Delibera Tot Sanzioni mese3 n. 20548 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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(*) Avverso la delibera il Sig. Rigon ha proposto opposizione innanzi alla Corte d'Appello di Venezia ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998. La Corte d'Appello di Venezia nell'udienza del 28.3.2019 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale individuando quale giudice competente la Corte d'Appello di Torino che in sede presidenziale in data 3.7.2019 ha fissato l'udienza per la discussione pubblica in data 5.11.2019. La Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 314/2020 del 17.12.2019/5.3.2020 ha rigettato il ricorso.
(*) Avverso la delibera il Sig. Rigon ha proposto opposizione innanzi alla Corte d'Appello di Venezia ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998. La Corte d'Appello di Venezia nell'udienza del 28.3.2019 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale individuando quale giudice competente la Corte d'Appello di Torino che in sede presidenziale in data 3.7.2019 ha fissato l'udienza per la discussione pubblica in data 5.11.2019. La Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 314/2020 del 17.12.2019/5.3.2020 ha rigettato il ricorso.
Delibera n. 20548
Sospensione sanzionatoria, per il periodo di tre mesi, del sig. Luigi Rigon dall'albo dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la delibera Consob n. 12060 del 13 luglio 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo Unico dei consulenti finanziari») del sig. Luigi Rigon, nato a Thiene (VI) il 16 luglio 1965 e […omissis…];
VISTA le note del 21 febbraio 2017 e 24 marzo 2017, con cui il sig. Luigi Rigon ha chiesto alla Consob indicazioni in merito alla «compatibilità della professione di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede con la figura di trustee svolta in forma individuale o societaria», senza tuttavia fornire alcun dettaglio in merito alle specifiche modalità di svolgimento dell'attività oggetto di quesito;
PRESO ATTO di quanto riferito dalla Divisione Intermediari – Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari (di seguito, anche solo «DIN») nella propria nota del 29 settembre 2017 circa il riscontro dato per le vie brevi a tale richiesta in data 24 marzo 2017;
VISTA la nota del 12 luglio 2017, con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. (di seguito, anche solo «Fideuram»), ha trasmesso:
- copia dell'atto di costituzione del «[…omissis…]», istituito nel maggio del 2017 dalla sig.ra […omissis…], cliente di Fideuram seguita dal sig. Rigon, per il perseguimento di peculiari finalità di gestione del proprio patrimonio, da cui era emerso che le funzioni di trustee erano state affidate a […omissis…], società costituita nel marzo del 2017 dal sig. Rigon, che ne era unico quotista ed amministratore;
- copia del modulo di bonifico di 150.000 euro, disposto il 16 giugno 2017 dalla sig.ra […omissis…] in addebito sul di lei conto su Fideuram ed in accredito in favore di un conto intestato al trust presso Allianz Bank S.p.A. (di seguito, anche solo «Allianz»). Detto modulo, con cui la disponente ha costituito la dotazione del fondo del trust, risulta sottoscritto dall'avente diritto e dal sig. Rigon nella qualità di private banker di Fideuram;
VISTA la nota del 29 settembre 2017, con cui la Divisione Intermediari – Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari (di seguito, anche solo «DIN»), sulla scorta della documentazione medio tempore pervenuta, ha fornito al sig. Rigon un più dettagliato riscontro alla richiesta di parere formulata nel febbraio/marzo 2017 evidenziando, tra l'altro, che – alla luce di quanto previsto nell'atto istitutivo del Trust […omissis…] e della disposizione di bonifico eseguita dalla sig.ra […omissis…] con il fine di costituire la dotazione dello stesso - l'incarico di trustee da lui svolto (quale amministratore della società «[…omissis…]») «potrebbe porsi in contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività per conto di Fideuram S.p.A., anche in considerazione del fatto che la dotazione del fondo in trust è stata trasferita presso Allianz Bank, sviando così gli investimenti della cliente presso l'intermediario mandante in favore di altro intermediario»;
VISTA la richiesta di dati e notizie inoltrata dalla DIN il 7 agosto 2017 e la correlata nota di riscontro inviata da Fideuram il 29 settembre 2017, con cui la Banca ha trasmesso copia del verbale ispettivo redatto dalla propria Funzione Audit ed i correlati allegati;
VISTA la nota del 4 dicembre 2017, notificata all'interessato in pari data, con cui la DIN ha contestato al sig. Luigi Rigon la violazione dei seguenti articoli del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:
- art. 106, comma 1, lett. e), per aver assunto l'incarico di trustee per il tramite della «[…omissis…]», incarico che si pone in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto di Fideuram S.p.A.;
- art. 107, comma 1, per non aver osservato l'art. 8, commi 1 e 2, del Codice Interno di Comportamento adottato da Intesa SanPaolo S.p.A. ed applicabile anche ai consulenti finanziari di Fideuram, ai sensi del quale «alla società è fatto divieto di stipulare contratti, eseguire disposizioni o effettuare operazioni con i clienti se questi intendano a tale scopo avvalersi di procuratori o incaricati che siano dipendenti della società stessa» e «agli esponenti e ai dipendenti è fatto divieto di accettare le procure e gli incarichi di cui al comma 1»;
VISTA la nota pervenuta il 20 dicembre 2017 e successivamente integrata il 27 dicembre 2017, con cui il sig. Rigon ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a proprio carico e di proroga del termine per la presentazione di deduzioni difensive;
VISTE le note del 22 dicembre 2017 e del 16 gennaio 2018, con cui la Consob ha positivamente riscontrato le predette istanze di proroga ed accesso agli atti;
VISTA la nota del 1° marzo 2018, con cui il sig. Rigon ha fatto pervenire proprie deduzioni difensive;
VISTA la Relazione per la Commissione del 15 giugno 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;
VISTA la nota del 18 giugno 2018 con cui è stata trasmessa al Sig. Luigi Rigon copia della predetta Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione ("Relazione USA");
VISTE le n. 2 note, entrambe datate 18 luglio 2018, con le quali l'interessato ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA;
CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTO conclusivamente accertata a carico del sig. Luigi Rigon la contestata violazione dell'art. 106, comma 1, lett. e), per aver assunto l'incarico di trustee per il tramite della «[…omissis…]» nel «[…omissis…]», incarico che si pone in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto di Fideuram S.p.A.;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- lo svolgimento, da parte dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di una attività in grave contrasto con l'ordinato svolgimento della loro professione per conto del mandante è vietato dall'art. 106, comma 1, lett. e), e costituisce una condotta illecita non assoggettata ad una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità;
- tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, una rilevante violazione della normativa di riferimento;
- non risultano reclami da parte della cliente interessata né che la stessa abbia subito alcun danno dalla condotta illecita posta in essere;
- la violazione di cui trattasi può essere ascritta al sig. Rigon quantomeno a titolo di colpa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. Luigi Rigon, nato a Thiene (VI) il 16 luglio 1965 e residente […omissis…], è sospeso in via sanzionatoria per il periodo di tre mesi, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. c), del TUF, dall'Albo Unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
2 agosto 2018
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese