Bollettino - AREA PUBBLICA
Bollettino
Delibera n. 22671
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://axiancefx.com e le relative pagine https://client.axiancefx.com e https://webtrader.axiancefx.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://axiancefx.com è emerso che:
- il sito https://axiancefx.com risulta attivo, disponibile anche in lingua italiana e prospetta la possibilità di fare trading su forex, azioni, commodities e valute digitali;
- per poter operare tramite il sito https://axiancefx.com è richiesta la registrazione che consente di accedere all'area riservata https://client.axiancefx.com attraverso la quale è possibile effettuare depositi sul conto di trading ed accedere tramite apposito collegamento, alla piattaforma di trading presente all'indirizzo https://webtrader.axiancefx.com;
- quanto alla riconducibilità, nel sito https://axiancefx.com si fa generico riferimento ad "Axiancefx" con asserite sedi a Londra e a Toronto.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://axiancefx.com con le relative pagine https://client.axiancefx.com e https://webtrader.axiancefx.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite il sito https://axiancefx.com con le relative pagine https://client.axiancefx.com e https://webtrader.axiancefx.com è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta anche al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito https://axiancefx.com è risultato disponibile anche in lingua italiana ed è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. cold calling) nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al medesimo dominio dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che i suddetti domini internet non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF – rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://axiancefx.com e le relative pagine https://client.axiancefx.com e https://webtrader.axiancefx.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.
12 aprile 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona