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Bollettino


Delibera n. 21842

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.optimarket.co e la pagina https://optimarket.trade

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito www.optimarket.co – risultato attivo e disponibile anche in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare sul mercato Forex e fare trading su CFD, futures, indici, azioni e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni è richiesta l'apertura di un account e l'impiego di somme di denaro previa iscrizione al sito www.optimarket.co mediante procedura disponibile anche per l'utente connesso dall'Italia;

iii. in particolare, nel sito www.optimarket.co vengono menzionate due tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Trainee" ed "Expert";

iv. a seguito della registrazione l'utente può accedere all'area riservata fruibile alla pagina https://optimarket.co/sign-up/ al cui interno sono risultate presenti diverse funzionalità, tra le quali apposite funzioni dedicate al prelievo e al deposito di liquidità sul conto di trading;

v. la pagina https://optimarket.co/sign-up risulta identica nel format grafico e nei contenuti alla pagina https://optimarket.trade, contenente unicamente un form dedicato alla registrazione per l'apertura di un conto di trading con "optimarket", tramite la quale l'utente, utilizzando le proprie credenziali, può accedere all'area riservata;

vi. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito www.optimarket.co è indicata la società Donnybrook Consulting Ltd", con asserita sede nella Repubblica di Dominica;

VISTE le Delibere n. 21680 del 14 gennaio 2021, n. 21761 dell'11 marzo 2021 e n. 21783 del 31 marzo 2021 con la quale si è ordinato a Donnybrook Consulting Ltd, con asserita sede in Dominica, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante i distinti domini https://energymarkets.io, https://energy-markets.cc e la relativa pagina webtrader.energy-markets.cc; https://eurofx.trade nonché https://bid-broker-stocks.io e https://bid-broker-stocks.cc;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.optimarket.co e la pagina https://optimarket.trade è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i domini www.optimarket.co e https://optimarket.trade, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti domini sono risultati disponibili anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che Donnybrook Consulting Ltd, con asserita sede in Dominica, menzionata nel sito www.optimarket.co non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.optimarket.co e la pagina https://optimarket.trade consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

12 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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