Delibera n. 22900 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Avverso la delibera la Digital Trust CSP Fzco ha promosso opposizione presso il Tar del Lazio in data 22.1.2024. Il Tar del Lazio (Sezione Seconda Quater), con sentenza n. 076677/2025 del 17.04.2025 ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e respinto il ricorso per motivi aggiunti.
Delibera n. 22900
Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria posta in essere da Digital Trust CSP Fzco anche tramite il sito internet www.doublefinance.io
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, è stata riscontrata nel web la presenza del sito www.doublefinance.io, disponibile in lingua italiana e riconducibile, secondo quanto nello stesso riportato, alla società Digital Trust CSP Fzco con sede negli Emirati Arabi Uniti, che prospetta la possibilità per l'utente di acquistare da tale società NFT (non-fungible token) ricevendo, "a titolo di corrispettivo per aver lasciato l'NFT in custodia", un "«bonus» … riconosciuto ed accreditato settimanalmente" in misura prefissata, sino al raggiungimento del valore del NFT posseduto. Al raggiungimento di tale valore, poi, "il titolare potrà, a sua scelta, mantenere l'NFT e continuare a ricevere i bonus sopra menzionati fino al nuovo ed ulteriore raggiungimento del suo valore di acquisto oppure restituire l'NFT alla Digital Trust CSP ricevendo in cambio, in tal caso, il corrispettivo del suo valore originario di acquisto";
RILEVATO in particolare che l'investitore, una volta accumulati bonus per un valore pari all'importo di acquisto del NFT, ha la possibilità - a sua scelta - di vendere l'NFT a Digital Trust che lo riacquista al prezzo iniziale (in aggiunta ai bonus nel frattempo corrisposti all'investitore) o, in alternativa, di mantenere l'NFT (con i bonus fino a quel momento percepiti) e riavviare il sopra descritto meccanismo di remunerazione potendo, anche in tal caso, rivendere il token al termine dell'ulteriore "ciclo" di bonus a Digital Trust;
RILEVATO che all'opportunità di investimento sopra descritta si aggiunge la possibilità di percepire ulteriori introiti legati alle affiliazioni operate. L'utente è in particolare invitato a promuovere la vendita di NFT ricevendo un compenso per le attività svolte, in tal modo aumentando altresì il suo "grado" e facendosi "strada verso la vetta come General Manager";
RILEVATO che la struttura dell'operazione è presentata come un'opportunità di investimento, in quanto l'iniziativa promossa dalla sopra menzionata società sembrerebbe prospettare ai potenziali clienti la possibilità di impiegare una somma di denaro per l'acquisto di NFT, allo scopo di ricevere un rendimento parametrato all'importo depositato;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lett. t) del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende - ex art. 1, comma 1, lett. u) del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza di tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (i) l'aderente impieghi i propri capitali (ii) allo scopo di ottenere un rendimento predefinito, espresso in misura percentuale e calcolato sul capitale conferito dall'investitore in cui è (iii) insito un potenziale rischio finanziario;
RILEVATO che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore e che sarebbe correlato esclusivamente all'importo versato, non essendo richiesto all'utente di effettuare alcuna attività diversa dal mero conferimento del capitale;
CONSIDERATO che l'elemento causale della proposta negoziale è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;
RITENUTO quindi che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", l'investimento proposto tramite il sopra menzionato sito, sulla base di quanto rappresentato, possiede le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";
RILEVATO che l'iniziativa in discorso viene promossa in termini standardizzati ed uniformi, tramite una presentazione che contiene una rappresentazione delle caratteristiche dell'investimento idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa stessa e senza possibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dell'accordo contrattuale;
RITENUTO pertanto sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO che l'offerta posta in essere tramite il sito internet www.doublefinance.io risulta in corso e rivolta anche agli investitori italiani, in quanto il sito è consultabile anche in lingua italiana e, sempre in lingua italiana, sono redatti i documenti sui termini di funzionamento e le condizioni generali di vendita degli NFT pubblicati sul sito, nei quali vien fatto costante riferimento alla normativa italiana (in particolare, alle disposizioni del d.lgs. n. 206/2005 a tutela dei consumatori) e alla giurisdizione italiana;
RILEVATO che l'offerta è posta in essere anche tramite il canale www.youtube.com/@doublefinance ove sono presenti video in lingua italiana che promuovono l'iniziativa, nonché l'App "DoubleFinance" mediante la quale è, tra l'altro, possibile acquistare i token;
RILEVATO che mediante il suddetto sito web è altresì promosso uno schema di vendita che offre all'utente possibilità di guadagno derivanti dal reclutamento di ulteriori aderenti all'iniziativa e che tale schema è idoneo a veicolare l'offerta di prodotti finanziari anche presso il pubblico degli investitori italiani;
RITENUTO quindi sussistente il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;
RITENUTO pertanto che l'attività posta in essere da Digital Trust CSP Fzco volta alla promozione di investimenti di natura finanziaria presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94-bis, comma 1 del Tuf, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finchè non è approvato dalla Consob";
RILEVATO che in relazione alla descritta attività non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATO altresì che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non sembrerebbe ricadere in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del regolamento Consob n. 11971/1999 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";
CONSIDERATO pertanto che sussiste il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione della predetta normativa e che l'offerta al pubblico dei prodotti finanziari in argomento risulta tuttora in corso di svolgimento;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf, in base al quale la Consob: "può: … b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a) [ovvero titoli], in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione";
CONSIDERATO che, stante la sussistenza dei suddetti presupposti, si ravvisa l'urgenza di adottare il provvedimento sopra individuato;
D E L I B E R A:
E' sospesa in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia posta in essere anche tramite il sito internet www.doublefinance.io da Digital Trust CSP Fzco.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
22 novembre 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona