Bollettino - AREA PUBBLICA
Bollettino
Delibera n. 21843
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.nabeuropelimited.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito www.nabeuropelimited.com – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, indici, materie prime e su azioni;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito www.nabeuropelimited.com mediante procedura disponibile anche per l'utente italiano, l'apertura di un account di trading e l'impiego di somme di denaro;
iii. in particolare, sul sito www.nabeuropelimited.com vengono menzionate cinque tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Micro", "Argento", "Oro", "Platino" ed "Esclusivo";
iv. quanto alla riconducibilità, nella sezione denominata "Politica sulla privacy" del dominio www.nabeuropelimited.com si legge che "Il nostro sito è di proprietà e gestito da Nab Europe Limited", con asserita sede a Londra;
VISTE le Delibere n. 21735 del 25 febbraio 2021 e n. 21784 del 31 marzo 2021 con cui si è ordinato a Nab Europe Limited, con asserita sede a Londra, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere, rispettivamente, mediante i distinti domini www.nabconsulting.eu e www.nabeuropeltd.com;
CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello dei predetti siti www.nabconsulting.eu e www.nabeuropeltd.com, il sito www.nabeuropelimited.com replica i contenuti ed il formato grafico dei medesimi domini www.nabconsulting.eu e www.nabeuropeltd.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.nabeuropelimited.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.nabeuropelimited.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il predetto sito è risultato disponibile anche in lingua italiana e, per lo stesso, è stata altresì riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che Nab Europe Limited, con asserita sede a Londra, menzionata nel sito www.nabeuropelimited, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.nabeuropelimited.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
12 maggio 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona