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Provvedimenti sanzionatori

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Delibera n. 23629

Impegni obbligatori assunti dal […omissis…] ai sensi dell'art. 196-ter del d.lgs. n. 58/1998 e relativa disciplina attuativa

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF»);

VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 («MAR»);

VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni», adottato con Delibera Consob n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, il «Regolamento»);

RILEVATO che, in esito all'attività di indagine condotta dalla Divisione Mercati (oggi Divisione Vigilanza Mercati, di seguito "DME") sull'operatività su azioni ordinarie […omissis…] (la «Società» o l'«Emittente»), è emersa la violazione dell'art. 19, paragrafo 11, del MAR da parte del Signor […omissis…] in relazione all'operazione di vendita di n. 26.400 azioni posta in essere in data 28 febbraio 2024, nel corso dei trenta giorni di calendario antecedenti all'annuncio dell'approvazione del bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2023, avvenuta in data 15 marzo 2024;

RILEVATO che l'operazione di vendita disposta nel corso del c.d. closed period è stata comunque notificata dal […omissis…] all'Emittente il quale, a sua volta, il 1° marzo 2024, ha provveduto a comunicare al pubblico tramite SDIR la notizia dell'operazione in parola, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 3, del MAR;

VISTA la nota del 3 marzo 2025, notificata il successivo 11 marzo, con cui la DME ha contestato nei confronti del […omissis…] la violazione dell'art. 19, paragrafo 11, del MAR, in relazione alle circostanze sopra rappresentate;

RILEVATO che con la citata lettera di contestazione il […omissis…] è stato reso edotto della facoltà di facoltà di produrre atti difensivi in relazione alla contestata violazione;

VISTA la nota del 28 marzo 2025, il […omissis…] ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio;

VISTA la nota del 18 aprile 2025, con la quale la DME ha fornito positivo riscontro all'istanza di accesso, trasmettendo la relativa documentazione;

RILEVATO che, con nota del 2 maggio 2025, ai sensi dell'art. 196-ter del TUF, il […omissis…] ha presentato una proposta di impegni;

RILEVATO che, con nota del 30 maggio 2025, il Servizio Sanzioni Amministrative («RSA») ha trasmesso al procuratore del […omissis…] una richiesta di chiarimenti;

ESAMINATA la nota di riscontro del 3 giugno 2025, con cui il […omissis…] ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha inteso riformulare la proposta di impegni;

VISTA la Relazione per la Commissione del 23 giugno 2025 («Relazione Impegni») mediante la quale RSA, ha espresso le proprie valutazioni sulla proposta di impegni;

VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione Impegni è stata trasmessa al […omissis…];

RITENUTO applicabile, nella fattispecie in esame, l'istituto degli impegni previsto dall'art. 196-ter del TUF, come attuato dal Regolamento;

RITENUTA ricevibile la proposta di impegni, in quanto presentata tempestivamente;

RITENUTO di non dovere procedere alla consultazione degli operatori di settore;

RITENUTO che, nella formulazione che segue, gli impegni a cui il […omissis…] si è vincolato nei confronti della Consob sono da ritenersi coerenti con i requisiti di cui all'art. 196-ter del TUF e relativa disciplina attuativa;

SULLA BASE di tutti gli elementi allo stato emersi nel corso dell'istruttoria;

D E L I B E R A:

ai sensi dell'art. 196-ter del TUF, è reso obbligatorio per il […omissis…], l'impegno a versare a favore del «Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori», di cui all'art. 32-ter del TUF, un importo pari ad euro 10.000.

Il versamento deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della presente delibera da parte del […omissis…], secondo le modalità indicate nel modello allegato alla presente delibera.

La documentazione attestante l'avvenuto versamento in esecuzione dell'impegno assunto dal […omissis…] deve essere tempestivamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, indicando nell'oggetto la dicitura «Assolvimento impegni».

La presente decisione di accoglimento della proposta formulata dal […omissis…] non implica l'accertamento della violazione oggetto di contestazione.

L'esecuzione del predetto impegno entro il termine sopra indicato chiude il procedimento sanzionatorio.

La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) il soggetto interessato contravviene all'impegno assunto; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dal proponente incomplete, inesatte o fuorvianti.

In caso di mancato rispetto dell'impegno reso obbligatorio, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del dieci per cento.

Al fine di monitorare l'attuazione dell'anzidetto impegno, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza ad essa attribuiti al fine dell'accertamento delle violazioni contestate.

La presente delibera è trasmessa al […omissis…] e pubblicata in forma anonima nel Bollettino della Consob.

2 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona