Delibera n. 21600 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21600
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.brightfinance.co
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.brightfinance.co è emerso che il sito è consultabile anche in lingua italiana e prospetta, previa l'apertura di un conto, la possibilità di "negoziare azioni, Forex, opzioni e Crypto", beneficiando delle "commissioni di trading più basse" ;
RILEVATO che nella sezione del sito dedicata ai vari tipi di account vengono prospettate cinque diverse tipologie di conto denominate "Esploratore", "Di Base", "Argento", "Oro", "Il Platino";
RILEVATO che nel suddetto sito si legge che "brightfinance is the trading name of BRIGHT FINANCE that belongs to CAPITAL LETTER GMBH, German Investment Firm Incorporation: HRB242418, 23/07/2018 and CAPITAL LETTER LTD";
VISTA la Delibera Consob n. 21357 del 6 maggio 2020 con la quale si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere anche dalla "Capital Letter GMBH" tramite il diverso sito internet www.stsroyal.com;
VISTA la Delibera Consob n. 21512 del 22 settembre 2020 con la quale si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere dalla "Capital Letter GMBH" tramite il diverso sito internet www.gfxroyal.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.brightfinance.co è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf in quanto tramite il predetto sito viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.brightfinance.co è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet è disponibile anche in lingua italiana;
CONSIDERATO che sia la CAPITAL LETTER GMBH sia la CAPITAL LETTER LTD non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.brightfinance.co consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
26 novembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona