CASP - AREA PUBBLICA
Il Titolo V del MiCAR disciplina la prestazione di servizi per le cripto-attività da parte sia di nuovi soggetti appositamente autorizzati (CASP specializzati, cioè prestatori di servizi per le cripto-attività che non siano già assoggettati ad una disciplina speciale in virtù del loro status di soggetti già vigilati) sia di intermediari finanziari. In particolare, gli intermediari finanziari (già vigilati) potranno prestare alcuni servizi previa semplice notifica all’autorità competente (cd. servizi “notificabili”) mentre altri servizi richiederanno l’autorizzazione (cd. servizi “non notificabili”).
I contenuti della domanda di autorizzazione come prestatori di servizi per le cripto-attività e il relativo procedimento sono disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 62 e 63 di MiCAR, mentre la notifica di avvio della prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di intermediari vigilati e la connessa procedura sono regolati dall’articolo 60 di MiCAR.
La Commissione europea pubblicherà i Regulatory Technical Standards (RTS) e gli Implementing Technical Standards (ITS) al fine di specificare le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione e nella notifica, nonché di stabilire i relativi formati, modelli e procedure standard.
Per la fase di accesso al mercato dei CASP specializzati, le competenze sono incardinate in capo alla Consob, la quale assume i provvedimenti autorizzativi con il parere della Banca d’Italia. Per l’accesso dei soggetti già autorizzati si prevede la notifica all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.