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Bollettino


Delibera n. 21846

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://luxeeforex.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito https://luxeeforex.com – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://luxeeforex.com, l'apertura di un account di trading e l'impiego di somme di denaro;

iii. in particolare, sul sito https://luxeeforex.com sono menzionate tre tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Micro", "Standard" e "Premium/ECN";

iv. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito https://luxeeforex.com si legge che "luxeeforex.com è gestito da TradeED Group Ltd", con asserita sede a Saint Vincent and the Grenadines;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://luxeeforex.com è riconducibile all'offerta di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://luxeeforex.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito https://luxeeforex.com è risultato disponibile anche in lingua italiana; per lo stesso è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste nei confronti di risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che TradeED Group Ltd, con asserita sede a Saint Vincent and the Grenadines, menzionata nel sito https://luxeeforex.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://luxeeforex.com consistente nell'offerta nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

12 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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