Delibera n. 21862 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21862
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://thinkmarket247.net e la relativa pagina https://trade.thinkmarket247.net
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://thinkmarket247.net è emerso che:
i. mediante il sito www.thinkmarket247.com, risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, azioni e commodities;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading l'utente è invitato a registrarsi al sito https://thinkmarket247.net, accedere all'area personale disponibile all'indirizzo https://trade.thinkmarket247.net, aprire un account ed impiegare somme di denaro;
iii. in particolare, nel sito https://thinkmarket247.net sono menzionate quattro tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Bronzo", "D'Argent", "D'Oro" e "Platino";
iv. quanto alla riconducibilità, nella sezione denominata "Contattaci", recante l'indirizzo di posta elettronica "support@thinkmarket247.net", è menzionata la società "Think Market 247 Ltd" senza alcuna indicazione relativa alla sede. Nella sezione "Termini e Condizioni" è specificato che "Thinkmarket247 is operated by RL Ltd. A company incorporated under the laws of the Marshal Islands".
VISTA la delibera n. 21224 del 23 gennaio 2020 con la quale è stato ordinato alla società RL Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.royaltd24.com;
VISTA la delibera n. 21409 del 17 giugno 2020 con la quale si è ordinato alla società RL Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite l'ulteriore sito internet www.royaltd24.net;
VISTA la delibera n. 21682 del 14 gennaio 2021 con la quale si è ordinato alla società Think Market 247 Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.thinkmarket247.com e la relativa pagina https://trade.thinkmarket247.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://thinkmarket247.net e la relativa pagina https://trade.thinkmarket247.net è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://thinkmarket247.net e la relativa pagina https://trade.thinkmarket247.net, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il dominio https://thinkmarket247.net, dal quale è possibile accedere all'area riservata del sito disponibile all'indirizzo https://trade.thinkmarket247.net, è risultato consultabile anche in lingua italiana ed, inoltre, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani (c.d. cold calling);
CONSIDERATO che i soggetti denominati "Think Market 247 Ltd" e "RL Ltd" menzionati nell'ambito del sito https://thinkmarket247.net, non sono autorizzati alla prestazione di servizi e attività di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritti nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi e attività di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://thinkmarket247.net e la relativa pagina https://trade.thinkmarket247.net consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
26 maggio 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona