dettaglio-sanzione - AREA PUBBLICA
Avverso il provvedimento Diego Coco ha promosso opposizione presso la Corte di Appello di Milano in data 2.12.2025.
Delibera n. 23731
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Diego Coco per violazioni degli artt. 3, paragrafo 2, e 8, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2020/1503, ai sensi degli artt. 190-bis, 190-quater e 195 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF»);
VISTO il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese («Regolamento (UE) 2020/1503»);
VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» adottato con propria Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025;
RILEVATO che, in esito all'attività di indagine condotta dalla Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori, Ufficio Imprese di Investimento, Crowdfunding, Casp (di seguito, "DIN") nei confronti della Società Rendimento Etico a r.l. (di seguito anche "Rendimento Etico" e "la Società") sono emerse numerose irregolarità nell'implementazione e nell'applicazione delle procedure per la prestazione del servizio di crowdfunding poste in essere nel periodo compreso fra il 10 novembre 2023 (data di autorizzazione della Società ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503) e il 19 novembre 2024 (data di conclusione degli accertamenti ispettivi);
VISTA la nota dell'11 marzo 2025, notificata in data 18 marzo 2025, con cui la DIN ha contestato a Diego Coco (all'epoca dei fatti, Responsabile della Funzione di controllo di conformità alle norme di Rendimento Etico), ai sensi degli articoli 190-bis, 190-quater e 195 del TUF, le seguenti violazioni del Regolamento (UE) 2020/1503:
a) con riguardo alle irregolarità relative alle procedure interne in materia di individuazione e gestione dei conflitti di interesse:
- art. 8, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2020/1503 e art. 1, par. 1 del Regolamento delegato (UE) 2022/2111, che impongono ai fornitori di servizi di crowdfunding di mantenere e applicare norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse;
- art. 8, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2020/1503, che impone ai fornitori di servizi di crowdfunding di adottare tutte le misure opportune per evitare, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra i fornitori di servizi di crowdfunding stessi, i loro partecipanti al capitale, dirigenti o dipendenti, o qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo, quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE, da un lato, e i loro clienti, dall'altro, o tra un cliente e l'altro;
b) con riguardo alle irregolarità relative al processo di valutazione e selezione dei progetti da pubblicare sulla piattaforma:
- art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/1503, che impone ai fornitori di servizi di crowdfunding di agire in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei loro clienti;
RILEVATO che, con la citata lettera di contestazione, Diego Coco è stato reso edotto della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;
ESAMINATE le deduzioni difensive presentate da Diego Coco con nota del 9 aprile 2025;
VISTA la Relazione per la Commissione del 29 agosto 2025 («Relazione RSA»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la complessiva posizione difensiva rappresentata dal sig. Coco, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputazione della responsabilità ed alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni;
VISTA la nota del 29 agosto 2025 con la quale è stata trasmessa alla parte copia della predetta Relazione RSA;
VALUTATE le controdeduzioni difensive presentate dalla parte in data 26 settembre 2025 in replica alla predetta Relazione RSA;
RITENUTO conclusivamente accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che Diego Coco, quale Responsabile della funzione di controllo di conformità alle norme, ha totalmente disatteso al proprio obbligo di verificare l'assetto procedurale adottato dal Fornitore e i connessi comportamenti tenuti nella prestazione del servizio di crowdfunding;
VISTO l'art. 190-quater, comma 1, del TUF, il quale prevede che, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'art. 39, par.1, del Regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione, nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 e il fatturato è determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis;
VISTO l'art. 190-quater, comma 2, del TUF, il quale stabilisce che la sanzione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), ovverosia quando la condotta di tali soggetti ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato;
VISTO, altresì, l'art. 190-quater, comma 3, del TUF, il quale prevede che, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;
VISTO l'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale, «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, assumono rilevanza le circostanze sottoindicate:
a) - quanto alla gravità, le violazioni in esame si sono sostanziate in carenze attinenti sia al processo di individuazione e gestione dei conflitti di interesse sia al processo di selezione e valutazione dei progetti da pubblicare sulla piattaforma gestita da Rendimento Etico, indicative di un contesto gestionale inadeguato, che ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione dell'impresa ed ha determinato un pregiudizio per la tutela degli investitori. In particolare, il sig. Coco non ha mai effettuato alcuna attività di controllo di conformità alle norme né una pianificazione della stessa;
- quanto alla durata degli illeciti, le violazioni si sono protratte dal 10 novembre 2023 (data di autorizzazione di Rendimento Etico ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503) al 19 novembre 2024 (data di conclusione degli accertamenti ispettivi);
b) le violazioni risultano ascrivibili a Diego Coco a titolo di colpa;
c) non risulta agli atti la capacità finanziaria di Diego Coco;
d) dagli atti non emergono elementi che inducono a ritenere che Diego Coco abbia tratto vantaggi economici dalle condotte illecite poste in essere;
e) non risultano in atti elementi che rendano determinabili eventuali pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni;
f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione, non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;
g) nei confronti di Diego Coco non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;
g-bis) indice non rilevante nel caso di specie;
h) non risultano in atti elementi che consentano di individuare potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) indice non utilizzabile nel caso di specie;
RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del «cumulo giuridico», previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981; ciò in quanto le violazioni, ancorché discendano da condotte formalmente distinte, sono riconducibili a irregolarità poste in essere senza soluzione di continuità, in particolare disattendendo l'obbligo di verificare costantemente l'assetto procedurale adottato e applicato da Rendimento Etico. La complessiva condotta omissiva di Diego Coco ha contribuito a privare gli investitori dei presidi che l'impianto normativo relativo alla prestazione dei servizi di crowdfunding prevede per servire al meglio l'interesse degli stessi. Ne discende che le violazioni in esame possono essere considerate come una "serie" di momenti esecutivi di un unitario fenomeno illecito e, dunque, come "conseguenza di una medesima condotta, sia pur ad esecuzione frazionata";
RITENUTO che, ai fini dell'applicazione del predetto istituto, la violazione più grave sia rappresentata dalla violazione dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/1503, in considerazione della pervasività dei rilievi sollevati, nonché della sua possibilità di arrecare pregiudizio ad un momento fondamentale dello svolgimento di detti servizi, quale è quello relativo all'adozione e al mantenimento di misure per evitare, individuare e gestire i conflitti di interesse;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Nei confronti di Diego Coco [C.F. CCODGI78R12H501Z], nato a Roma il 12 ottobre 1978 e […omissis…], è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000 per la violazione più grave relativa alle irregolarità in materia di individuazione e gestione dei conflitti di interesse, aumentata di euro 2.000 per la violazione concernente le irregolarità relative al processo di selezione e valutazione dei progetti da pubblicare sulla piattaforma, per un importo complessivamente pari ad euro 7.000, di cui è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;
- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.
Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.
29 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona