CASP - Crypto Assets Service Providers - AREA PUBBLICA
Il regolamento (UE) 2023/1114 (di seguito, “MiCAR”), nel disciplinare i mercati delle cripto-attività, dedica specifiche disposizioni ai prestatori di servizi per le cripto-attività (i cosiddetti “CASP”, Crypto-Asset Service Provider).
I CASP sono abilitati a svolgere i seguenti servizi per le cripto-attività:
a) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;
b) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
c) scambio di cripto-attività con fondi;
d) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;
e) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
f) collocamento di cripto-attività;
g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
h) prestazione di consulenza sulle cripto-attività;
i) prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;
j) prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti.
Tali servizi possono essere svolti sia da parte di soggetti appositamente autorizzati, i cosiddetti “CASP specializzati”, sia da parte di altre entità finanziarie già autorizzate e vigilate (ad esempio, banche e SIM).
I CASP specializzati devono richiedere un’apposita autorizzazione all’Autorità nazionale competente che, in Italia, è la Consob, la quale assume i provvedimenti autorizzativi con il parere della Banca d’Italia.
Per i soggetti interessati a richiedere l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività è stata predisposta una Guida per la compilazione della relativa domanda, disponibile in fondo alla pagina.
Per l’accesso al mercato delle cripto-attività in qualità di CASP da parte degli altri soggetti già autorizzati e vigilati, invece, è prevista un’apposita notifica all’Autorità competente (la Banca d’Italia o la Consob, a seconda di chi ha rilasciato l’autorizzazione).
La disciplina dei CASP è contenuta, oltre che nel MiCAR, anche in appositi regolamenti delegati e di esecuzione, ciascuno dedicato a specifici profili della materia (ad esempio, le modalità di gestione dei reclami e dei conflitti di interesse).
Sulla pagina ufficiale dell’ESMA è possibile accedere al Registro unico dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuto dalla stessa Autorità europea e ad una panoramica delle misure di livello 2 e livello 3 relative al MiCAR.
Il Titolo V del MiCAR disciplina la prestazione di servizi per le cripto-attività da parte sia di nuovi soggetti appositamente autorizzati (CASP specializzati, cioè prestatori di servizi per le cripto-attività che non siano già assoggettati ad una disciplina speciale in virtù del loro status di soggetti già vigilati) sia di intermediari finanziari. In particolare, gli intermediari finanziari (già vigilati) potranno prestare alcuni servizi previa semplice notifica all’autorità competente (cd. servizi “notificabili”) mentre altri servizi richiederanno l’autorizzazione (cd. servizi “non notificabili”).
I contenuti della domanda di autorizzazione come prestatori di servizi per le cripto-attività e il relativo procedimento sono disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 62 e 63 di MiCAR, mentre la notifica di avvio della prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di intermediari vigilati e la connessa procedura sono regolati dall’articolo 60 di MiCAR.
La Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2025/305 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/306 al fine di specificare le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione, nonché di stabilire i relativi formati, modelli e procedure standard.
Per la fase di accesso al mercato dei CASP specializzati, le competenze sono incardinate in capo alla Consob, la quale assume i provvedimenti autorizzativi con il parere della Banca d’Italia. Per l’accesso dei soggetti già autorizzati si prevede la notifica all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
In data 1° dicembre 2025 è stata pubblicata la delibera Consob n. 23700/2025, che prevede l’introduzione, tra l’altro, di un contributo di vigilanza pari a 20.000 euro a carico dei soggetti che presentano una domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP), da versare al momento della presentazione dell'istanza, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della stessa delibera.
Modulo aggiornato in data 27 ottobre 2025