Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie su azioni Montedison ed Edison
La Consob ha oggi consentito la pubblicazione del documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria -ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 3, del Testo Unico della finanza- di azioni ordinarie Montedison spa ed Edison spa da parte di Italenergia spa.
Si riporta qui di seguito il testo integrale della delibera assunta.
Offerte pubbliche di acquisto promosse dalla Italenergia S.p.A. ai sensi degli artt. 102 e 106, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo n. 58/98 sulle azioni ordinarie della Montedison S.p.A. e della Edison S.p.A.
VISTA la comunicazione inviata in data 2 luglio 2001 dalla ITALENERGIA S.p.A. ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58/98, relativa all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa sulle azioni ordinarie della Montedison S.p.A.;
VISTA la comunicazione inviata in data 2 luglio 2001 dalla ITALENERGIA S.p.A. ai sensi degli artt. 102 e 106, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo n. 58/98, relativa all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa sulle azioni ordinarie della Edison S.p.A.;
VISTI i documenti di offerta allegati alle predette comunicazioni;
VISTA l'integrazione della comunicazione ex art. 102 del citato Decreto Legislativo relativa all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa sulle azioni ordinarie della Montedison S.p.A. inviata dalla ITALENERGIA S.p.A. in data 16 luglio 2001;
VISTI i documenti di offerta come da ultimo modificati in data 17 luglio 2001;
CONSIDERATO che:
l'offerta pubblica d'acquisto delle azioni della Montedison e quella consequenziale riguardante le azioni della Edison sono state promosse da Italenergia a norma dell'art. 106, commi 1 e 3, del citato Decreto, in conseguenza dell'acquisto di una partecipazione superiore al trenta per cento nel capitale di società con azioni quotate e sono perciò rese obbligatorie dalla legge;
- l'acquisto che determina l'obbligo di offerta è da ritenersi regolarmente effettuato salvo eventuale accertamento contrario, non di competenza della Consob;
- non sono risultati elementi probatori atti a dimostrare l'esistenza fra gli azionisti di Italenergia di patti parasociali previsti dall'art. 122 del citato Decreto, non potendo per tali intendersi la preliminare ricerca della disponibilità al reciproco consenso che necessariamente precede qualsiasi formale stipulazione contrattuale; nel caso di specie, l'uso della forma societaria per la realizzazione di finalità perseguite dai soci, non può rendere direttamente imputabile ai soci medesimi le attività negoziali compiute dalla società dotata di autonoma personalità giuridica e non consente di considerare la società stessa come un mero schermo privo di realtà giuridica;
- il prezzo proposto dall'offerente per l'acquisto delle azioni Montedison risulta superiore a quello calcolato tenendo conto degli acquisti compiuti direttamente dai soci di Italenergia nei dodici mesi precedenti; per tale ragione, non si rendono necessari ulteriori approfondimenti circa la eventualità che le particolari modalità seguite con il ricorso allo strumento societario possano essere considerate elusive di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto citato.
- le inesattezze, pur presenti nel primo comunicato d'offerta in ordine all'entità del capitale sociale di Italenergia, riguardavano un elemento solo secondariamente interessante per i destinatari di un'offerta d'acquisto (per i quali rileva prioritariamente l'informazione sull'emittente, sul prezzo e sulle garanzie di pagamento) e che tali inesattezze sono state adeguatamente rettificate nei documenti d'offerta e debitamente rese note al mercato;
- per quanto riguarda l'applicabilità del Decreto Legge n. 192/2001, il diritto di voto della partecipazione di EDF in Italenergia nella misura superiore al 2 per cento deve considerarsi sospeso in seguito all'autorizzazione già rilasciata a Edison Gas S.p.A., mentre l'estensione di tale sospensione al voto di Italenergia in Montedison richiede che sia verificato un rapporto di collegamento di EDF in Italenergia ex articolo 2359, ultimo comma, codice civile;
- allo stato, mancando la presunzione derivante da una partecipazione pari ad almeno il 20 per cento del capitale ordinario, non si rinvengono, sulla base della documentazione agli atti, altri elementi dai quali poter dedurre un'"influenza notevole" di EDF; precisamente, non si riscontra la presenza di rapporti contrattuali o di patti di sindacato tra gli azionisti di Italenergia, volti ad attribuire ai soci poteri ulteriori rispetto a quelli esercitabili in base alla partecipazione posseduta, nè la presenza di clausole statutarie riguardanti l'elezione degli amministratori o comunque idonee ad accrescere l'influenza dei diritti di voto di cui dispone EDF, peraltro già limitati per effetto del Decreto Legge n. 192/2001. Appare inoltre insufficiente, per configurare un'influenza notevole, la circostanza che uno solo degli amministratori di Italenergia, su sette di cui è composto il Consiglio di Amministrazione, ricopre anche la carica amministrativa in EDF Italia S.p.A..
D E L I B E R A:
I documenti relativi alle offerte su azioni ordinarie Montedison S.p.A. e Edison S.p.A., trasmessi in data 2 luglio 2001 e modificati da ultimo in data 17 luglio, possono essere pubblicati con le seguenti informazioni integrative.
Punto B. 1 (Soggetto Offerente), al paragrafo "Azionisti":
- al penultimo capoverso, dopo la parola "pertanto" inserire le parole "allo stato";
- in calce al paragrafo, dopo l'ultimo capoverso, inserire la seguente frase: "Ai fini della sospensione del diritto di voto di EDF in Italenergia, la Consob ritiene che il presupposto del rilascio di un provvedimento concessorio e autorizzativo sia già
- sussistente in virtù del provvedimento di autorizzazione rilasciato a Edison Gas S.p.A. in data 5 giugno 2001 con efficacia dal 1° luglio al 30 settembre 2001".
Punto C.5 ("Autorizzazioni"), nel paragrafo "Comunicazioni Antitrust":
- dopo il secondo capoverso inserire la seguente frase: "Su richiesta della Consob si comunica che, qualora la Commissione Europea ritenga che sussistano quei presupposti e decida di aprire un'istruttoria, potrebbero trovare applicazione le disposizioni di cui al Regolamento del Consiglio Europeo n. 4064/89 e, in particolare, potrebbero essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 7 e 8";
- nel terzo capoverso, specificare che l'"Autorità" citata è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avvertenze e Punto G.4 ("Offerta residuale, esercizio del diritto di acquisto e relative ragioni"):
- riportare gli estremi delle delibere con le quali la Consob, su proposta della Borsa Italiana S.p.A., ha individuato le maggiori soglie rilevanti ai fini dell'OPA residuale, sia per Montedison sia per Edison, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento n. 11971/99 e successive modifiche.
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Il periodo di adesione relativo all'offerta Montedison, peraltro, non potrà avere inizio prima che venga fornita alla Consob l'attestazione del rilascio della garanzia relativa all'importo supplementare di Euro 210.135.112.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.