Bollettino - AREA PUBBLICA
Bollettino
Delibera n. 22043
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.vibeinvv.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito www.vibeinvv.com viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare su CFD, indici e commodities tramite una piattaforma di trading;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito www.vibeinvv.com e l'apertura di un account su cui impiegare somme di denaro;
iii. in particolare, nel sito www.vibeinvv.com vengono prospettate cinque tipologie di conto ("Green", "Premium", "Platinum", "Executive" e "Presidential") che differiscono, tra l'altro, per il deposito minimo richiesto;
iv. quanto alla riconducibilità del sito www.vibeinvv.com, nella home page e in tutte le pagine del sito è specificato che "Vibeinv is a brand name of Vibeinv Invest Limited", società con sede alle Isole Marshall;
VISTA la delibera n. 21939 del 1° luglio 2021 con la quale si è ordinato alla medesima "Vibeinv Invest Limited" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.vibeinv.com;
CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio parzialmente sovrapponibile a quello del predetto sito internet www.vibeinv.com, il sito www.vibeinvv.com replica i contenuti ed il formato grafico del medesimo sito www.vibeinv.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.vibeinvv.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.vibeinvv.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di comunicazione a distanza non richieste (cd. Cold calling) nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che la società Vibeinv Invest Limited, con sede alle Isole Marshall, menzionata nel sito internet www.vibeinvv.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.vibeinvv.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
13 ottobre 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona