati Uniti per il trattamento di pazienti adulti e pazienti pediatrici, di età pari o superiore a due anni, affetti da neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche ("BPDCN"). È l'unica terapia approvata dalla FDA per BPDCN negli Stati Uniti. In Europa, la richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio è in fase di revisione da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). Elzonris è anche in fase di valutazione in studi clinici per ulteriori indicazioni, tra cui leucemia mielomonocitica cronica (CMML), mielofibrosi (MF), leucemia mieloide acuta (LMA) e sono previsti ulteriori studi e indicazioni".
Inoltre, nel medesimo comunicato, con riferimento alle motivazioni sottostanti all'acquisizione di Stemline da parte di A. Menarini, è riportata la seguente dichiarazione dell'Amministratore Delegato di A. Menarini, Elcin Ergun Barker: "Stemline si inserisce perfettamente nella strategia di Menarini, consentendoci di espandere la nostra presenza negli Stati Uniti con un'affermata azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo di terapie oncologiche. Grazie a questa acquisizione, continueremo ad ampliare il nostro portfolio e la nostra pipeline di prodotti oncologici e ad offrire terapie innovative in tutto il mondo. Siamo impazienti di unirci al team di Stemline per portare avanti la nostra comune missione a servizio dei nostri pazienti".
2. Nello specifico, la condizione prevista per la corresponsione del CVR era l'utilizzo o il consumo di Elzonris nel Regno Unito, in Francia, Spagna, Germania o Italia entro il 31 dicembre 2021, previo l'ottenimento da parte della Commissione Europea dell'autorizzazione all'immissione in commercio di detto farmaco in Europa.
3.Ai sensi di tale norma, "chi con un'azione o un'omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo".