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Le competenze della CONSOB

La Consob vigila sui mercati finanziari italiani perseguendo diversi obiettivi di interesse generale, tra cui:

  • la tutela degli investitori;
  • la trasparenza delle informazioni;
  • la correttezza dei comportamenti degli operatori;
  • il buon funzionamento e la competitività del sistema finanziario.

L'attività di vigilanza si esercita attraverso gli strumenti previsti dalla normativa nazionale ed europea, con modalità differenziate in relazione ai diversi soggetti vigilati e ai mercati di riferimento.

L'Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi

Nel 2011 la Commissione ha istituito l'Ufficio Vigilanza Fenomeni Abusivi - incardinato presso la Divisione Ispettorato – assegnandogli il compito di contrastare le ipotesi di abusivismo finanziario previste dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria, appello al pubblico risparmio, crowdfunding e crypto-asset.

In particolare, rientrano nelle competenze dell’Ufficio le seguenti ipotesi di abusivismo:

i) prestazione di servizi e attività di investimento da parte di soggetti non autorizzati e relativa attività pubblicitaria;  ii)  offerta al pubblico di prodotti finanziari svolta in assenza del prospetto informativo e attività pubblicitaria della medesima offerta; iii) prestazione di servizi di crowdfunding da parte di soggetti non autorizzati; iv) prestazione di servizi per le crypto  attività da parte di soggetti non autorizzati e relative comunicazioni di marketing; v) offerta al pubblico di crypto attività in assenza del “white paper” e relative comunicazioni di marketing; vi) ammissione alla negoziazione di crypto attività in assenza di “white paper”.

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie

Per la risoluzione delle controversie nascenti dai rapporti giuridici tra investitori e intermediari autorizzati nel 2016 è stato istituito dalla Consob l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). L'ACF è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Solo i risparmiatori possono fare ricorso all'ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro.

Gli intermediari sono obbligati ad aderire all'ACF.

Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Presentare ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.

E' possibile trovare altre e dettagliate informazioni sul sito dell'ACF, www.acf.consob.it.