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Bollettino


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Delibera n. 21896

Applicazione di sanzione amministrativa nei confronti di Sky Way Capital Inc. per violazioni dell'articolo 94, comma 1, e dell'art. 99, comma 1, lett. a) e d), del d.lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito anche “TUF”) e, in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lettera t), del TUF il quale definisce l'offerta al pubblico di prodotti finanziari come “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;

- l'art. 1, comma, 1, lett. u), del TUF che definisce come prodotti finanziari “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”;

- l'art. 94, comma 1, del TUF, vigente ratione temporis, ai sensi del quale “coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob”;

- l'art. 99, comma 1, del TUF, vigente ratione temporis, ai sensi del quale la Consob può: “a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione” e “d) vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)”.

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, in esito all'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (di seguito anche “DTC”), sulla base degli accertamenti anche ispettivi svolti sul web, è emerso lo svolgimento di un'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto strumenti finanziari, promossa tramite il sito http://skyway.capital in assenza del prescritto prospetto informativo, attività proseguita anche in seguito all'adozione di provvedimenti interdittivi da parte della Consob;

RILEVATO, in particolare, che dall'attività di vigilanza è emerso che:

- sul sito internet http://skyway.capital, riconducibile alla società Sky Way Capital Inc., era presente l'invito ad investire e a “diventare comproprietario della più grande società di trasporti del XXI secolo” previa registrazione e accesso all'area riservata disponibile all'indirizzo url https://new.skyway.capital;

- più in particolare, l'investitore, una volta registratosi, poteva sottoscrivere quote standardizzate del capitale di società del gruppo, acquistando così la titolarità di shares che attribuivano la “comproprietà della società”, nonché diritti patrimoniali, tra i quali il diritto a “percepire dividendi in base al numero delle quote dell'azienda” acquistate;

- l'oggetto della proposta negoziale posta in essere da Sky Way Capital Inc. sul sito http://skyway.capital e nell'area riservata http://new.skyway.capital è qualificabile come partecipazione azionaria, rientrante nella nozione di valore mobiliare di cui all'art. 1, comma 1- bis, lett a), del TUF, riconducibile alla categoria dei prodotti finanziari, sub specie di strumenti finanziari;

- l'offerta era rivolta ad un pubblico indeterminato di potenziali investitori, stante l'uso dello strumento telematico che, come chiarito dalla Comunicazione Consob n. DI/99052838 del 7 luglio 1999, risulta “equiparabile ad una offerta permanente rivolta alla generalità del pubblico”, in ragione della sua proiezione nei confronti di un numero di soggetti potenzialmente illimitato;

- il sito internet http://skyway.capital conteneva informazioni idonee a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa. Nel sito l'iniziativa era promossa in termini standardizzati e uniformi, senza possibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dell'accordo contrattuale;

- il sito era rivolto al pubblico residente in Italia, stante l'uso della lingua italiana e l'assenza di meccanismi atti a impedire la registrazione ad utenti italiani;

VISTE le note del 17 dicembre 2018 e del 28 dicembre 2018, con cui, alla luce degli elementi sopra riportati, la DTC ha inviato a Sky Way Capital Inc. richieste di informazioni, con cui richiamava altresì all'attenzione la circostanza che l'attività svolta mediante il sito web in discorso era idonea a configurare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, in violazione della disciplina di settore;

CONSIDERATO che le due note contenenti richiami di attenzione sono rimaste prive di riscontro;

VISTA la propria delibera n. 20812 del 14 febbraio 2019, trasmessa a Sky Way Capital Inc. il successivo15 febbraio, con la quale, ricorrendo i presupposti dell'art. 99, comma 1, lett. a), del TUF, è stata disposta la sospensione in via cautelare per un periodo di dieci giorni dell'offerta al pubblico residente in Italia delle shares promossa sul sito http://skyway.capital e nell'area riservata https://new.skyway.capital, entrambi disponibili in italiano;

VISTE le verifiche di follow-up effettuate il 19 e 20 febbraio 2019 da cui è emerso che il sito http://skyway.capital risultava ancora attivo e presentava i medesimi contenuti precedentemente riscontrati;

VISTA la propria delibera n. 20833 del 27 febbraio 2019, trasmessa a Sky Way Capital Inc. il successivo 28 febbraio, con la quale, ricorrendo i presupposti dell'art. 99, comma 1, lett. d), del TUF, è stato disposto il divieto dell'offerta al pubblico di shares promossa dalla medesima Società;

RILEVATO che Sky Way Capital Inc. non ha fatto pervenire osservazioni in merito ai fatti e alle circostanze riportate nelle citate delibere;

VISTE le verifiche di follow-up effettuate il 22 e 23 gennaio 2020 da cui è emerso che il sito http://skyway.capital risultava ancora attivo nei contenuti rilevanti per l'offerta;

CONSIDERATO che, sulla scorta delle evidenze acquisite in esito all'esame dei contenuti presenti sul sito in oggetto, la DTC ha ritenuto che Sky Way Capital Inc., tramite il sito http://skyway.capital riconducibile alla medesima società, abbia svolto un'attività di offerta di prodotti finanziari nei confronti di risparmiatori residenti in Italia senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo, in violazione dell'art. 94 del TUF e che abbia proseguito tale attività anche a fronte dei provvedimenti interdittivi della Consob sopra citati, in violazione dell'art. 99, comma 1, lett. a) e lett. d), del TUF;

VISTA la lettera del 7 febbraio 2020, notificata il 1° dicembre 2020, mediante la quale la DTC, in relazione ai fatti sopra esposti, ha contestato a Sky Way Capital Inc. ai sensi degli artt. 191, commi 1, 2 e 5 e 195 del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni:

- la violazione dell'art. 94, comma 1, del TUF, per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari, cd. shares/quote, tramite il proprio sito internet http://skyway.capital;

- la violazione dell'art. 99, comma 1, lett. a), del TUF, per l'inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'offerta disposto con delibera n. 20812 del 14 febbraio 2019;

- la violazione dell'art. 99, comma 1, lett. d), del TUF, per l'inottemperanza al provvedimento di divieto dell'offerta disposto con delibera n. 20833 del 27 febbraio 2019;

RILEVATO che la parte non si è avvalsa di alcuno degli strumenti di difesa a propria disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 15 marzo 2021 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate e ha formulato conseguente proposta in merito alla quantificazione delle relative sanzioni;

RITENUTO conclusivamente accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che Sky Way Capital Inc. ha svolto, tramite il sito http://skyway.capital, un'attività di offerta di prodotti finanziari nei confronti di risparmiatori residenti in Italia, senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo, in violazione dell'art. 94 del TUF e ha proseguito tale attività senza ottemperare ai provvedimenti interdittivi della Consob sopra citati, in violazione dell'art. 99, comma 1, lett. a) e lett. d), del TUF;

CONSIDERATO che:

- per la violazione dell'art. 94, comma 1, del TUF, l'art. 191, comma 1, del TUF prevede che “Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 94, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni”;

- per la violazione dell'art. 99, comma 1, lettere a) e d) del TUF, l'art. 191, comma 2, del TUF prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentocinquantamila;

- ai sensi dell'art. 191, comma 5, del TUF, “se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi”;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della proposta sanzionatoria, si deve tener conto dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale “Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi”;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, assumono rilevanza le circostanze sotto indicate:

a) - quanto alla gravità, un'adeguata e corretta informativa in merito ai rischi e alle caratteristiche essenziali degli strumenti finanziari offerti nonché in merito alla situazione patrimoniale e finanziaria e alle prospettive dell'offerente è di significativa importanza per la tutela degli investitori, consentendo agli stessi di compiere consapevoli scelte d'investimento; inoltre, l'offerta è stata svolta tramite un mezzo di comunicazione pervasivo come il web, idoneo ad esporre gli interessi patrimoniali degli investitori ad un nocumento rilevante;

- quanto alla durata, l'offerta abusiva l'offerta abusiva si è protratta quantomeno dal 19 ottobre 2018 al 23 gennaio 2020 (date, rispettivamente, delle prime e ultime verifiche sul web), mentre l'inottemperanza al provvedimento di sospensione si è protratta dal 15 febbraio 2019 (data in cui è stata trasmessa alla Società la delibera di sospensione) al 19-20 febbraio 2019 (data delle verifiche di follow up) e l'inottemperanza al provvedimento di divieto è durata dal 28 febbraio 2019 (data in cui è stata trasmessa alla Società la delibera di divieto) al 22-23 gennaio 2020 (data delle ultime verifiche di follow up);

b) le anzidette violazioni risultano ascrivibili a titolo di dolo;

c) dagli atti non emergono elementi informativi specifici in merito alla capacità finanziaria della Società responsabile delle violazioni;

d) dagli atti non emergono elementi che rendano determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate attraverso le violazioni;

e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni;

f) non vi sono evidenze di forme di collaborazione intercorse con la Consob volte a rimediare ai profili di criticità emersi a seguito degli accertamenti sul web;

g) la Società non risulta già sanzionata dalla Consob per violazioni in materia bancaria o finanziaria, alla stessa direttamente imputabili;

g-bis) detto indice non rileva per il procedimento de quo;

h) non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) non risultano in atti misure adottate dalla Società, successivamente alle violazioni stesse, al fine di evitare, in futuro, il loro ripetersi.

RITENUTO sussistente il concorso formale degli illeciti accertati con conseguente applicazione, ai fini della quantificazione delle sanzioni, del “cumulo giuridico” previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981 e ritenuto altresì che la violazione più grave sia rappresentata dall'abusiva offerta al pubblico di prodotti finanziari;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti di Sky Way Capital Inc. (con sede presso il registered agent, Colonial Trust Company Ltd - Suite No. 2, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros Islet) è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 70.000,00, di cui alla medesima Società è ingiunto il pagamento.

Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata sarà maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbirà gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.

10 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona