scheda 1 - AREA PUBBLICA
Le competenze della CONSOB
L'attività di vigilanza della CONSOB ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.
L'azione di vigilanza è diretta al perseguimento di tutti questi obiettivi, in particolare alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, e non solo alla protezione delle situazioni giuridiche soggettive dei singoli investitori.
L'Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi
Nel 2011 la Commissione ha istituito l'Ufficio Vigilanza Fenomeni Abusivi - incardinato presso la Divisione Ispettorato – assegnandogli il compito di contrastare le ipotesi di abusivismo finanziario previste dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria, appello al pubblico risparmio, crowdfunding e crypto-asset.
In particolare, rientrano nelle competenze dell’Ufficio le seguenti ipotesi di abusivismo:
i) prestazione di servizi e attività di investimento da parte di soggetti non autorizzati e relativa attività pubblicitaria; ii) offerta al pubblico di prodotti finanziari svolta in assenza del prospetto informativo e attività pubblicitaria della medesima offerta; iii) prestazione di servizi di crowdfunding da parte di soggetti non autorizzati; iv) prestazione di servizi per le crypto attività da parte di soggetti non autorizzati e relative comunicazioni di marketing; v) offerta al pubblico di crypto attività in assenza del “white paper” e relative comunicazioni di marketing; vi) ammissione alla negoziazione di crypto attività in assenza di “white paper”.
L'Arbitro per le Controversie Finanziarie
Per la risoluzione delle controversie nascenti dai rapporti giuridici tra investitori e intermediari autorizzati nel 2016 è stato istituito dalla Consob l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). L'ACF è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Solo i risparmiatori possono fare ricorso all'ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro.
Gli intermediari sono obbligati ad aderire all'ACF.
Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Presentare ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.
E' possibile trovare altre e dettagliate informazioni sul sito dell'ACF, www.acf.consob.it.