Delibera Tot Sanzioni mese4 n. 20646 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20646
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Edoardo Meridiani dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTE la propria delibera n. 555 del 27 febbraio 2014, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo Unico dei consulenti finanziari del sig. Edoardo Meridiani, nato a Roma il 29 giugno 1958 […omissis...], e la delibera n. 869 del 28 novembre 2017 con la quale l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo dei Consulenti Finanziari ha cancellato il sig. Edoardo Meridiani dal medesimo Albo per omesso pagamento;
VISTE le note inviate alla Consob da Azimut Capital Management Sgr S.p.A. in data 15 febbraio 2017 e 22 agosto 2017, con cui sono state segnalate irregolarità commesse dal sig. Edoardo Meridiani nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;
VISTA la nota del 12 febbraio 2018, notificata al consulente in data 19 febbraio, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, ha contestato al sig. Edoardo Meridiani la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:
1) art.107, comma 1, per aver:
- acquisito, anche temporaneamente e mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
- disposto operazioni non autorizzate;
2) art. 108, comma 6, per aver ricevuto un finanziamento da un cliente;
ESAMINATE le difese del consulente rese in una nota pervenuta in data 7 marzo 2018;
VISTA la Relazione per la Commissione del 7 giugno 2018, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati;
VISTA la nota del 7 giugno 2018 con la quale è stata trasmessa alla parte copia della citata Relazione per la Commissione;
PRESO ATTO che il sig. Edoardo Meridiani non ha presentato controdeduzioni scritte in replica alla sopra menzionata Relazione;
RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. Edoardo Meridiani la violazione degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 6, del regolamento Consob n. 16190/2007, per aver acquisito la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti, disposto operazioni non autorizzate e aver ricevuto un finanziamento da un cliente;
CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell’entità della sanzione:
- ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 7), del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo del consulente nell’ipotesi, rispettivamente, di acquisizione della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente e di perfezionamento di operazioni non autorizzate;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 7), del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall’Albo del consulente di cui all’art. 196, comma 1, lett. c), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nell’ipotesi di percezione di finanziamenti in violazione dell’art. 108, comma 6, dello stesso Regolamento;
- ai sensi dell’art. 110, comma 3, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore;
- nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, occorre tener conto, in senso attenuativo della gravità oggettiva dell’illecito, che il consulente ha riconosciuto gli addebiti ascrittigli e che le violazioni accertate risultano limitate con riferimento al numero di clienti coinvolti e alla liquidità oggetto, tanto di acquisizione, quanto di finanziamento;
- gli illeciti sono imputabili al sig. Edoardo Meridiani quanto meno a titolo di colpa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. Edoardo Meridiani, nato a Roma il 29 giugno 1958 […omissis...], è sospeso, per un periodo di quattro mesi, dall’Albo Unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
25 ottobre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese