Risposta al quesito su Sai-Fondiaria
La Consob ha risposto oggi ad un quesito sulle modalità di attuazione della decisione del 18 dicembre scorso in merito alla vicenda Sai-Fondiaria.
La Consob ha ritenuto che nel caso di fusione di Fondiaria in Sai resti in vigore l'obbligo di alienazione, che riguarda dunque le azioni della società derivante dalla fusione.
Posto che, prima della fusione, l'obbligo di dismissione concerne il 13,263% della partecipazione di Sai e Mediobanca in Fondiaria, per un totale di 51.045.461 azioni Fondiaria, e tenuto presente che il rapporto di concambio previsto in caso di fusione è di un'azione della nuova società per ogni quattro azioni Fondiaria, il numero di azioni da alienare per rispettare l'obbligo di cui all'articolo 110 del Testo Unico della Finanza è di 12.761.365 azioni, pari al 9,913% della nuova società.
La Consob ha poi ritenuto che l'obbligo solidale di vendita riguardi Premafin e Mediobanca, in quanto facenti parte fin dall'origine del patto parasociale occulto e in conseguenza di ciò tenute alla promozione dell'Opa obbligatoria. Mediobanca e il gruppo Premafin potranno effettuare tale dismissione alle condizioni che gli stessi riterranno autonomamente di stabilire, restando nella loro responsabile valutazione di soggetti solidalmente obbligati esaminare l'opportunità di adempimenti tali da mantenere nella sostanza i rapporti partecipativi in precedenza esistenti.
La dismissione andrà eseguita entro e non oltre il 18 febbraio 2003. I diritti di voto di Premafin e Mediobanca nella società che nascerà dalla fusione tra Sai e Fondiaria restano sospesi fino all'adempimento dell'obbligo di dismissione.
Comunicato stampa sulla vicenda Sai-Fondiaria (Roma, 18 dicembre 2002)
1.In data 10 agosto 2001, la Consob, con riguardo al contratto di compravendita del 28,7% circa del capitale ordinario di Fondiaria stipulato il 1° luglio 2001 tra la Montedison S.p.A. e la Sai S.p.A., aveva reso noto che le modalità con cui era avvenuta la transazione facevano desumere, al momento, l'esistenza di un patto parasociale, anche in forma non scritta, rilevante ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. c) e d), del d.lgs. 58/98 ("TUF"), fra Sai e Mediobanca per l'acquisto di azioni Fondiaria e per la gestione di quella società. Pertanto, rendeva noto la Consob, se e quando si fosse concluso il trasferimento da Montedison a Sai della predetta partecipazione, Sai e Mediobanca, che a sua volta possedeva il 13,78% di Fondiaria, si sarebbero trovate a detenere complessivamente oltre il 30% di Fondiaria determinando così un obbligo solidale di opa secondo quanto previsto dall'art. 109 TUF.
2.In data 17 maggio 2002 la Consob, in un contesto significativamente modificato, nell'esaminare i successivi comportamenti delle parti interessate - per quanto era stato possibile conoscere - non aveva rinvenuto indizi gravi, precisi e concordanti tali da poter affermare che il citato patto parasociale tra Sai e Mediobanca potesse essere considerato ancora vigente, ovvero idoneo a configurare altri patti rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.
3.In data 10 ottobre 2002 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avendo acquisito elementi documentali aventi ad oggetto l'operazione Sai/Fondiaria, ha ritenuto necessario avviare un'istruttoria su siffatta operazione nei confronti di tutte le imprese che ne erano parte (Premafin, Mediobanca, Sai e Fondiaria).
4.La Consob ha reputato necessario riaprire la relativa istruttoria nello svolgimento della quale è stato possibile acquisire nuova documentazione individuabile nel provvedimento di detta Autorità Garante utile ai fini degli accertamenti di competenza. Nel corso dell'istruttoria sono stati anche auditi i soggetti che lo avevano espressamente richiesto.
Avendo debitamente valutati i nuovi documenti, quanto dichiarato dalle parti audite nonché le memorie presentate al riguardo dalle stesse, la Commissione ha ritenuto di avere acquisito elementi circostanziati prima non disponibili circa l'effettivo comportamento delle parti, i quali oggi le consentono di valutare altresì in una diversa prospettiva i fatti esaminati in occasione della decisione del 17 maggio.
A conclusione dell'avvenuto esame degli elementi documentali e di quanto rappresentato dalle parti la Commissione ha ritenuto che:
- dai nuovi documenti acquisiti sono emersi indizi gravi, precisi e concordanti tali da poter desumere che un patto occulto fra Sai e Mediobanca, rilevante ai sensi dell'articolo 122, comma 5, lett. c) e d), TUF, rilevato dalla Consob nell'agosto 2001, ha continuato a produrre effetti; dai nuovi documenti sono emersi, inoltre, elementi tali da configurare la partecipazione a tale patto anche da parte di Premafin S.p.A.;
- dai nuovi documenti acquisiti sono emersi indizi gravi, precisi e concordanti tali da poter desumere che i cinque investitori a cui, in data 18 febbraio 2002 sono state trasferite le azioni Fondiaria ancora in possesso di Montedison nonché le azioni Fondiaria in possesso di Sai, sono da considerare soggetti interposti della Sai nell'acquisto delle azioni Fondiaria;
- la partecipazione complessiva posseduta dai predetti investitori come soggetti interposti è quindi, ai sensi dell'art. 105 del TUF, da attribuire indirettamente alla stessa Sai. Pertanto, sin dal 18 febbraio 2002, data in cui le azioni Fondiaria sono state trasferite agli investitori, Sai/Premafin e Mediobanca, unite dal predetto patto parasociale, hanno congiuntamente superato la soglia del 30% in Fondiaria divenendo pertanto obbligate in solido a promuovere entro trenta giorni un'opa totalitaria sulle azioni Fondiaria secondo quanto previsto dagli artt. 106 e 109 TUF.
Riguardo all'obbligo di promuovere l'offerta, le condizioni e le modalità temporali di adempimento sono da considerare non derogabili, non essendo previsto in capo all'Autorità di controllo alcun potere di intervento rispetto a tali profili: nel sistema delineato dal TUF, infatti, l'obbligo di promuovere l'offerta entro trenta giorni discende, in capo ai soggetti tenuti, direttamente dalla legge e non può in alcun modo derivare da determinazioni della Consob.
Quanto sopra, trova conferma oltrechè nel dettato letterale della norma anche nella ratio sottesa all'istituto dell'opa successiva totalitaria, considerando che:
- per poter rispettare le finalità dell'istituto, l'offerta promossa dopo i trenta giorni stabiliti dall'art. 106, comma 1, del TUF, dovrebbe essere in grado di garantire il medesimo "risultato" di un'opa effettuata "tempestivamente", ossia dovrebbe poter essere realizzata a condizioni del tutto analoghe a quelle che si sarebbero avute in caso di effettuazione nei termini, con particolare riferimento al prezzo e ai destinatari dell'offerta;
-detta equivalenza non è realizzabile con riguardo a quegli ipotetici destinatari dell'offerta originaria che abbiano nel frattempo dismesso la propria partecipazione nella società interessata, e che verrebbero pertanto a trovarsi nella materiale impossibilità di apportare i titoli ad un'offerta successivamente promossa.
La Consob ha inoltre rilevato che, essendo decorso fin dal 21.3.2002 il citato termine di trenta giorni previsto per la promozione dell'opa obbligatoria, si applicano sin dal precedente 18 febbraio le disposizioni di cui all'art. 110 del Testo Unico.
Per cui, a decorrere dal 18 febbraio 2002, opera la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni Fondiaria detenute da Sai - anche indirettamente tramite i soggetti interposti - e Mediobanca; sussiste inoltre l'obbligo di alienare le azioni eccedenti la soglia del 30% rispetto alla partecipazione complessivamente posseduta dalle parti interessate entro i dodici mesi dall'insorgere dell'obbligo.
Avuto riguardo alle assemblee tenutesi successivamente all'insorgere dell'obbligo di opa solidale (18.2.2002), rispettivamente, in data 30 maggio 2002 e 19 settembre 2002, per le quali deve essere considerata operante la sospensione del diritto di voto, dall'esame dei verbali assembleari è risultato che le relative delibere sono state assunte senza che il voto dei destinatari del divieto sia stato determinante: non ricorre, pertanto, il presupposto richiesto dall'art. 14, comma 5 (richiamato dall'art. 110 TUF) per l'esercizio del potere di impugnativa da parte della Consob.