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Disciplinare richiesta rateazione pagamenti sanzioni amministrative

Disciplinare per la richiesta di rateazione dei pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie

La normativa primaria che disciplina la rateazione dei pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Consob è contenuta nella Legge 24 novembre 1981 n. 689Modifiche al sistema penale»), il cui art. 26 (rubricato «Pagamento rateale della sanzione pecuniaria»), stabilisce che «L’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta […]. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione».

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della delibera applicativa di una sanzione pecuniaria, il debitore che si trovi in «condizioni economiche disagiate» può presentare un’istanza di rateazione del pagamento, in rate mensili da tre a trenta, utilizzando l’apposito modulo di richiesta (Allegato 1). Tale modalità può essere utilizzata anche nel caso in cui l’istanza di rateazione consegua al ricevimento di una richiesta di pagamento della sanzione trasmessa dalla Consob successivamente a una decisione dell’Autorità Giudiziaria che, nell’annullare una precedente pronuncia sfavorevole alla Consob, abbia determinato la reviviscenza della sanzione applicata.

Il modulo deve essere inviato alla Consob tramite e-mail all’indirizzo pec: usa@pec.consob.it (utilizzabile anche da chi è dotato di una casella di posta elettronica non pec), oppure tramite raccomandata A/R indirizzata alla CONSOB, Via G.B. Martini n. 3, 00198, Roma. L’oggetto della e-mail dovrà riportare la seguente dizione: «Istanza di rateazione della sanzione – nome e cognome dell’istante – Delibera n. xx».

Al modulo dovranno essere allegati, oltre ad un documento di identità in corso di validità, anche la documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle «condizioni economiche disagiate», ovvero: per le persone fisiche, la certificazione ISEE; per gli enti, un’auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.

La rateazione sarà concessa: per le persone fisiche, nel caso in cui la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE sia inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante; per gli enti, qualora dall’auto-certificazione prodotta risulti che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante.

L’avvenuto accoglimento dell’istanza è comunicato al soggetto debitore tramite raccomandata o pec, a cui sono allegati il piano di ammortamento e i moduli con cui effettuare il versamento delle rate. Con le stesse modalità sono comunicati l’improcedibilità dell’istanza per tardività o per incompletezza e il diniego della stessa per assenza dei requisiti previsti.

In caso di ritardo nel pagamento di una rata, ovvero di pagamento parziale della stessa, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’importo residuo è iscritto a ruolo. In tale ipotesi, resta comunque ferma la facoltà per il debitore di indirizzare una nuova richiesta di rateazione all’agente della riscossione competente.

Per le persone giuridiche che devono autocertificare il patrimonio netto della società è disponibile l’apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 2).