Oscuramento di siti web che offrono abusivamente servizi e prodotti finanziari o prestano abusivamente servizi per le cripto-attività

Oscuramento di siti web che offrono abusivamente servizi e prodotti finanziari o prestano abusivamente servizi per le cripto-attività

Questa sezione del sito contiene i comunicati stampa Consob relativi ai provvedimenti con i quali ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui - senza la dovuta autorizzazione - vengono offerti servizi e prodotti finanziari o vengono prestati servizi per le cripto-attività e ha ordinato la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione offra al pubblico prodotti finanziari o cripto-attività in difetto del prescritto prospetto o del white paper e/o diffonda annunci pubblicitari tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto.

L'Autorità si è avvalsa:

  • dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (Legge n. 58 del 28 giugno 2019) che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019, inserendo il comma 2-terdecies all'articolo 36: "La Consob ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La Consob può stabilire con regolamento le modalità e i termini degli adempimenti previsti dal presente comma". La Legge n. 21 del 5 marzo 2024 ha introdotto il comma 2-quaterdecies all’art. 36: “La Consob può ordinare ai soggetti di cui al comma 2-terdecies la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attività di investimento prestati da chi non vi è abilitato”;
  • dei poteri derivanti dall'art. 4, comma 3-bis del Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), introdotto dalla Legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020 dispone che: "[…] In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del Decreto-Legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 2019".
  • dei poteri introdotti dalla disciplina MiCAR (Regolamento (UE) 2023/1114 e Decreto Legislativo n. 129 del 5 settembre 2024) relativamente all’oscuramento dei siti internet mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza delle prescritte autorizzazioni. L'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024: “1. Per adempiere ai compiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2023/1114, nonché dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dal presente decreto. […]”

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