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Bollettino


Delibera n. 21680

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://energy- markets.io, https://energy-markets.cc e relativa pagina webtrader.energy-markets.cc

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://energy-markets.io è emerso che:

i. mediante il sito https://energy-markets.io, risultato attivo e disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, indici, azioni e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading l'utente è invitato ad aprire un account e impiegare somme di denaro previa registrazione al sito https://energy-markets.io mediante procedura disponibile anche per gli utenti italiani a partire dal domino energy-markets.cc, anch'esso consultabile in lingua italiana, e dalla pagina web webtrader.energy-markets.cc;

iii. in particolare, nel sito https://energy-markets.io sono menzionate cinque tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Demo", "Reale", "Mini", "Standard" e "Premium/Vip";

iv. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine web del sito internet https://energy-markets.io è menzionata la società Donnybrook Consulting Ltd con asserita sede nella Repubblica Dominicana.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://energy-markets.io, https://energy-markets.cc e la relativa pagina webtrader.energy-markets.cc è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://energy- markets.io, https://energy-markets.cc e la relativa pagina webtrader.energy-markets.cc, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i siti https://energy-markets.io e https://energy-markets.cc sono risultati consultabili anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che "Donnybrook Consulting Ltd" menzionata nell'ambito del sito https://energy-markets.io, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:



Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://energy-markets.io, https://energy-markets.cc e la relativa pagina webtrader.energy-markets.cc consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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