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Bollettino


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Delibera n. 22051

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://igfb.one

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:

i. il sito https://igfb.one, attivo e disponibile in lingua italiana, offre la possibilità di negoziare sul mercato Forex e di fare trading su CFD relativi a indici, azioni e materie prime;

ii. per poter operare tramite il sito https://igfb.one è richiesta la registrazione e l'apertura di un conto mediante accesso all'area riservata dove sono disponibili anche funzionalità dedicate al deposito e prelievo di liquidità sul conto di trading;

iii. quanto alla riconducibilità, nel sito https://igfb.one è menzionata Seabreeze Partners LTD, con asserita sede in Dominica.

VISTE le Delibere n. 21834 del 5 maggio 2021 e n. 22029 del 6 ottobre 2021 con le quali si è ordinato alla suddetta Seabreeze Partners LTD, con asserita sede in Dominica, di porre termine alla violazione di cui all'art. 18 del TUF posta in essere mediante i distinti siti https://profitassist.io e relativa pagina https://webtrader.profitassist.cc nonché www.profitassist.co;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://igfb.one è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta da Seabreeze Partners LTD tramite il sito https://igfb.one è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta anche al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è consultabile in lingua italiana;

CONSIDERATO che Seabreeze Partners LTD, con asserita sede in Dominica, menzionata nel sito https://igfb.one, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF – rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://igfb.one consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

20 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona