Consob Informa - Anno XXIX - N. 35 - 23 ottobre 2023 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario: Consob oscura 5 nuovi siti internet abusivi
Criptoattività, l’Esma esorta a velocizzare i preparativi per la piena applicazione del Regolamento Mica
Adottate le disposizioni Consob in materia di cartolarizzazioni
Intelligenza artificiale e abuso di mercato, il dilemma delle regole in un convegno Consob-Tor Vergata
Save The Date, 25 ottobre 2023: Percorso di educazione finanziaria per Pmi
Save The Date, 27 novembre 2023: Convegno per celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - "LIBERE DI CONTARE - Più consapevolezza finanziaria Meno violenza economica"
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
- Axiancefx (sito internet https://axiancefx.co);
- Investment Analysts (sito internet https://investment-analysts.com e relativa pagina https://client.investment-analysts.com);
- Switchtrades Ltd (sito internet www.switchtrades.com e pagina https://clientzonearea.accountifft.ppdashboard.webtraderclientzone.com);
- Top Markets Ltd (sito internet www.europetrade.me e relativa pagina https://wt.europetrade.me);
- BTC System Pty Ltd (sito internet https://btcsystem.net).
Sale, così, a 955 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
L’Esma, l’Autorità europea di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari, ha pubblicato oggi una dichiarazione in cui esorta i governi, le Autorità nazionali e i partecipanti al mercato ad accelerare quanto più possibile il processo di transizione verso la piena applicazione del Mica, il regolamento europeo che disciplina le criptovalute e le cripto-attività (https://www.esma.europa.eu/document/effective-application-mica-regulation).
Alla luce dei rischi per la salvaguardia del risparmio connessi con le criptoattività, la presidente dell’Esma, Verena Ross, in una lettera indirizzata ai ministri dell’Economia e delle Finanze della Ue, riuniti nel Consiglio Ecofin, richiama inoltre l’attenzione dei governi degli Stati membri affinché identifichino tempestivamente le autorità nazionali competenti, posto che il Regolamento Ue - tenuto conto delle differenze nell’architettura dei sistemi di vigilanza dei vari Paesi membri - rimanda ai singoli Stati il compito di individuare quali autorità dovranno svolgere in ambito nazionale le funzioni di vigilanza previste dal Mica.
Al tempo stesso l’Esma raccomanda anche di dare attuazione “il prima possibile” e in modo convergente al quadro normativo del Mica.
Il Regolamento, infatti, entrerà in vigore da inizio 2025, ma prevede l’opzione per gli Stati membri di rinviare di diciotto mesi, al primo luglio 2026, la piena applicazione dei presidi di difesa con cui il Mica intende tutelare gli investitori dai rischi delle attività cripto.
L’Esma sottolinea che il Mica rappresenta un passaggio chiave nella regolamentazione di un settore che, ad oggi, sfugge alla legislazione europea dei servizi finanziari. Anche una volta che il Mica sarà entrato pienamente in vigore, i risparmiatori e gli investitori devono sapere che non esistono cripto-attività che si possano considerare sicure e prive di rischio.
A seguito della pubblica consultazione con il mercato conclusasi il 16 maggio scorso la Commissione ha adottato le Disposizioni di attuazione dell’articolo 4-septies.2, del Testo Unico della Finanza - Tuf al fine di: (i) disciplinare, nei margini consentiti dalla legislazione europea direttamente applicabile, la notifica delle operazioni di cartolarizzazione alla Consob e i requisiti organizzativi applicabili ai soggetti coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione, (ii) specificare le modalità di trasmissione della richiesta di autorizzazione, conformemente all’articolo 28, del Regolamento Cartolarizzazioni, dei soggetti terzi che valutano la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS (delibera n. 22833 del 9 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 18 ottobre 2023, in vigore dal 19 ottobre 2023).
Il Regolamento (Ue) 2017/2402 (di seguito, il “Regolamento Cartolarizzazioni”) ha introdotto una disciplina uniforme a livello unionale per le cartolarizzazioni e un framework specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (le cartolarizzazioni STS) , applicabili dal 1° gennaio 2019. Il citato Regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) 2021/557, che ha dettato regole specifiche per le cartolarizzazioni di attività deteriorate e per le cartolarizzazioni c.d. sintetiche o nel bilancio.
Il d.lgs. 3 agosto 2022, n. 131 ha apportato modifiche al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Tuf”) per adeguare l’ordinamento nazionale alle previsioni del Regolamento Cartolarizzazioni. In particolare, l’articolo 4-septies.2, del Tuf attribuisce in ambito nazionale le competenze di vigilanza scaturenti dal Regolamento Cartolarizzazioni alla Consob, alla Banca d’Italia, all’Ivass e alla Covip.
La Consob è competente a vigilare:
sul rispetto dell’articolo 3 per la vendita di cartolarizzazioni ai clienti retail;
sul rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 9, quando né il cedente, né il prestatore originario, né la società veicolo, siano soggetti vigilati (i.e. banche, imprese di investimento, gestori, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, imprese di assicurazione o di riassicurazione, enti pensionistici aziendali o professionali) e non sia presente un promotore;
sulla conformità da parte di cedenti, promotori e società veicolo agli articoli da 18 a 27 del Regolamento Cartolarizzazioni per le cartolarizzazioni STS;
sul verificatore terzo di cui all’articolo 27, comma 2, del Regolamento Cartolarizzazioni e ad attribuire e revocare l’autorizzazione di cui all’articolo 28.
Ai sensi dell’articolo 4-septies.2, comma 9, del TUF, alla Consob è conferito il potere di dettare disposizioni di attuazione del citato articolo nell’ambito delle proprie competenze. Le disposizioni di attuazione adottate confermano l’impianto prospettato al mercato in sede di pubblica consultazione. In accoglimento di quanto richiesto dai rispondenti alla consultazione, sono state operate talune modifiche al modello di dati sottoposto alla consultazione utilizzabile per adempiere agli oneri di notifica stabiliti dalle disposizioni di attuazione, al fine di ridurre, ove possibile, gli oneri gravanti sugli operatori.
In particolare, sono stati predisposti due distinti modelli di dati per la notifica delle informazioni di cui agli articoli da 6 a 9 e per la notifica dei dati applicabili alle sole cartolarizzazioni STS. Per tale seconda fattispecie, si consente agli operatori di non inserire nel modello di dati le informazioni che gli stessi hanno già trasmesso tramite diversi template ad altre autorità di vigilanza (ESMA, BCE e Banca d’Italia), richiedendo, invece, di allegare detti template. I due modelli di dati e le modalità tecniche per la loro compilazione e invio sono pubblicati sul sito internet della Consob [Template A - Cartolarizzazioni corporate - Template B - Cartolarizzazioni STS].
Gli obblighi di notifica alla Consob stabiliti dalle disposizioni adottate (Sezione II, par. 1 e Sezione III, par. 1) si applicano alle cartolarizzazioni emesse successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni stesse e a quelle emesse dopo il 1° gennaio 2019 ancora in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni. Gli obblighi di cui alla sezione II, par. 2, riguardanti l’informativa a evento e quelli di cui alla Sezione III, par. 2 si applicano alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2019.
La sezione IV definisce le tempistiche e le modalità di adempimento degli obblighi informativi, in tale ambito sono previste disposizioni specifiche per le operazioni emesse entro tre mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni, nonché per le operazioni emesse dopo il 1° gennaio 2019 e ancora in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni.
La delibera di adozione delle disposizioni unitamente alla Relazione illustrativa degli esiti della consultazione sono pubblicate sul sito Consob al seguente indirizzo: https://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse.
L’avanzare dell’intelligenza artificiale (Ia) nella finanza, con sistemi capaci di prendere decisioni d’investimento autonome senza l’apporto umano, di interagire fra loro e operare in base a processi opachi racchiusi in una ‘black box’, solleva il problema giuridico ed etico dell’imputazione di illeciti finanziari come l’abuso di mercato.
Come applicare le regole, in particolare il quadro normativo europeo dell’abuso di mercato, è l’interrogativo cui hanno tentato di dare una risposta i relatori di un convegno, organizzato dalla Consob e dall’Università di Roma – Tor Vergata, nel quale è stato presentato il quaderno giuridico n. 29 della Consob “Ai e abusi di mercato: le leggi della robotica si applicano alle operazioni finanziarie?”.
Nel convegno, svoltosi a Roma presso le scuderie di Palazzo Altieri, i relatori hanno preso in considerazione le principali ipotesi, ciascuna con i suoi limiti, per disciplinare i sistemi di Ia ‘forti’, dotati di capacità di auto-apprendimento, per i quali non è possibile applicare le norme attuali, perché non è possibile risalire alle istruzioni dell’uomo. Dare ai sistemi di Ia ‘forti’ una personalità giuridica? Porre a carico della collettività il costo causato dall’illecito? Ricondurre la responsabilità al produttore, al programmatore o all’utente che con l’uso dell’Ia abbia creato il rischio di un illecito?
Un approccio basato sul rischio è quello cui guarda la proposta di regolamento Ue sull’intelligenza artificiale, dove un principio di precauzione pone limiti stringenti all’uso di sistemi di Ia a rischio ‘inaccettabile’, mentre un principio di prevenzione disciplina quelli a rischio ‘alto’.
Tuttavia – è emerso dal convegno - se la creazione di un rischio in grado di produrre l’evento è sufficiente all’imputazione, ciò potrebbe portare ad un’estensione delle attività e dei servizi qualificabili “ad alto rischio”, tra cui potrebbe essere ricompresa anche l’attività di trading. Ne discenderebbero requisiti più stringenti per gli operatori.
Qualsiasi soluzione prescelta – è emerso dal convegno - dovrà contemperare l’opportunità di non comprimere eccessivamente i margini di sviluppo tecnologico con l’esigenza di assicurare adeguati livelli di tutela del regolare funzionamento del mercato.
- Quaderno Giuridico n. 29 della Consob pubblicato lo scorso maggio "AI e abusi di mercato: le leggi della robotica si applicano alle operazioni finanziarie?" firmato da Federico Consulich (Università di Torino), Marco Maugeri (Università Europea di Roma), Carlo Milia, Tommaso Nicola Poli e Gianfranco Trovatore (Consob).
- Locandina del convegno, svoltosi presso le Scuderie di Palazzo Altieri a Roma
Il 25 ottobre, dalle 17.00 alle 18.30, si terrà il terzo e ultimo incontro del percorso di educazione finanziaria dedicato alla Piccole e Medie Imprese e si affronteranno i seguenti temi “Lo sviluppo della gestione finanziaria delle Pmi” a cura di Cristiana Schena e Rossella Locatelli (UnInsubria) e “Nuovi canali di finanziamento per le imprese nella visione della Capital Markets Union” - a cura di Federico Picco (Consob); interverranno inoltre Paola Mazzucchelli (Partner YouCFO) e Nicola De Rosa (Sales Manager di Max3 Spa).
Fai clic qui per partecipare alla riunione.
Il primo incontro, in materia di finanza digitale, si è tenuto l’11 ottobre scorso con interventi a cura di Irene Tagliamonte (Consob), Valeria Portale (Osservatorio Blockchain & Web 3 del Politecnico di Milano Polimi) e Paola Squeri (Consob).
Il secondo incontro in materia di “D.L. Fintech e la sperimentazione del Pilot regime” si è tenuto il 16 ottobre a cura di Maria Tecla Rodi, Luca Astorri e Tommaso Poli della Consob.
Il 27 novembre, dalle 10.00 alle 12.00, presso l’Auditorium Consob di Roma, via Claudio Monteverdi 35, si terrà il convegno “LIBERE DI CONTARE - Più consapevolezza finanziaria Meno violenza economica”, per celebrare la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”.
I lavori saranno aperti dal Presidente Consob Paolo Savona e dal Sottosegretario di Stato Ministero dell’Economia e delle Finanze Federico Freni. Interverrà la regista e interprete Micaela Ramazzotti.
Discuteranno sul tema: Gabriella Alemanno (Commissaria Consob); Magda Bianco (Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria Banca d’Italia); Claudia Cattani (Presidente Bnl Bnp Paribas); Maria Rosaria Covelli (Capo dell’Ispettorato generale Ministero della Giustizia); Alessandro Grispini (Direttore UOC Salute Mentale Distretto 2 - ASL Roma 1); Luisa Todini (Imprenditrice - Presidente Todini Finanziaria).
Moderatore del convegno sarà Roberto Sommella (Direttore MF-Milano Finanza)
Il programma dell’evento sarà disponibile a breve. La partecipazione è libera. Per esigenze organizzative si prega di registrarsi online: http://www.consob.it/web/area-pubblica/iscrizione-seminari.
- Autorizzata, ai sensi dell’articolo 65-sexies, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), dell’articolo 38 del Regolamento Consob n. 20249/2017 (“Regolamento Mercati”) e dell’articolo 6 del Regolamento Delegato (Ue) n. 2017/584, l’esternalizzazione alla società WeMatch.live R&D Ltd dei servizi tecnologici sottostanti alla piattaforma per le negoziazioni del nuovo segmento dell’MTF “BondVision Europe” per la negoziazione di swap su tassi di interesse “dealer to client” e, più nello specifico, le attività di gestione tecnica degli applicativi (“application management”) e di gestione dell’infrastruttura tecnologica (“facility management”) (decisione del 18 ottobre 2023).
- Decadenza, per rinuncia espressa, di Etianus Srl dall’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali e la cancellazione della stessa società dal registro previsto dall’articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 22849 del 18 ottobre 2023).
- Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Axiancefx tramite il sito internet https://axiancefx.co (delibera n. 22853 del 18 ottobre 2023);
- Investment Analysts tramite il sito internet https://investment-analysts.com e relativa pagina https://client.investment-analysts.com (delibera n. 22854 del 18 ottobre 2023);
- Switchtrades Ltd tramite il sito internet www.switchtrades.com e pagina https://clientzonearea.accountifft.ppdashboard.webtraderclientzone.com (delibera n. 22851 del 18 ottobre 2023);
- Top Markets Ltd tramite il sito internet www.europetrade.me e relativa pagina https://wt.europetrade.me (delibera n. 22852 del 18 ottobre 2023);
- BTC System Pty Ltd tramite il sito internet https://btcsystem.net (delibera n. 22850 del 18 ottobre 2023).