Delibera n. 20954 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 20954
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico residente in Italia effettuata anche tramite il sito internet www.wachsendewerte.at/it ed avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa l'avvenuto svolgimento, anche tramite il sito internet www.wachsendewerte.at/it, di un'attività che si è sostanziata nel proporre, anche a soggetti residenti in Italia, di acquistare hardware per il mining di criptovalute e aderire ad un programma – “Progetto Wachsende Werte e Scryptminig” – in base al quale l'investitore affida a terzi la gestione delle attrezzature acquistate al fine di percepire periodicamente delle rendite secondo uno schema predeterminato;
RILEVATO, infatti, che – a novembre 2018 – il sito internet www.wachsendewerte.at/it, allora interamente fruibile anche nella versione in lingua italiana, prospettava la vendita di “attrezzature hightech all'avanguardia adeguate al mining di criptovalute” in grado di generare “alti rendimenti”;
RILEVATO che, nella sezione “Come funziona” del predetto sito internet, l'offerta contrattuale è stata così descritta: “1) Ordine del miner da Wachsende Werte; 2) Consegna dei miner sulle nostre MiningFarm; 3) Allacciamento e manutenzione professionale; 4) Pagamento delle valute minate sul tuo portafoglio Bitcoin” con ulteriore specificazione relativa alla circostanza che “Wachsende Werte vende l'hardware solo in combinazione con un contratto di hosting” e che, quindi, non risultava possibile per l'acquirente richiedere la consegna del miner presso il proprio indirizzo prima che fosse trascorso un anno dall'acquisto;
RILEVATO che dalle informazioni allora presenti nel citato sito internet è emerso che il sig. Andrea Cerio era “Direttore Commerciale” della branch italiana della società Wachsende Werte;
RILEVATO che – a novembre 2018 – sulla piattaforma multimediale YouTube sono stati rinvenuti alcuni video riconducibili alla società Wachsende Werte, tramite i quali il sig. Andrea Cerio, in qualità di “Direttore Commerciale Italia” della predetta Società, forniva dettagli in merito al suddetto programma di investimento presentandolo come un'opportunità di “ricevere ogni mese rendite concrete sul tuo capitale” ottenendo un “rendimento in rapporto al capitale iniziale”;
RILEVATO che tramite i filmati intitolati “Wachsende Werte presentazione prodotto per clienti” e “Presentazione Wachsende Werte e Scryptmining per l'Italia”, sono state fornite le seguenti informazioni:
- i miner acquistabili tramite Wachsende Werte verrebbero gestiti dall'associazione denominata “Scryptmining”, alla quale ogni associato pagherebbe una quota annuale pari a 29,00 euro e una quota fissa una tantum pari a 300,00 euro per un “servizio di consulenza e di supporto” che verrebbe offerto nei due anni di durata del contratto;
- il cliente diviene il proprietario del miner “ma non lo porta a casa perché i miner vengono trasferiti all'associazione Scryptmining alla quale il cliente affida la gestione del miner”;
- l'associazione denominata “Scryptmining” “è stata creata sempre dai titolari di Wachsende Werte per la gestione di migliaia di miner”;
- il costo di ciascun miner ammonta a 4500,00 euro;
- l'utile dell'associazione verrebbe destinato per il 65% agli associati e per il restante 35% alla rete commerciale;
- la rendita mensile promessa dall'associazione “Scryptmining” (pari al 65% degli utili) verrebbe poi suddivisa in due quote, rispettivamente pari al 25% e al 40%;
- la quota di rendita mensile pari al 25%, “rapportata al capitale iniziale che tu hai messo per acquistare il miner o i miner”, verrebbe erogata mensilmente in Bitcoin e garantita per almeno 24 mesi; la quota di rendita mensile pari al 40%, sarebbe, invece, depositata in una riserva legata all'andamento della criptovaluta di riferimento e risulterebbe garantita fino al recupero del capitale inizialmente versato per l'acquisto del miner;
- il costo di ciascun miner ammonterebbe a 4500,00 euro;
RILEVATO che il “Progetto Wachsende Werte e Scryptmining” è stato, inoltre, pubblicizzato tramite l'organizzazione, in Italia, di eventi e convegni ai quali i potenziali investitori erano invitati a partecipare mediante comunicazione ricevuta a mezzo email;
CONSIDERATO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.lgs. n.58/1998, per “offerta al pubblico di prodotti finanziari” deve intendersi “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto “prodotti finanziari”, categoria che comprende - ex art. 1, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 58/1998 - sia le figure “tipizzate” degli “strumenti finanziari”, sia “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”;
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che la nozione di “investimento di natura finanziaria” implica la compresenza dei tre elementi: (i) impiego di capitale; (ii) aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che la suddetta operazione prevedeva che (i) l'aderente impiegasse il proprio capitale per l'acquisto dei miner con contestuale affidamento della gestione degli stessi all'associazione denominata “Scryptmining” con la finalità di ricevere rendite periodiche secondo uno schema predeterminato nell'ambito del programma “Progetto Wachsende Werte e Scryptminig”; (ii) in virtù dell'anzidetto contratto era promesso un rendimento pari al 65% degli utili ricavati dalla gestione dell'attrezzatura hardware acquistata erogato secondo le seguenti proporzioni: una quota pari al 25%, “rapportata al capitale iniziale che tu hai messo per acquistare il miner o i miner”, sarebbe stata erogata mensilmente in Bitcoin e garantita per almeno 24 mesi; una quota di rendita mensile pari al 40%, sarebbe stata, invece, depositata in una riserva legata all'andamento della criptovaluta di riferimento e garantita fino al recupero del capitale inizialmente versato per l'acquisto del miner; (iii) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;
RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento veniva corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;
CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale del contratto in discorso era riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferiva il proprio denaro con un'aspettativa di profitto;
RITENUTO, pertanto, che – avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di “prodotto finanziario” – le proposte negoziali offerte anche tramite il sito internet www.wachsendewerte.at/it sulla base di quanto rappresentato, possedevano le caratteristiche di “un investimento di natura finanziaria”;
RILEVATO che i sopra riportati contenuti informativi fornivano una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi inequivocabili circa il fatto che l'offerta in esame fosse rivolta al pubblico residente in Italia. Difatti, si evidenzia che (i) il sito internet www.wachsendewerte.at/it era disponibile anche nella versione in lingua italiana; (ii) i video illustrativi rinvenuti sulla piattaforma YouTube erano in lingua italiana; (iii) la società Wachsende Werte e l'associazione “Scryptmining” organizzavano, in Italia, eventi e convegni rivolti a potenziali investitori italianai;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo stata l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere presentava le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
RILEVATO che l'offerta in questione, in base alle evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del D.Lgs n. 58/98 e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/98 - dall'applicazione della disciplina in materia di “appello al pubblico risparmio”;
VISTO l'art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale “Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob”;
RILEVATO che in relazione all'offerta in discorso non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
VISTA la Delibera n. 20843 del 13 marzo 2019, con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf, ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico italiano del “Progetto Wachsende Werte”;
RILEVATO che successivamente alla pubblicazione dell'indicata delibera la società Wachsende Werte, ha rappresentato che “la consegna [dei miner] presso un indirizzo indicato dal cliente è assolutamente possibile” e che “in qualsiasi momento il membro dell'associazione [Scryptmining] può richiedere la consegna dell'hardware”;
RITENUTO che i sopradetti elementi informativi forniti dalla società Wachsende Werte non inficiano l'unitaria ricostruzione della struttura negoziale dell'operazione finanziaria complessivamente prospettata, al più rilevando, unicamente in relazione al periodo temporale durante il quale l'acquirente sarebbe vincolato all'affidamento in gestione dell'attrezzatura hardware;
RITENUTO che, in assenza di evidenze tali da indurre ad una diversa ricostruzione dell'iniziativa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione, devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;
RITENUTA, quindi accertata la promozione di un'offerta al pubblico italiano di prodotti finanziari in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 58/98 in base al quale la Consob “può vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)”;
D E L I B E R A:
È vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi anche tramite il sito internet www.wachsendewerte.at/it.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
4 giugno 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona