Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 22355

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.galantrade.co

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet www.galantrade.co attivo e disponibile anche in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni sul mercato forex nonché su azioni e CFD relativi, tra l'altro, a indici e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito www.galantrade.co mediante apertura di un account e l'impiego di somme di denaro; in particolare, sono menzionate cinque tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Micro", "Standard", "Silver" "Gold" e "Vip";

iii. quanto alla riconducibilità, nella sezione del sito denominata "Termini e Condizioni" sono presenti riferimenti alla società denominata "VIGO AND CO LLC";

iv. la sezione "Contattaci" reca un modulo per la richiesta di eventuali informazioni e i riferimenti a diverse caselle di posta elettronica (support@galantrade.com, compliance@galantrade.com, backoffice@galantrade.com).

VISTA la delibera Consob n. 22044 del 13 ottobre 2021 con la quale si è ordinato a VIGO AND CO LLC, di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.onirofx.com;

VISTA la delibera Consob n. 22153 del 22 dicembre 2021 con la quale si è ordinato a VIGO AND CO LLC, di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.level5x.com e la relativa pagina https://webtrader.level5x.com;

VISTA la delibera Consob n. 22197 del 2 febbraio 2022 con la quale si è ordinato a VIGO AND CO LLC, di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://www.galicfx.com e la relativa pagina https://webtrader.galicfx.com;

VISTA la delibera Consob n. 22317 del 27 aprile 2022 con la quale si è ordinato a VIGO AND CO LLC, di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.galantrade.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.galantrade.co è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito www.galantrade.co, è risultato disponibile anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che "VIGO AND CO LLC" menzionata all'interno del sito internet www.galantrade.co, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.galantrade.co consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

9 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona