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Bollettino


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Delibera n. 22416

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://greencapitalz.com e la relativa pagina https://platform.greencapitalz-trade.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito https://green-capitalz.com, attivo e disponibile in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare contratti su valute, commodities, indici e azioni tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito, mediante procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia, l'accesso all'area personale e alla piattaforma disponibili all'indirizzo https://platform.greencapitalz-trade.com e l'apertura di un account su cui impiegare somme di denaro: in proposito, nel sito vengono prospettate tre tipologie di conto, "Starter", "Gold" e "Platinum", che differiscono, tra l'altro, per l'importo del deposito richiesto;

iii. quanto alla riconducibilità del sito https://green-capitalz.com, nei termini contrattuali on line è indicata come controparte dell'utente la società extracomunitaria "Promarketing Ltd" con asserita sede in Dominica;

VISTA la delibera n. 22363 del 15 giugno 2022 con la quale si è ordinato alla medesima "Promarketing Ltd" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://greencapitalz.com e la pagina https://platform.greencapitalz.com;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio sovrapponibile a quello del predetto sito internet https://greencapitalz.com, il sito www.green-capitalz.com ne replica i contenuti ed il formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://green-capitalz.com e la relativa pagina https://platform.greencapitalz-trade.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://greencapitalz.com e la relativa pagina https://platform.greencapitalz-trade.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i detti domini sono disponibili in italiano, è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani (cd. cold calling) ed è stata, altresì, rilevata l'assenza di meccanismi volti a ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al detto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che il sito internet https://green-capitalz.com e la relativa pagina https://platform.greencapitalz-trade.com non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://green-capitalz.com e la relativa pagina https://platform.greencapitalz-trade.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

20 luglio 2022

 

IL PRESIDENTE
Paolo Savona