Delibera n. 22338 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22338
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://fundiza.site
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. il sito https://fundiza.site - risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile anche in lingua italiana - prospetta, previa apertura di un conto, la possibilità di fare trading su valute, materie prime, indici e azioni tramite la piattaforma Metatrader 5;
ii. sul sito vengono prospettate 5 tipologie di conto, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, denominati "Principiante", "Basic", "Elite", "Elite Plus" e "VIP";
iii. quanto alla riconducibilità del sito, si rappresenta che nel Footer e nei "Terms & Conditions" si fa riferimento a Fundiza Ltd, con asserita sede in "Victoria Park Road, Kingstown, St. Vincent & Grenadines, Kingstown P.O. Box 4457";
VISTA la Delibera n. 22002 del 15 settembre 2021 con la quale si è ordinato a "FUNDIZA LTD" con asserita sede a St. Vincent e Grenadines, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet www.fundiza.com;
VISTA la Delibera n. 22091 del 25 novembre 2021 con la quale si è ordinato a "FUNDIZA LTD" con asserita sede a St. Vincent e Grenadines, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet www.fundiza.org;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://fundiza.site è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://fundiza.site è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato consultabile in lingua italiana;
CONSIDERATO che "FUNDIZA LTD", menzionata nel sito https://fundiza.site, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://fundiza.site consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
18 maggio 2022
IL PRESIDENTE
Paolo Savona