Comunicato rivolto agli intermediari britannici operanti in Italia in merito alle disposizioni sulla Brexit contenute nel decreto "Milleproroghe"
L'art. 22 del decreto-legge 31 dicembre 2020 n° 183 (cd. "Milleproroghe",) reca disposizioni sull'operatività degli intermediari e delle imprese di assicurazione britanniche dopo lo scadere del periodo di transizione (31 dicembre 2020) previsto dall'Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
L'articolo si propone, tramite l'estensione di alcune previsioni del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, di agevolare un'ordinata gestione del passaggio dal regime fondato sul principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi e, per tal via, una maggiore tutela degli interessi dei clienti.
Di seguito vengono richiamate le disposizioni relative agli intermediari che prestano servizi di investimento (di seguito, anche gli "intermediari"), rinviando per quelli che prestano attività bancaria e assicurativa ai siti, rispettivamente, della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/index.html) e dell'IVASS (https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/brexit/index.html).
E' previsto che gli intermediari che hanno presentato, entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge, un'istanza per operare in Italia come impresa di paese terzo ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attività ma per i quali non sia ancora intervenuto il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, possano continuare a prestare il servizio/attività già esercitato prima del termine del periodo di transizione, fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021. In tale periodo, è consentito svolgere le sole attività per le quali è stata richiesta l'autorizzazione, limitandosi alla gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere mentre sono consentite le attività «life-cycle event » per i contratti derivati in essere non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale.
Gli intermediari legittimati a proseguire l'attività fino al rilascio dell'autorizzazione (e comunque non oltre il 30 giugno 2021) sono soggetti alla normativa nazionale applicabile alle imprese di paesi terzi e alla vigilanza delle competenti autorità italiane.
Gli intermediari che operano in regime di libera prestazione di servizi non possono prestare servizi di investimento nei riguardi della clientela al dettaglio come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, e dei clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF.
Gli intermediari che prestano servizi di investimento in Italia mediante lo stabilimento di succursale mantengono l'adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie italiano (Arbitro per le Controversie Finanziario) e aderiscono al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG) secondo il relativo Statuto. Entro il termine di trenta giorni successivi alla fine del periodo di transizione, gli intermediari britannici dovranno prendere contatti con il FNG e perfezionare gli atti richiesti per l'adesione, compreso l'adempimento degli obblighi di contribuzione. Per consentire ai clienti di conoscere quale Sistema di Indennizzo è chiamato a tutelarli, gli intermediari suddetti dovranno fornire ai medesimi clienti adeguate informazioni il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre quaranta giorni dal giorno successivo al termine del periodo di transizione. La comunicazione ai clienti dovrà essere chiara e formulata in un linguaggio semplice. I clienti dovranno inoltre essere resi edotti del referente da contattare per richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti.
In caso di diniego dell'autorizzazione, gli intermediari britannici devono cessare le attività per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla comunicazione del diniego, secondo modalità e tempi che non rechino pregiudizio ai clienti. Anche durante questo periodo, tali intermediari continuano a essere soggetti alle disposizioni applicabili alle imprese di paesi terzi e ai relativi poteri delle autorità di vigilanza; sono altresì assicurate, per gli intermediari operanti con succursale, le tutele rappresentate dai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e dai Sistemi di indennizzo italiani, nonché gli obblighi informativi previsti sopra.
Il decreto, infine, reca specifiche previsioni con riguardo agli effetti sui rapporti contrattuali in essere per gli intermediari chiamati a cessare l'attività, anche a seguito di mancata presentazione di una specifica domanda di autorizzazione o di diniego di autorizzazione. Tali intermediari devono, tra l'altro, restituire ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari, secondo le istruzioni ricevute dai clienti stessi.
Tutti gli intermediari britannici che prestano servizi di investimento in Italia sono chiamati ad assicurare ai clienti un'adeguata informazione riguardo agli effetti della Brexit sui rapporti contrattuali in essere.
Comunicato stampa in versione PDF