Delibera Tot Eliminazione n. 20714 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20714
Radiazione dei sig.ri Salvatore Serpe e Amedeo Serpe dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Intermediari»);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15337 del 28 febbraio 2006, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. Salvatore Serpe, nato a Torre del Greco (NA) il 2 maggio 1948 e residente […omissis…];
VISTA la delibera n. 616 del 13 novembre 2014 dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del sig. Amedeo Serpe, nato a Torre del Greco (NA) il 3 luglio 1986 e residente […omissis…];
VISTA la propria delibera n. 20299 del 14 febbraio 2018, ritualmente notificata all'interessato, con cui il sig. Salvatore Serpe è stato sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede («consulente finanziario») per un periodo di sessanta giorni, avendo accertato la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza previsti dall'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;
VISTE le note del 2 novembre 2017 e del 14 marzo 2018 con cui FinecoBank Banca Fineco S.p.A. («Fineco») ha segnalato gravi irregolarità commesse dai sig.ri Salvatore Serpe (padre) e Amedeo Serpe (figlio), nello svolgimento dell'attività di consulenti finanziari;
VISTE le separate note di contestazione del 20 aprile 2018, notificate ai sig.ri Salvatore e Amedeo Serpe in pari data, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ha contestato:
A) al sig. Salvatore Serpe, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, all'epoca vigente:
1. art. 107, comma 1, per avere:
- acquisito somme di pertinenza di una cliente, tramite disposizioni di bonifico, assegni e prelievi di denaro contante;
- eseguito le operazioni di apertura, movimentazione e chiusura di conti correnti bancari e di modifica del recapito cui inviare la documentazione contrattuale, non autorizzate dalla medesima cliente;
2. art. 108, comma 7, in quanto avrebbe trattenuto e utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza di una cliente in violazione delle modalità prescritte dal citato comma 7;
B) al sig. Amedeo Serpe, la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari per avere:
- acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della medesima cliente;
- violato le procedure e i codici interni di comportamento dell'intermediario;
RILEVATO che, in data 24 luglio 2018, l'Ufficio Sanzioni Amministrative, tenuto conto dei profili di connessione oggettiva e soggettiva che connotano i procedimenti sanzionatori avviati con le sopra citate lettere di contestazione, ne ha disposto la riunione, dandone comunicazione alle parti con separate note in pari data, ricevute dal sig. Amedeo Serpe in data 24 luglio 2018 e dal sig. Salvatore Serpe in data 31 luglio 2018;
ESAMINATE le distinte note pervenute in data 7 agosto 2018, con cui i sig.ri Salvatore Serpe e Amedeo Serpe hanno formulato deduzioni difensive;
ESAMINATO il verbale di audizione dei sig.ri Salvatore Serpe e Amedeo Serpe che ha avuto luogo in data 29 agosto 2018;
ESAMINATA l'ulteriore documentazione trasmessa dal sig. Salvatore Serpe con nota del 4 settembre 2018;
VISTA la Relazione per la Commissione del 2 ottobre 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e tenuto conto dell'attività difensiva espletata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati ai sig.ri Salvatore Serpe e Amedeo Serpe ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;
VISTE le separate note del 2 ottobre 2018, con le quali è stata trasmessa alle parti copia della Relazione per la Commissione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alle specifica determinazione delle sanzioni;
ESAMINATE le controdeduzioni scritte, presentate dagli interessati con separate note del 31 ottobre 2018, in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione per la Commissione;
CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nella precedente fase difensiva dagli esponenti lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTA conclusivamente accertata la violazione:
- da parte del sig. Salvatore Serpe, dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari per avere acquisito, mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di una cliente, non aver rispettato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza prescritti dal medesimo articolo, nonché perfezionato operazioni non autorizzate, e dell'art. 108, comma 7, per avere trattenuto e utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza di una cliente in violazione delle modalità prescritte;
- da parte del sig. Amedeo Serpe, dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari per avere acquisito, mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della medesima cliente in concorso con il padre, non aver rispettato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza prescritti dal medesimo articolo, nonché per aver violato le procedure e i codici interni di comportamento di Fineco;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 4) e 7), del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo del consulente finanziario nell'ipotesi di acquisizione, anche tramite distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza del cliente o del potenziale cliente e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;
- l'accertata violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, in relazione al rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza e delle procedure e dei codici interni di comportamento dell'intermediario, nonché l'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente in violazione delle modalità prescritte dall'art. 108, comma 7, costituiscono condotte illecite non assoggettate ad una specifica sanzione, con l'effetto che la relativa determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità nel caso di specie;
stante il contesto in cui sono state poste in essere, le predette condotte sono da qualificarsi come gravi;
- la reiterazione delle condotte illecite, la significativa entità delle somme entrate nella disponibilità dei consulenti finanziari, la pluralità delle condotte illecite, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità dei consulenti di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, sulla base degli atti del procedimento gli illeciti accertati risultano imputabili ai sig.ri Salvatore Serpe e Amedeo Serpe a titolo di dolo;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
- il Salvatore Serpe, nato a Torre del Greco (NA) il 2 maggio 1948 e residente […omissis…], è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari;
- il sig. Amedeo Serpe, nato a Torre del Greco (NA) il 3 luglio 1986 e residente […omissis…], è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
22 novembre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese