Consob Informa - Anno XXVI - N. 43 - 30 novembre 2020 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 5 siti abusivi
Consob e CFTC firmano il protocollo d'intesa per la supervisione delle imprese transfrontaliere
Avviso in merito alla Raccomandazione del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico del 25 maggio 2020 sui rischi di liquidità derivanti da richieste di margini (CERS/2020/6)
Modalità di deposito del prospetto d'offerta e/o di ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato
Revoca della comunicazione relativa alla trasmissione d'informazioni alla Consob per offerte di prodotti non-equity e termine di trasmissione dei risultati dell'offerta
Tesmec Spa: Consob approva il supplemento al prospetto di offerta di nuove azioni
Incontro annuale Iosco: impatto di Covid-19, criticità per i mercati, azioni per lo sviluppo sostenibile
Esma: chiarimenti in merito all'applicazione dell'obbligo di negoziazione dei derivati (Dto) a conclusione del periodo transitorio della Brexit - 31 dicembre 2020
Emir: proposte di modifica delle autorità europee di vigilanza
Cyber security - Il G7 ha pubblicato il documento "fundamental elements of cyber exercise programmes" relativo allo sviluppo e l'esecuzione di programmi pluriennali di esercitazioni, rivolto alle entità finanziarie pubbliche e private
Quarto seminario del ciclo online "Securities Markets: Trends, Risks and Policies"
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:
- B.O. Tradefinancials Ltd (sito internet www.accessfxtrade.com);
- Capital Letter Gmbh e Capital Letter Ltd (sito internet www.brightfinance.co);
- NewTraders Holdings Ltd (siti internet www.toltechfx.com, www.cmcxxmarket.com e www.newtradersholdings.com).
Sale, così, a 340 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno annunciato oggi, 30 novembre, la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) per la cooperazione e lo scambio di informazioni nella supervisione e nella vigilanza sulle imprese regolamentate che operano su base transfrontaliera in Italia e negli Stati Uniti.
Attraverso il MoU, la Consob e la CFTC esprimono il loro impegno a cooperare ai fini dell'adempimento dei rispettivi mandati regolamentari nella vigilanza sulle imprese ricomprese nell'ambito di applicazione del MoU. Il MoU definisce un framework per la cooperazione, prevede la condivisione di informazioni e stabilisce procedure per le ispezioni.
"Questo protocollo d'intesa si fonda sulla relazione di cooperazione di lunga data tra la CFTC e la Consob", ha affermato il presidente della CFTC Heath P. Tarbert. "Esso migliorerà la capacità di vigilare su coloro che operano nei mercati dei derivati di rispettiva competenza".
"Sono lieto della conclusione con la CFTC di questo protocollo d'intesa, che agevolerà la vigilanza sullo svolgimento di servizi di investimento su base transfrontaliera, con l’obiettivo di preservare l'integrità del mercato e proteggere gli investitori", ha aggiunto Paolo Savona, presidente della Consob.
Nel marzo scorso, la crisi economica innescata dal Covid-19 e il crollo del mercato petrolifero hanno causato un forte calo dei prezzi degli attivi e un deciso aumento della volatilità sui mercati finanziari con il risultato, tra l’altro, di significative richieste di margini di garanzia sia per le transazioni compensate da una controparte centrale (Ccp) che per quelle compensate bilateralmente.
A fronte dei rischi di liquidità determinati da tale situazione, il Comitato europeo per il rischio sistemico (Cers) è intervenuto con la Raccomandazione del 25 maggio 2020 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 luglio 2020), articolata in quattro (sub) raccomandazioni (A, B, C, D) indirizzate a differenti autorità a seconda dell’obiettivo da perseguire.
- La Raccomandazione A, indirizzata alle autorità competenti sulle Ccp e alle autorità competenti sui partecipanti (diretti) delle Ccp e sulle controparti finanziarie e non finanziarie, è volta a garantire che cambiamenti improvvisi e significativi dei margini e degli scarti di garanzia – (i) da parte delle Ccp, nei confronti dei loro partecipanti; (ii) da parte dei partecipanti nei confronti dei loro clienti; e (iii) nella sfera bilaterale – siano limitati;
- la Raccomandazione B, indirizzata all’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) e alle autorità competenti sulle Ccp, è volta a garantire che le Ccp considerino nelle loro prove di stress di liquidità le conseguenze dell’inadempimento di due fornitori di servizi qualsiasi, anche qualora questi non rivestano la qualifica di partecipanti diretti;
- la Raccomandazione C, indirizzata alle autorità competenti sulle Ccp e alle autorità competenti sui partecipanti, è volta a garantire che le Ccp limitino l’asimmetria nel pagamento dei margini di variazione riscossi in via infragiornaliera e che siano minimizzati i vincoli di liquidità per i partecipanti alle Ccp e i loro clienti;
- la Raccomandazione D impegna: (i) tutte le autorità competenti a contribuire a stimolare il dibattito internazionale sulle modalità per attenuare la prociclicità nella prestazione di servizi di clearing ai clienti e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli; (ii) la Commissione europea a rendere efficaci nella legislazione dell’Unione eventuali standard sul tema che venissero fissati a livello globale.
La Consob, con Avviso di oggi, 30 novembre, ha rappresentato che, nell’ambito delle proprie competenze, darà attuazione alle pertinenti Raccomandazioni del Cers nel corso della sua attività di vigilanza e in occasione della propria partecipazione alle sedi di discussione e agli organismi di regolamentazione internazionali.
La Commissione, con Comunicazione n. 9/2020 del 24 novembre 2020, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento emittenti, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di deposito del prospetto e dell'eventuale relativo supplemento, approvati dalla Consob.
Il deposito del prospetto (o di parti costitutive dello stesso) e di eventuali supplementi relativi ai titoli deve effettuarsi, nel termine stabilito dal citato articolo 9, comma 1, del Regolamento emittenti, attraverso il Sistema Deproem, disponibile sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it), nella sezione "Servizi per gli Operatori/Procedimenti/Deposito della Documentazione d'Offerta" (http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/deposito-prospetti).
Nella sopra citata sezione del sito è disponibile il Manuale Utente Deproem, in lingua italiana e inglese, nel quale sono descritte le fasi da seguire per il deposito del prospetto (o delle parti costitutive dello stesso) nonché dei supplementi. Al riguardo, si rammenta che il sistema Deproem assolve alla funzione di raccolta non solo dei prospetti (o delle parti costitutive dello stesso) e dei supplementi approvati dalla Consob, ma anche delle condizioni definitive relative ai prospetti di base, ivi incluse le allegate note di sintesi delle singole emissioni, e degli avvisi integrativi delle condizioni di offerta.
Tale sistema è stato oggetto di una recente revisione per consentirne l'adeguamento al nuovo meccanismo di stoccaggio dei prospetti realizzato presso l'autorità di regolamentazione e vigilanza sui mercati europei, l'Esma (cd. Registro prospetti o Esma Register) e l'invio alla stessa dei dati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, comma 2, del Regolamento (Ue) 2017/1129 (cd. Regolamento prospetto) e degli articoli 11 e 12 e dell'Allegato VII, del Regolamento delegato (Ue) 2019/979.
La nuova versione del sistema, per il perfezionamento del deposito, richiede l'inserimento di un numero di dati notevolmente inferiore a quello richiesto nella precedente versione. Tali dati sono riportati nell'Allegato alla stessa Comunicazione N. 9/2020.
Il 25 novembre 2020 è terminato il regime transitorio stabilito dall'Esma per la comunicazione dei dati previsti dal Regolamento (Ue) 2019/979, l'attuale versione del sistema Deproem ha quindi cessato la sua operatività e la nuova versione è operativa a partire dalla data del 26 novembre 2020. La data di avvio è funzionale a rendere possibile la pubblicazione dal 30 novembre 2020 dei prospetti e dei dati sul sito Esma, in linea col nuovo formato del Registro prospetti.
La Consob, con Comunicazione n. 10/2020 del 24 novembre 2020, alla luce delle novità normative introdotte dal Regolamento (Ue) 2017/1129 (cd. Regolamento prospetto) e dalle conseguenti modifiche al Regolamento emittenti, ha revocato la Comunicazione n. 0061982 del 24 luglio 2014, avente ad oggetto «Richiesta di dati ai sensi degli articoli 97, comma 1 e 115, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 58/1998», che stabiliva obblighi di trasmissione d'informazioni alla Consob sia con riferimento alle offerte al pubblico effettuate a valere su prospetti semplificati pubblicati ai sensi del previgente articolo 34-ter, commi 4 e 5, del Regolamento emittenti, sia con riferimento alle offerte al pubblico di titoli non-equity emessi dalle banche a valere su prospetti approvati dalla Consob.
Con riguardo alle offerte al pubblico effettuate a valere su prospetti semplificati, la previsione di un'esenzione da prospetto stabilita nel Regolamento Prospetto e la conseguente abrogazione dell'obbligo di pubblicazione di un prospetto semplificato previsto dall'articolo 34-ter, commi 4 e 5, del Regolamento emittenti, hanno fatto venir meno il presupposto per l'applicazione del suddetto obbligo informativo previsto dalla citata Comunicazione Consob.
Poiché l'applicazione dell'obbligo di trasmissione delle informazioni postulava che l'offerta fosse stata effettuata a valere su un prospetto semplificato, la revoca della citata Comunicazione ha effetto con riguardo alle offerte al pubblico di titoli avviate successivamente al 21 luglio 2019 (data di applicazione del Regolamento prospetto e dunque della sopra citata esenzione da prospetto).
Gli obblighi informativi previsti da tale Comunicazione continuano ad applicarsi nel caso di offerte al pubblico avviate prima del 21 luglio 2019 a valere su prospetti semplificati pubblicati ai sensi dell'allora vigente articolo 34-ter, commi 4 e 5, del Regolamento emittenti, ancorché tali offerte siano state chiuse successivamente a tale data.
Con riguardo alle offerte al pubblico effettuate a valere su prospetti approvati dalla Consob, l'obbligo di trasmissione alla Consob dei risultati dell'offerta è ora direttamente previsto dall'articolo 13, comma 2, secondo periodo, del Regolamento emittenti.
I soggetti indicati nell'articolo 13, comma 2, del Regolamento emittenti, sono tenuti a comunicare alla Consob, entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione della specifica operazione d'offerta, i dati concernenti il controvalore collocato di prodotti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da banche, avvalendosi dell'applicativo informatico Deproem.
La Consob ha approvato il supplemento al prospetto informativo in formato tripartito (documento di registrazione, nota informativa sugli strumenti finanziari e nota di sintesi) relativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni sull' Mta di azioni ordinarie Tesmec Spa.
Il supplemento contiene la descrizione di fatti nuovi significativi occorsi successivamente all'approvazione del prospetto informativo rilasciata dalla Consob il 18 novembre 2020 (vedi "Consob Informa" n. 42/2020).
Gli investitori che abbiano già aderito all'offerta in data antecedente alla data di pubblicazione del supplemento hanno diritto di revocare la propria adesione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (Ue) n. 1129/2017. Il diritto di revoca è esercitabile entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del supplemento, mediante disposizione scritta da consegnare presso la propria banca o il proprio intermediario.
La 45a riunione annuale della Iosco (International Organization of Securities Commissions), svolta in modalità virtuale dal 9 al 18 novembre scorsi, con la partecipazione di circa 480 membri di 159 Paesi, ha approfondito l'impatto della pandemia Covid-19 sui mercati dei capitali oltre ad altre priorità, esistenti ed emergenti, con cui dovranno confrontarsi nel 2021 regolatori e autorità di vigilanza del mercato mobiliare.
Nel corso dell'incontro sono stati passati in rassegna i lavori condotti in ambiti quali la finanza sostenibile, i rischi per la stabilità finanziaria, la frammentazione del mercato, la gestione patrimoniale e i comportamenti sul mercato retail.
Tra le tematiche nuove e di rilievo, si segnalano anche: il Fintech, la cyber resilience, l'assistenza tecnica e il potenziamento (capacity building), oltre a due nuovi temi di azione prioritari per il 2021: (a) la stabilità finanziaria e i rischi sistemici nell'intermediazione finanziaria non-bancaria (Non-bank financial intermediation – Nbfi) e (b) il lavoro a distanza (remote working), i rischi di cattiva condotta, le frodi e truffe e la resilienza operativa, nel contesto della pandemia Covid-19.
Per quanto riguarda la finanza sostenibile, il board Iosco ha valutato alcune proposte specifiche quali: l'opportunità di un quadro coerente e completo che trovi fondamento nelle attuali iniziative inerenti all‘informativa societaria, assunte dai principali standard setter internazionali di finanza sostenibile, così come delle proposte in merito alla definizione degli standard da parte della Fondazione Ifrs (International Financial Reporting Standards). Inoltre, il board Iosco ha raccomandato che la Task Force sulla Sustainable Finance compia ulteriori approfondimenti con riguardo a:
(a) la divulgazione obbligatoria (mandatory disclosure) in luogo dell'attuale meccanismo di tipo comply or explain;
(b) l'interazione con la Fondazione Ifrs al fine di garantire che ogni proposta derivante dal documento di consultazione soddisfi le aspettative dei securities regulators in termini sia di contenuto che di governance;
(c) l'avanzamento del lavoro per la definizione di un quadro di assurance per le informative sulla sostenibilità.
Il board Iosco ha poi approfondito il lavoro della Task Forcesu temi quali (a) le informazioni diffuse relative alla sostenibilità, (b) il green washing e (c) l'aumento dell'attività dei fornitori di dati Esg (Environmental, Social and Governance) e delle agenzie di rating del credito riguardo ai rating Esg.
In tema di stabilità finanziaria il board Iosco ha quindi discusso il lavoro del Financial Stability Engagement Group (Fseg) sull'impatto delle turbolenze del mese di marzo 2020 – legate al Covid-19 – sull'intermediazione finanziaria market-based, in particolare, in riferimento a: fondi del mercato monetario, fondi di investimento aperti, liquidità dei titoli obbligazionari e margini.
Il board ha infine approvato un rapporto della Retail Market Conduct Task Force (Rmctf) per assistere i membri Iosco nel caso di problemi nelle condotte sui mercati al dettaglio derivanti dalla pandemia e altre crisi simili.
L'Esma, autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari dell'Unione europea (Ue), ha fornito il 25 novembre scorso con una dichiarazione pubblica chiarimenti in merito all'applicazione dell'obbligo di negoziazione (Derivatives Trading Obligation - Dto) dei derivati nella Ue in vista dell'approssimarsi del termine del periodo transitorio per il recesso del Regno Unito dalla Ue, previsto per il 31 dicembre 2020.
La dichiarazione conferma la precedente posizione Esma in materia (marzo 2019) e chiarisce che la Dto continuerà ad applicarsi senza modifiche anche dopo la fine del periodo transitorio, in quanto ciò non sembra comportare rischi per la stabilità del sistema finanziario.
Tale approccio – ha chiarito l'Esma – potrebbe rivelarsi complesso per determinate controparti Ue, in particolare le succursali britanniche di società di investimento europee, ma la decisione è resa necessaria nel contesto attuale dalla mancanza di una dichiarazione di equivalenza della Commissione Ue.
Le controparti europee dovranno quindi adempiere agli obblighi della Dto nelle sedi di negoziazione Ue o di paesi terzi ritenute equivalenti, per continuare a garantire la liquidità ai mercati. In ogni caso, l'Esma continuerà a monitorare le prossime evoluzioni al fine di verificare il livello di liquidità dei mercati per le finalità della Dto dopo il 31 dicembre 2020.
Le tre autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities), Esma, Eba ed Eiopa hanno pubblicato lo scorso 23 novembre un rapporto finale contenente proposte di modifica a norme tecniche di regolamentazione (Rts) riferite ai regolamenti delegati della Commissione europea che riguardano le tecniche di attenuazione del rischio per i derivati Otc non compensati da una controparte centrale (Ccp) e, in particolare, i requisiti di marginazione bilaterale ai sensi del Regolamento Emir (European Markets Infrastructure Regulation).
L'Esma, autorità europea per i mercati finanziari, ha pubblicato, inoltre, un rapporto finale contenente nuove proposte di norme tecniche di regolamentazione riguardanti i tre regolamenti delegati della Commissione sull'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento Emir.
Le modifiche riguardano:
- le transazioni infragruppo, per cui gli Rts sui margini bilaterali e sull'obbligo di compensazione propongono di estendere di 18 mesi l'esenzione temporanea;
- le opzioni su azioni, per cui la proposta di Rts sui margini bilaterali prevede di estendere di tre anni l'esenzione temporanea per le opzioni su azioni singole o le opzioni su indici (opzioni su azioni);
- le novazioni dei contratti conclusi con controparti del Regno Unito, per cui gli Rts sui margini bilaterali e sull'obbligo di compensazione prevedono disposizioni temporanee che introducono talune esenzioni nell'ambito della sostituzione di controparti britanniche con controparti dell'Unione europea; ciò al fine di agevolare la preparazione degli operatori alla conclusione del periodo di transizione del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit).
Nell'ambito del proprio impegno teso a potenziare la preparazione del settore finanziario in caso di incidenti cyber, i Ministri dell'Economia e i Governatori delle Banche Centrali dei Paesi del G7 hanno approvato la pubblicazione di alcune indicazioni non vincolanti e di alto livello sullo sviluppo e la realizzazione di programmi pluriennali di esercitazioni (G7 Fundamental Elements of Cyber Exercise Programmes).
Il documento è stato redatto quale strumento per guidare le entità finanziarie pubbliche e private nella definizione di programmi esercitativi su scenari cyber, anche con impatti su più settori e giurisdizioni.
Con la pubblicazione si intende altresì incoraggiare le singole entità e le altre giurisdizioni al di fuori del G7 ad adottare i medesimi standard esercitativi al fine di migliorare la resilienza del settore finanziario internazionale.
Il 9 dicembre alle 15.00 il prof. Tobias Dieler (University of Bristol) presenta uno studio dal titolo: "Repo resilience".
Il webinar è il quarto di un ciclo di 10 seminari organizzati da Consob, Ema e Università Bocconi, attraverso il centro di ricerca Baffi – Carefin, sui seguenti temi: microstruttura del mercato, post-trading ed efficienza del mercato; corporate governance e sostenibilità; tutela degli investitori e innovazione finanziaria.
Apre i lavori Massimo Guidolin (Università Bocconi) e discute il paper Andrea Gentilini (Head of Market Infrastructure Division, Innovation, Payments, Market Infrastructures and Governance Department - Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).
Link per partecipare: https://global.gotomeeting.com/join/755296861.
Le autorità di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- UK Best Bonds (https://ukbest-bonds.com);
- Top-Up Finance Ltd / Topup Finance LTD / Topup Finance (email: michael.rutherford1244@gmail.com; samathawoodcock1990@gmail.com), clone di società autorizzata;
- CIB Bank (email:compliance@cibuk.org, marcuswright@cibuk.org), clone di società autorizzata;
- Allianz Investor Relations (www.allianzir.com), clone di società autorizzata;
- Preston Chapman Consulting Group LLC/Preston-Chapman Consulting Group LLC (www.prestonchapmanconsultinggroup.com);
- UK Bond Search (uk-bondsearch.com);
- Buy Uk Bonds (www.buyukbonds.com);
- Fixed Savers Ltd (www.fixedsavers.com);
- Best Investments (https://landing.bestinvestment.org.uk/fixed-rate-bonds);
- Bachman & Barber Securities LLC (www.bachmanandbarbersecuritiesllc.com, www.bachmanandbarbersecurities.com);
- Mycoinology (www.mycoinology.com);
- British Bitcoin Profits (https://marketing4you.tech/px4Mqn?gclid=CjwKCAiAkan9BRAqEiwAP9X6UfldmZ0uswvotbnreb64d105kqC8nFUaFYcJAUIYXY8MiYeywXxbFxoCPnMQAvD_BwE);
- Compare ROI (http://compareroi.co.uk);
- Topukpropertybonds.co.uk / Findtopukbonds.co.uk (www.compareratebonds.co.uk; www.compareinvestmentoptions.co.uk);
- Compareinvestments.co (www.compareinvestments.co);
- Investment finder (www.investment-finder.com);
- The Cube Fund Eu (www.cubefundeu.co);
- Mango Money Markets (www.mangomoneymarkets.com);
- Insta Credit Finance (email: instacreditfinance@outlook.com);
- Uk Bond Central (www.ukbondcentral.com);
- All Financial Markets / All Financial Market (allfinancialmarkets.com; www.allfinancialmarket.com), clone di società autorizzata;
- Q Teck (www.qteck.io) già segnalata dalla Fsma (vedi "Consob Informa" n. 37/2020 del 19.10.2020) e dalla Finansinspektionen - (Fi), (vedi "Consob Informa" n. 45/2019 del 23.12.2019);
- McLaren Asset Management (www.mclaren-am.com) clone di società autorizzata;
- Cater Allen / Cater Allen Private Bank (http://caterallenltd.com) clone di società autorizzata;
- Ubrokers / Ubrokers.com (www.ubrokers.com);
- The Royal London Mutual Insurance Society Limited (www.royallondonam.com) clone di società autorizzata;
- Online-Trading.io (www.online-trading.io);
- UK Bonds Company (http://Ukbonds-company.com).
Segnalate dalla Cbi:
- 7Eleven Loans (https://7elevenloans.com);
- AGF International Advisors Company Limited (www.agf-placement.com), clone di società autorizzata;
- Fenix Funds (www.fenix-funds.com);
- Fidelity Forex / Fidelity FX (www.fidelity-fx.com, https://instagram.com/fidelity_forex, www.facebook.com/FidelityForex);
- NB Finance (www.nb-finance.co.uk), clone di società autorizzata;
- Premier FX Trading / PremierFxTrading (https://facebook.com, https://instagram.com);
- Tradetheatre EU Ltd (https://www.tradetheatre.com).
Segnalate dalla Cssf:
- Cap Finance (www.capfinance-gestion.com);
- OTC Markets / Brokerhouse OTC (www.otc-markets.eu);
- GCG International (www.gcginternational.net);
- www.energie-5.com, clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Cnmv:
- World Markets (https://worldmarkets.com);
- Master Trading Fx (https://mastertradingfx.com);
- Konstos Markets Ltd (https://stocklux.co/);
- 24invest (https://finance-intl.com/es/);
- Royalty Finance (https://royaltyfinance.io);
- Energy Markets / Donnybrook Consulting Ltd (https://energy-markets.io/es/);
- Financial Market Business (https://www.sfx247.com);
- Bsb Global (https://bsb-global.io);
- Mindworks Partner Ltd (https://intrgroups.com);
- Trade It Broker House Sac (https://tradeit-brokerhouse.com);
- Wealth Capital (www.wealthcapital.fm/es);
- Crypto-Course Ltd (https://crypto-course.ltd);
- Swift Crypto Fx / Swift Ltd (https://swiftcryptofx.com);
- Quantfury Ltd (https://quantfury.com/es/);
- Aderon Eu Ltd (https://es.eurswiss.com);
- Moon Trade Fx (https://moontradefx.com);
- Fxg Market (https://fxg.market);
- 24 Tradex (www.24tradex.com);
- Duxa Capital Ltd (www.duxacapital.com);
- Platinum Pro Investment Ltd (https://platinumproinvestment.com);
- Pecunia Consulting Group (http://pecuniaco.com);
- Globalfx Ltd (https://globalfxs.org/?lang=esp);
- Fx Expertos / Ventura Group (www.fxpertos.com);
- Crypto Cash Fx / Solid Crypto Cash Group Llc (https://cryptocashfx.com);
- Alpinum Cg / Intersa Ltd (https://alpinumcg.com);
- 24 Prime Option (https://24primeoption.com);
- https://nimbusplatform.io;
- www.posedonfx.com;
- https://atlasfx.co/index.html;
- https://binarytrades24.com;
- www.fortunetradefx.com, clone di società autorizzata;
- https://gmtmarket.com;
- Wtcinversion (www.wtcinversion.com, https://trade.wtcinversion.com);
- Angel Investment Network, Ltd (www.angelesinversionistas.es);
- www.comovivirdeltrading.es.
Segnalata dalla Knf:
- Runwill sp. z o.o..
Segnalate dalla Finma:
- Bubblext (www.bubblext.com);
- MDX500 (www.mdx500.com);
- Dreyfus Corporation (www.dreyfuscorporation.com);
- Logic IQ LLP (www.logiciq.co);
- AG3 Partners GmbH (https://ag3partners.com/de/contact.html);
- Advance Kredit Plus GmbH (www.advancekreditplus.com);
- Bank Popular (https://bank-popular.de.tl).
Segnalate dalla Sfc:
- Middleton Associates (www.middletonassociates.com);
- www.chgadvisors.com, clone di società autorizzata;
- http://hrgj168.com, clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Bcsc:
- CloudForexOptions (www.cloudforexoptions.com);
- Ebitcoino Limited;
- Canada-Crypto.com / Canada-Crypto (https://canada-crypto.com);
- Cash Forex Group (https://cashfxgroup.com);
- ExpressOptions247 (www.expressoptions247.com).
Segnalate dalla Fma – New Zealand:
- Bitcoin Future;
- Yifeng Meng and Ling Sen Luo (financialnzgovt@gmail.com).
Segnalate dalla Fsma:
- Concord Financial Consult, clone di società autorizzata;
- Bitcoin Era (www.bitcoinera.com and www.bitcoinera.app);
- Ethereum Code;
- 365capitalmarkets (www.365capitalmarkets.com);
- Bright Finance (www.brightfinance.co);
- Markets Pilot (www.marketspilot.com);
- MottoFX (www.mottofx.com);
- MyCoinBanking (www.mycoinbanking1.com and www.mycoin-banking.com);
- OnlineMarketShare (www.onlinemarket-share.com);
- OTPFX (www.otpfx.com);
- Profits Trade (www.profitstrade.com);
- Solid Invest (www.solidinvest.co);
- Synergy Capitals (www.synergycapitals.co.uk);
- TradersChain (www.traderschain.com);
- Uptos (www.uptos.com).
Segnalata dalla Amf:
- Legendary Learning / Tradinvest / Laurent Chenot.
- Avviso in merito alla Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 25 maggio 2020 sui rischi di liquidità derivanti da richieste di margini (CERS/2020/6)2020) (Avviso Consob del 30 novembre 2020);
- Modalità di deposito del prospetto d'offerta e/o di ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'art. 9, co. 1, del Regolamento Emittenti (Comunicazione n. 9/2020 del 24 novembre 2020);
- Revoca della Comunicazione Consob n. 0061982 del 24 luglio 2014 relativa alla trasmissione d'informazioni alla Consob con riferimento a offerte al pubblico di prodotti non-equity emessi da banche e termine di trasmissione dei risultati dell'offerta ai sensi degli artt. 97, comma 1 e 115, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 58/1998 (Comunicazione n. 10/2020 del 24 novembre 2020).
- Approvato il supplemento al prospetto informativo in formato tripartito (documento di registrazione, nota informativa sugli strumenti finanziari e nota di sintesi) relativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni sull' Mta di azioni ordinarie Tesmec Spa (decisione del 26 novembre 2020);
- Approvato il documento di registrazione relativo all'offerta pubblica e/o ammissione alle negoziazioni di titoli diversi dai titoli di capitale emessi da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Spa (decisione del 25 novembre 2020).
- Autorizzata laGoldman Sachs International (private unlimited company), ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, i servizi di investimento e i servizi accessori indicati nella tabella allegata alla delibera di autorizzazione (delibera n. 21599 del 25 novembre 2020).
La delibera assume efficacia dal giorno successivo alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, ossia dal 1° gennaio 2021. Dalla data di efficacia della delibera Goldman Sachs International opera in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto. - Autorizzata la Equita Sim Spa, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Tuf, allo svolgimento nel Regno Unito dei servizi specificati nella tabella allegata alla delibera di autorizzazione (delibera n. 21598 del 25 novembre 2020), in regime di libera prestazione di servizi.
La delibera assume efficacia dal giorno successivo alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, ossia dal 1° gennaio 2021.
- Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- B.O. Tradefinancials Ltd tramite il sito internet www.accessfxtrade.com (delibera n. 21601 del 26 novembre 2020);
- Capital Letter Gmbh e Capital Letter Ltd tramite il sito internet www.brightfinance.co (delibera n. 21600 del 26 novembre 2020);
- NewTraders Holdings Ltd tramite i siti internet www.toltechfx.com, www.cmcxxmarket.com e www.newtradersholdings.com (delibera n. 21602 del 26 novembre 2020).