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Bollettino


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Delibera n. 22577

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.unicofx.co e la relativa pagina https://account.unicofx.co

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito www.unicofx.co – risultato attivo e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD su valute, azioni, indici materie prime e cripto-valute;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia, e l'apertura di un account su cui impiegare somme di denaro; in proposito, nel sito vengono prospettate 4 tipologie di conto denominate "Standard", "Silver", "Gold" e "Platinium" che differiscono, tra l'altro, per deposito richiesto. A seguito della registrazione si accede all'area riservata del sito disponibile all'indirizzo https://account.unicofx.co, in cui è presente un'apposita funzione dedicata al deposito e al prelievo di liquidità sul conto di trading;

iii. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito www.unicofx.co è indicata la società Unico Aust Pty Ltd, con sede a Melbourne Australia;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.unicofx.co e la relativa pagina https://account.unicofx.co è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.unicofx.co e la relativa pagina https://account.unicofx.co, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto, in relazione alle iniziative promosse tramite lo stesso, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate. È stata altresì acquisita evidenza di comunicazioni intercorse in lingua italiana tra operatori del sito www.unicofx.co e risparmiatori italiani. Inoltre, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al sito www.unicofx.co dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che La società Unico Aust Pty Ltd con sede in Australia, menzionata nel sito internet www.unicofx.co, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.unicofx.co e la relativa pagina https://account.unicofx.co consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

1 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona