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Bollettino


Delibera n. 21938

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://fxgbpmarkets.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito https://fxgbpmarkets.com è emerso che:

i. il sito, attivo e disponibile in lingua italiana, offre la possibilità di effettuare operazioni di trading su CFD e future aventi come sottostanti azioni, indici, materie prime, valute e criptovalute;

ii. per poter operare tramite le piattaforme di trading ospitate sul sito sono richieste la registrazione e l'apertura di un conto su cui depositare la necessaria provvista. Al riguardo, vengono offerte quattro tipologie di conto, denominate "MICRO", "PRE", "STD" e "VIP", distinte per deposito minimo e benefit associati;

iii. sul sito viene menzionata la "FXGBP Markets", con sede dichiarata a Londra;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://fxgbpmarkets.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://fxgbpmarkets.com, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico italiano in quanto il sito è disponibile in lingua italiana ed è stata riferita attività di sollecitazione telefonica nei confronti dei risparmiatori italiani ("cold calling");

CONSIDERATO che la società "FXGBP Markets" menzionata nel sito https://fxgbpmarkets.com non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di servizi e attività di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale «L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi»;

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF, rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo", la Consob «può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione»;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://fxgbpmarkets.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

1° luglio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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