ALBA SPA - Estratto del patto parasociale 2017-04-04 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Shareholders' agreements
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL’ART. 130 E 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999 N. 11971 RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE FRA EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A., L&B CAPITAL S.P.A., ROOFTOP VENTURE S.R.L., AVENTE AD OGGETTO MEP S.R.L..
ALBA S.P.A.
PREMESSA
In data 8 giugno 2015 Equilybra Capital Partners S.p.A. ("Equilybra"), L&B Capital S.p.A. ("L&B") e RoofTop Venture S.r.l. ("RTV"), hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto Parasociale"), rilevante ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), volto a (i) risolvere consensualmente il precedente patto parasociale sottoscritto fra le medesime parti in data 17 febbraio 2015, già reso noto al mercato, e disciplinante taluni diritti ed obblighi relativi all’assetto proprietario ed al governo societario di MEP S.r.l. e di Alba Private Equity S.p.A. e (ii) disciplinare nuovi termini e condizioni in relazione al governo societario di MEP S.r.l..
Di seguito, ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 130 e 131 del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato, viene fornita una descrizione delle principali previsioni del Patto Parasociale.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
MEP S.r.l., con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 77, Codice Fiscale e partita IVA n. 08117310964, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 90.000,00 ("MEP").
2. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e quote conferite nel Patto Parasociale
Soggetti aderenti al Patto Parasociale
1) Equilybra Capital Partners S.p.A., con sede legale in Milano, Via Arrigo Boito n. 8, Codice Fiscale, partita IVA numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 05920440962, numero R.E.A. MI – 1880892;
2) L&B Capital S.p.A., con sede legale in Milano, Via Turati n. 6, Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 07617180968, numero R.E.A. MI – 1971336;
3) RoofTop Venture S.r.l., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati n. 6, Codice Fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 11948881005, numero R.E.A. MI – 2040691, società il cui capitale risulta interamente detenuto da L&B.
(Equilybra, L&B e RTV sono, collettivamente, definite le "Parti" e ove indicate singolarmente la "Parte").
Con la sottoscrizione del Patto Parasociale, le Parti hanno convenuto di risolvere per mutuo consenso, ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile, il Patto Parasociale sottoscritto in data 17 febbraio 2015 e disciplinante taluni diritti ed obblighi in relazione all’assetto proprietario ed al governo societario di MEP e di Alba Private Equity S.p.A. ("APE").
Sempre in data 8 giugno 2015, le medesime Parti, Paolo Mevio e LEM S.p.A. ("Newco") hanno sottoscritto un ulteriore nuovo patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF (il "Patto Parasociale Newco"), oggetto di separata informativa ai sensi di legge.
Azioni Conferite nel Patto Parasociale
Il Patto Parasociale aveva originariamente ad oggetto il 66,7% circa del capitale sociale di MEP ("Quote MEP"), la quale a sua volta deteneva n. 1.418.851 azioni di APE, pari al 14,01% del capitale sociale di quest’ultima, poi conferite da MEP in Newco secondo quanto meglio specificato nel successivo Paragrafo 3.1.
In particolare:
- una quota pari al 33,33% del capitale sociale di MEP era detenuta da Equilybra;
- una quota pari al 33,33% del capitale sociale di MEP era detenuta da RTV, società interamente partecipata da L&B.
In data 18 dicembre 2015 Equylibra e RTV hanno acquistato in parti eguali da Menkent S.r.l. la quota dalla stessa detenuta in MEP; all’esito dell’operazione ciascuna fra Equilybra e RTV è venuta a detenere il 50% del capitale sociale di MEP.
Il Patto Parasociale ha pertanto attualmente ad oggetto il 100% del capitale sociale di MEP.
Nessuna delle Parti detiene il controllo, diretto o indiretto, su MEP ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e dell’art. 93 del d.lgs. 58/98.
3. Principali previsioni del Patto Parasociale
3.1. Adempimenti preliminari
Con la sottoscrizione del Patto Parasociale, le Parti si sono impegnate, anche ai sensi dell’art. 1381 del Codice Civile:
(a) far sì che entro 5 (cinque) giorni dalla firma del Patto Parasociale, l’Amministratore Unico di MEP proceda alla convocazione dell’assemblea dei soci di MEP avente quale ordine del giorno (i) l’adesione di MEP al Patto Parasociale Newco e (ii) il conferimento in Newco della totalità delle azioni detenute da MEP nel capitale sociale di APE (pari al 14,01%) ("Azioni APE") ai sensi e per gli effetti del Patto Parasociale Newco;
(b) in occasione della precitata assemblea dei soci di MEP, da tenersi entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del Patto Parasociale, a votare favorevolmente in merito ai punti all’ordine del giorno ed indicati sub precedente lettera (a).
Equilybra si è impegnata altresì a far sì che, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Patto Parasociale e la data di adesione di MEP al Patto Parasociale Newco e comunque sino all’esecuzione delle operazioni di conferimento delle Azioni APE in Newco, l’Amministratore Unico di MEP di propria indicazione non esprima alcun voto in seno all’organo assembleare di APE ovvero compia atti di gestione (che non siano atti di mera gestione ordinaria) anche afferenti le Azioni APE di proprietà di MEP al di fuori dei limiti statutari e senza una preventiva decisione dell’assemblea dei soci di MEP da assumersi nel rispetto delle regole di cui al Patto Parasociale.
In esecuzione di quanto precede, in data 25 giugno 2015, MEP ha aderito al Patto Parasociale Newco, divenendone parte con effetti dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed acquisendo ogni diritto ed obbligo in esso previsto in capo alla medesima MEP.
Sempre in esecuzione di quanto previsto nel Patto Parasociale, in data 25 giugno 2015 Equilybra, L&B, MEP e Paolo Mevio hanno conferito in Newco (LEM S.p.A.) n. 4.188.663 azioni di APE, pari al 41,37% del capitale sociale di APE.
3.2. Organo amministrativo MEP
Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, MEP rimanga amministrata da un Amministratore Unico, designato (i) per il primo semestre da Equilybra e (ii) per il semestre successivo da L&B, e così via via di semestre in semestre.
Le Parti si sono altresì impegnate, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 del Codice Civile, a fare in modo che l’Amministratore Unico di MEP di rispettiva indicazione non esprima alcun voto in seno all’organo assembleare di Newco ovvero compia atti di gestione (che non siano atti di mera gestione ordinaria), anche afferenti le azioni, di Newco al di fuori dei limiti statutari e senza una preventiva decisione dell’assemblea dei soci di MEP, da assumersi nel rispetto delle regole di cui al Patto Parasociale.
3.3. Sindacato di voto MEP
In occasione di ciascuna assemblea dei soci di MEP convocata e/o tenuta in pendenza del Patto Parasociale (ad eccezione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio e per la nomina dell’organo amministrativo), le Parti si sono impegnate:
almeno un giorno prima di detta riunione, a consultarsi ed assumere una decisione circa la determinazione del voto da esprimere nella relativa assemblea;
esprimere (i) voto favorevole in caso di previo accordo in tal senso tra i medesimi secondo quanto previsto dalla precedente lettera (a); e (ii) voto contrario in caso di mancato accordo ai sensi dalla precedente lettera (a) sul partito di delibera da assumere.
3.4. Ulteriori impegni relativi alla governance di MEP
Le Parti si sono impegnate a far sì che MEP, a decorrere dalla data di adesione al Patto Parasociale Newco, adempia a tutti, nessuno escluso, gli impegni ed obblighi ivi previsti a suo carico ed eserciti i diritti ad essa attribuiti ai sensi e per gli effetti di detto Patto Parasociale Newco e a tal riguardo si sono impegnati a votare favorevolmente in seno all’assemblea dei soci di MEP al fine di far sì che MEP si conformi alle obbligazioni che risulteranno in capo alla stessa MEP per effetto dell’espletamento della procedura di vendita prevista nel Patto Parasociale Newco in caso di mancato rinnovo dello stesso alla scadenza.
3.5. Disposizioni relative la circolazione delle quote MEP3.5.1 Lock up
Le Parti si sono impegnate, irrevocabilmente e reciprocamente per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (il "Periodo di Lock-up") a non trasferire le proprie Quote MEP e/o a costituire gravami sulle stesse, salva la possibilità di costituire diritti di pegno senza trasferimento dei relativi diritti di voto (il "Lock-up").
Fermo quanto precede, L&B si è impegnata per tutto il Periodo di Lock-up a mantenere il controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1 n. 1 del Codice Civile, di RTV, fatta eccezione per eventuali trasferimenti in favore di società interamente partecipate dalla stessa L&B.
Qualora L&B, decorso il Periodo di Lock-up, intenda trasferire una partecipazione che consenta di acquisire il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1 n. 1 del Codice Civile di RTV la stessa sarà tenuta a offrire preventivamente dette quote in prelazione, a parità di condizioni, ad Equilybra. Resta inteso che, laddove il diritto di prelazione non venga esercitato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento, L&B sarà libera di procedere al trasferimento al terzo acquirente.
Fermo restando il diritto di prelazione di cui allo statuto di MEP, la cessione delle Quote MEP da parte delle Parti successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-up è soggetta a diritto di covendita.
Qualora una delle Parti intenda trasferire, in tutto e/o in parte, a terzi le rispettive Quote MEP (il "Socio Venditore"), l’altro socio MEP avrà il diritto di chiedere che nel predetto trasferimento sia inclusa una Quota MEP proporzionale alla Quota MEP che il Socio Venditore ha indicato di voler trasferire (le "Quote Corrispondenti") e il Socio Venditore avrà l’obbligo di far sì che il terzo acquirente acquisti simultaneamente anche le Quote Corrispondenti, alle stesse condizioni ed al medesimo prezzo riservato al Socio Venditore.
Resta inteso che, nel caso in cui il terzo cessionario non accetti di acquistare anche le Quote Corrispondenti, il Socio Venditore non potrà procedere al trasferimento delle proprie Quote MEP al terzo cessionario.
3.5.3 Ulteriori impegni relativi la circolazione delle Quote MEP
Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti si sono impegnate a concordare previamente eventuali acquisti, diretti e/o indiretti, di ulteriori partecipazioni al capitale sociale di MEP così come la sottoscrizione di contratti e/o accordi aventi ad oggetto direttamente e/o indirettamente le Quote MEP.
3.6. Durata del Patto Parasociale e procedura di vendita in caso di mancato rinnovo
Il Patto Parasociale avrà durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 36 mesi, salvo disdetta da inviarsi almeno 9 mesi prima della scadenza.
4. Deposito
Il testo del Patto Parasociale è stato depositato presso l’ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data odierna (prot. n. RI/PRA/2015/169845).
5. Tipologia del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all’art. 122 TUF e, segnatamente, a quelle di cui al primo e al quinto comma, lettere a) e b) della citata norma.
6. Organi del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale non prevede l’istituzione di organi per il suo funzionamento.
7. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto Parasociale.
Milano, 23 dicembre 2015
[CO.6.15.2]
INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL’ART. 130 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999 N. 11971 RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE FRA EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A., L&B CAPITAL S.P.A., ROOFTOP VENTURE S.R.L., LEM S.P.A., MEP S.R.L. E PAOLO MEVIO AVENTE AD OGGETTO LEM S.P.A. E ALBA PRIVATE EQUITY S.P.A.
* * * *
PREMESSA
In data 8 giugno 2015 Equilybra Capital Partners S.p.A. ("Equilybra"), L&B Capital S.p.A. ("L&B"), RoofTop Venture S.r.l. ("RTV"), LEM S.p.A. ("LEM") e Paolo Mevio hanno sottoscritto un patto parasociale ("Patto Parasociale"), rilevante ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), volto a disciplinare taluni diritti ed obblighi in relazione all’assetto proprietario ed al governo societario di LEM e di Alba Private Equity S.p.A. ("APE").
Come reso noto al mercato con comunicazione effettuata in data 8 giugno 2015 ai sensi dell’art. 102 del TUF, la sottoscrizione del Patto Parasociale ha determinato il sorgere dell’obbligo solidale delle Parti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, comma 1 e 109 del TUF (l’"OPA Obbligatoria") sulla totalità delle azioni di APE attualmente in circolazione.
Di seguito, ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato, viene fornita una descrizione delle principali previsioni del Patto Parasociale.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
(i) LEM S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 77, codice fiscale e partita IVA n. 09106840961, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 100.000,00;
(ii) Alba Private Equity S.p.A., con sede legale in Milano, Via Giacomo Mellerio n. 3, codice fiscale e partita IVA n. 05510870966, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 17.414.517,14.
2. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e Azioni conferite nel Patto Parasociale
2.1.Soggetti aderenti al Patto Parasociale
1) Equilybra Capital Partners S.p.A., con sede legale in Milano, Via Arrigo Boito n. 8, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 05920440962, numero R.E.A. MI – 1880892;
2) L&B Capital S.p.A., con sede legale in Milano, Via Turati n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 07617180968, numero R.E.A. MI – 1971336;
3) RoofTop Venture S.r.l., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11948881005, numero R.E.A. MI – 2040691, società il cui capitale risulta interamente detenuto da L&B;
4) LEM S.p.A., con sede in Milano, Corso Sempione n. 77, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 09106840961, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 100.000,00, società il cui capitale risulta interamente detenuto da L&B;
5) Paolo Mevio, residente a Londra (Gran Bretagna), 61, Princes Gate Mews SW7 2PP, codice fiscale MVEPLA63P01F205H;
6) MEP S.r.l., con sede in Milano, Corso Sempione n. 77, codice fiscale e partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08117310964, numero R.E.A. MI – 2003860.
(Equilybra, L&B, RTV, LEM, Paolo Mevio e MEP sono, collettivamente, definite le "Parti" e ove indicate singolarmente la "Parte").
RTV ed Equilybra detengono una partecipazione pari al 33,33% ciascuna del capitale sociale di MEP S.r.l. ("MEP") e dunque, complessivamente, pari a circa il 66,7% circa del capitale sociale della medesima società. MEP a sua volta detiene n. 1.418.851 azioni APE, pari al 14,01% del capitale sociale di APE.
Con la sottoscrizione del Patto Parasociale L&B, RTV ed Equilybra si sono impegnate a fare quanto in proprio potere in qualità di soci diretti ed indiretti di MEP affinché la stessa MEP – previa assunzione delle necessarie delibere da parte degli organi competenti – (i) aderisse al Patto Parasociale entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, divenendone parte con effetti da tale data ed acquisendo ogni diritto ed obbligo in esso previsto in capo alla stessa MEP e (ii) procedesse al conferimento in LEM della totalità della azioni APE da essa detenute entro il medesimo termine mediante sottoscrizione dell’Aumento in Natura di LEM (come infra definito).
In esecuzione di quanto precede, in data 25 giugno 2015, MEP S.r.l. ha aderito al Patto Parasociale, divenendone parte con effetti dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed acquisendo ogni diritto ed obbligo in esso previsto in capo alla medesima MEP.
Sempre in esecuzione di quanto previsto nel Patto Parasociale, in data 25 giugno 2015 Equilybra, L&B, MEP e Paolo Mevio hanno conferito in LEM n. 4.188.663 azioni di APE, pari al 41,37% del capitale sociale di APE.
Il predetto conferimento di azioni è avvenuto nell’ambito di un aumento di capitale deliberato sempre in data 25 giugno 2015 dall’assemblea straordinaria di LEM, per un controvalore complessivo di Euro 10.471.657,50, mediante l’emissione di massime n. 20.943.315 azioni di LEM, attribuendo a ciascuna azione APE oggetto del conferimento un valore pari ad Euro 2,50 (l’ "Aumento in Natura").
Contestualmente all’esecuzione dell’Aumento in Natura, L&B, ha altresì ceduto in compravendita complessive n. 162.757 azioni LEM agli altri azionisti di LEM per un totale di Euro 81.378,50 ("Compravendita LEM"), e in particolare:
- n. 36.050 azioni LEM a Equilybra, per complessivi Euro 18.025,00;
- n. 58.960 azioni LEM a Paolo Mevio, per complessivi Euro 29.480,00;
- n. 67.747 azioni LEM a MEP, per complessivi Euro 33.873,50.
Secondo quanto previsto dal Patto Parasociale, LEM ha infine promosso, anche per conto degli altri aderenti al Patto Parasociale, l’OPA Obbligatoria ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF su n. 5.936.337 di APE, pari al 58,63% del capitale sociale di APE. Il periodo di offerta ha avuto inizio in data 13 luglio 2015 e si è concluso in data 31 luglio 2015.
A seguito del completamento dell’OPA Obbligatoria, LEM verrà a detenere alla data odierna complessive n. 8.109.266 azioni APE, pari al 80,09% del capitale sociale.
2.2. Azioni Conferite nel Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha ad oggetto una quota complessiva pari al 100% del capitale di LEM.
All’esito dell’Aumento in Natura e della Compravendita LEM, l’azionariato di LEM risulta così composto:
(i) MEP: n. 7.162.002 azioni, pari al 33,87% del capitale sociale di LEM;
(ii) Paolo Mevio: n. 6.233.020 azioni, pari al 29,48% del capitale sociale di LEM;
(iii) L&B Capital S.p.A.: n. 3.937.243 azioni, pari al 18,62% del capitale sociale di LEM;
(iv) Equilybra Capital Partners S.p.A.: n. 3.811.050 azioni, pari al 18,025% del capitale sociale di LEM.
Il Patto Parasociale ha inoltre ad oggetto complessive n. 8.109.266 azioni APE, pari al 80,09% del capitale sociale di APE (le "Azioni APE") detenute da LEM a seguito dell’esecuzione dell’Aumento in Natura e dell’OPA Obbligatoria.
Nessuna delle Parti detiene il controllo, diretto o indiretto, su LEM e/o su APE ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e dell’art. 93 del d.lgs. 58/98.
3. Principali previsioni del Patto Parasociale
3.1. Assemblea dei soci di LEM
Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, le deliberazioni sui seguenti argomenti vengano approvate dall’assemblea dei soci di LEM soltanto con la presenza ed il voto favorevole di almeno l’85% del capitale sociale:
(i) scissioni, fusioni o trasformazioni;
(ii) modifiche dell’oggetto sociale;
(iii) aumenti di capitale sociale riservati, in tutto o in parte, a terzi e riduzioni di capitale che non siano imposte dalla legge ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile;
(iv) scioglimento volontario, nomina dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri.
Il Patto Parasociale prevede inoltre che, nel caso in cui L&B e/o Equilybra dovessero esprimere nelle assemblee della LEM un voto difforme rispetto al voto espresso da MEP, ciascuna fra L&B ed Equilybra avrà diritto di attivare anticipatamente la procedura di vendita illustrata nel successivo paragrafo 3.9.
3.2 Amministrazione di LEM
Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, LEM sia amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall’assemblea secondo le maggioranze previste nello statuto di LEM.
3.3. Collegio Sindacale di LEM
Le Parti si sono impegnate a fare sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, il Collegio Sindacale di LEM sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, di cui:
-1 sindaco effettivo, che ricoprirà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e 1 (un) sindaco supplente, designati congiuntamente da Equlybra e L&B;
- 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da MEP;
- 1 sindaco effettivo designato da Paolo Mevio.
3.4 Impegni delle Parti in relazione ai futuri acquisti di azioni APE
Le Parti si sono obbligate a concordare previamente eventuali acquisti, diretti e/o indiretti, di nuove azioni APE, così come la sottoscrizione di contratti e/o accordi aventi ad oggetto direttamente e/o indirettamente azioni APE (ivi incluse quelle già detenute dalle Parti alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale).
3.5 Consiglio di Amministrazione di APE
Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché il Consiglio di Amministrazione di APE sia composto da 9 Consiglieri di cui 8 designati da LEM, ovvero 9 nell’ipotesi in cui non sia presentata una lista di minoranza ai sensi della legge applicabile.
A tal fine, le Parti si sono impegnate a fare in modo che la lista presentata da LEM per la nomina del Consiglio di Amministrazione di APE sia composta come segue:
- 3 candidati, di cui due nelle prime due posizioni della lista, fra cui il Presidente, saranno indicati da MEP; l’ultimo candidato dovrà essere inserito nella posizione 9 della lista e dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi di legge e dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana. Nelle predette designazioni dovranno necessariamente essere rappresentati entrambi i generi;
- 2 candidati della lista, nelle posizioni 3 e 4 della lista, saranno indicati da Equilybra;
- 2 candidati, nelle posizioni 5 e 6 della lista, saranno indicati da L&B;
- 2 candidati, nelle posizioni 7 e 8 della lista, saranno indicati da Paolo Mevio; entrambi i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi di legge e dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana e dovranno garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio fra i generi, tenendo conto delle designazioni formulate dalle altre Parti.
Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’amministratore Delegato di APE siano nominati nelle persone indicate da MEP tra i candidati dalla stessa designati.
Con riferimento all’assemblea di APE convocata per il 10 giugno 2015, le Parti si sono impegnate a:
(i) votare la lista presentata da L&B e da Equilybra e ad esprimere altresì voto favorevole in relazione alle proposte di delibera ivi contenute, ad esclusione della previsione relativa alla durata del Consiglio di Amministrazione riguardo alla quale le Parti hanno concordato di votare a favore della proposta che prevede che l’organo amministrativo resti in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;
(ii) votare a favore della proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione dell’utile di esercizio, non prevedendo quindi la distribuzione di alcun dividendo in favore dei soci di APE.
L&B, RTV ed Equilybra si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché anche MEP esprima nell’assemblea di APE il proprio voto in conformità con quanto sopra indicato.
3.6 Collegio Sindacale di APE
Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché la lista presentata da LEM per la nomina del Collegio Sindacale di APE sia composta come segue:
- 1 Sindaco effettivo e un 1 Sindaco supplente saranno indicati da MEP;
- 1 Sindaco effettivo e 1 Sindaco supplente saranno indicati congiuntamente da Equilybra ed L&B;
- 1 Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente laddove non sia presentata una lista di minoranza, sarà indicato da Paolo Mevio.
3.7Disposizioni relative la circolazione delle Azioni di LEM
3.7.1 Lock up
Lo Statuto sociale della LEM prevede un divieto di trasferimento delle azioni della stessa per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (il "Periodo di Lock-up").
3.7.2 Diritto di prelazione
Il Patto Parasociale prevede che qualora, decorso il periodo di lock-up previsto nello Statuto della LEM, una delle Parti (il "Socio Venditore") intenda Trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni di LEM detenute di tempo in tempo nel vigore del Patto Parasociale (la "Partecipazione in Offerta") a fronte del pagamento di un prezzo in denaro, tale Socio Venditore sarà tenuto ad offrire la Partecipazione in Offerta in prelazione agli altri (i "Soci non Venditori") i quali avranno diritto di prelazione sulla totalità della Partecipazione in Offerta.
3.7.3 Tag Along
Fermo restando il diritto di prelazione di cui al precedente Paragrafo 3.7.2, la cessione di azioni della LEM da parte delle Parti successivamente alla scadenza del periodo di lock-up previsto nello Statuto della LEM è soggetta a diritto di covendita ("Tag Along").
Qualora una delle Parti intenda trasferire, in tutto e/o in parte, a terzi le rispettive azioni di LEM (la "Parte Venditrice"), le altre Parti avranno il diritto di chiedere che nel predetto trasferimento sia inclusa una percentuale delle proprie azioni di LEM pari alla percentuale delle azioni di LEM che la Parte Venditrice ha indicato di voler trasferire (le "Azioni Corrispondenti") e la Parte Venditrice avrà l’obbligo di far sì che il terzo acquirente acquisti simultaneamente anche le Azioni Corrispondenti, alle stesse condizioni ed al medesimo prezzo riservato alla Parte Venditrice.
Qualora non sia possibile ottenere l'acquisto anche di tutte le Azioni Corrispondenti della LEM, la Parte Venditrice avrà l'alternativa tra rinunciare al trasferimento, nel qual caso nessuna azione sarà trasferita, ovvero procedere al trasferimento riducendo il numero delle proprie azioni di LEM poste in vendita.
3.7.4 Trasferimenti consentiti
Secondo quanto previsto nel Patto Parasociale, il diritto di prelazione ed il Tag Along non troveranno applicazione in caso di trasferimenti di azioni di LEM a società controllanti o controllate, ovvero a società controllate dalla medesima controllante di ciascuna Parte.
3.8 Durata del Patto Parasociale e procedura di vendita in caso di mancato rinnovo
Il Patto Parasociale avrà durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 36 mesi, salvo disdetta da inviarsi almeno 8 mesi prima della scadenza.
Nel caso in cui dovesse essere effettuata da Equilybra e/o L&B una comunicazione di disdetta entro il termine di 8 mesi prima della scadenza del Patto Parasociale, troverà applicazione la seguente procedura:
1. L&B ed Equilybra dovranno individuare di comune accordo una primaria banca d’affari, selezionata fra una rosa di nominativi predefiniti, (l’"Advisor"), a cui conferire l’incarico di determinare il valore di mercato del 100% del capitale sociale di APE, calcolando un valore per azione comunque non inferiore alla media aritmetica ponderata del prezzo di mercato dei precedenti 3 mesi (il "Valore Minimo"); qualora L&B ed Equilybra non dovessero trovare entro 10 giorni l’accordo sul nominativo dell’Advisor, le medesime L&B ed Equilybra, ovvero la Parte più diligente, dovrà/anno chiedere al Presidente del Tribunale di Milano di nominare l’Advisor, da selezionare all’interno della rosa di candidati predefinita.
2. L’Advisor avrà 30 giorni di tempo per determinare il Valore Minimo; L&B ed Equilybra dovranno dichiarare, entro i successivi 20 giorni la propria eventuale disponibilità ad acquistare (per sé o per persona giuridica da nominare) la totalità delle azioni della LEM detenute dalle Parti ad un prezzo pari al valore del patrimonio netto contabile di LEM ottenuto attribuendo una valutazione implicita delle Azioni detenute dalla stessa LEM pari a tale Valore Minimo; qualora una o entrambe fra L&B ed Equilybra si dichiarassero disponibili a procedere all’acquisto, si instaurerà un meccanismo di rilanci competitivi fino alla individuazione della Parte che avrà il diritto ad acquistare la totalità delle azioni della LEM detenute dalle altre Parti (libere da ogni gravame).
3. Nel caso invece in cui sia L&B sia Equilybra dichiarino di essere disponibili a vendere a terzi le azioni della LEM ad un valore non inferiore al patrimonio netto contabile della LEM ottenuto attribuendo una valutazione implicita delle Azioni APE detenute dalla stessa LEM pari al Valore Minimo, l’Advisor si attiverà per individuare un investitore disponibile ad acquistare il 100% delle azioni della LEM ovvero se del caso la totalità delle Azioni APE detenute dalla stessa LEM, libere da ogni gravame, ad un valore che implichi una prezzo per azione di APE non inferiore al Valore Minimo.
4. Nell’ipotesi di cessione della totalità delle Azioni APE, le Parti, ad avvenuta cessione e comunque entro e non oltre i successivi 30 giorni, si sono impegnate (i) a deliberare in assemblea lo scioglimento di LEM, nominando gli amministratori in carica quali liquidatori ed (ii) a far sì che i medesimi liquidatori concludano la procedura di liquidazione, inclusa la distribuzione del saldo attivo di liquidazione, entro e non oltre i successivi 45 giorni.
5. Qualora l’Advisor non riesca ad individuare un terzo acquirente entro 90 giorni (eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni, in caso di trattative in essere con potenziali acquirenti), troverà applicazione la seguente ulteriore procedura:
a) ciascuna fra L&B ed Equilybra dovrà inviare, entro i 10 giorni lavorativi successivi, ad un Notaio individuato di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano (il "Notaio"), una comunicazione nella quale dovrà indicare la proposta irrevocabile di acquisto (per sé o per persona da nominare) di tutte le azioni di LEM detenute dalle altre Parti oltre al corrispettivo offerto (l’"Offerta");
b) il Notaio tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi successivi, convocherà L&B ed Equilybra presso i suoi uffici e procederà all’apertura delle Offerte;
c) la Parte tra L&B ed Equilybra che avrà formulato l’Offerta più elevata risulterà la parte acquirente (la "Parte Acquirente") ed avrà il diritto (nonché l’obbligo) di acquistare, tutte le azioni della LEM detenute dalle altre Parti, mentre la Parte che avrà formulato l’Offerta più bassa, nonché le altre Parti del Patto Parasociale, avranno il diritto (nonché l’obbligo) di vendere alla Parte Acquirente le proprie azioni della LEM al prezzo formulato dalla Parte Acquirente; L&B, RTV ed Equilybra si sono impegnate al riguardo a far sì che MEP venda alla Parte Acquirente le proprie azioni di LEM al prezzo formulato dalla stessa Parte Acquirente;
d) nel caso in cui L&B ed Equilybra dovessero indicare il medesimo prezzo per azione della LEM, la procedura verrà ripetuta fino al giorno in cui risulterà che una Parte abbia offerto un prezzo maggiore dell’altra;
e) qualora una fra L&B ed Equilybra non abbia effettuato l’Offerta e non provveda in tal senso entro 7 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), l’altra Parte ("Parte Diligente") avrà il diritto di chiedere e di ottenere che la Parte inottemperante e le altre Parti vendano le proprie azioni di LEM, alla Parte Diligente, al prezzo indicato nell’offerta della medesima Parte Diligente;
f) entro 30 giorni lavorativi successivi all’individuazione della Parte Acquirente ai sensi della presente procedura le Parti daranno esecuzione al trasferimento delle azioni di LEM in favore della Parte Acquirente;
g) qualora entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per l’invio delle Offerte di cui alla precedente lettera a), nessuna fra L&B ed Equilybra abbia proceduto ad effettuare l’Offerta, le stesse L&B ed Equilybra dovranno incaricare l’Advisor per individuare un investitore disponibile ad acquistare il 100% delle azioni della LEM, ovvero se del caso tutte le Azioni APE detenute dalla LEM, libere da ogni gravame alle migliori condizioni disponibili e senza alcun limite minimo di prezzo. Anche in tal caso, ad avvenuta cessione, troverà applicazione mutatis mutandis quanto previsto al precedente punto 4.
Le Parti hanno convenuto che in tutte le ipotesi di trasferimento di azioni della LEM e/o delle Azioni APE previsti ai sensi della procedura sopra indicata non troveranno applicazione il diritto di prelazione e il diritto di covendita (Tag Along) previsti nel Patto Parasociale e descritti nei precedenti paragrafi 3.7.2 e 3.7.3.
4. Deposito
Il testo del Patto Parasociale è stato depositato presso l’ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 8 giugno 2015 (prot. n. RI/PRA/2015/169847).
5. Tipologia del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all’art. 122 TUF e, segnatamente, a quelle di cui al primo e al quinto comma, lettere b), c) e d) della citata norma.
6. Organi del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale non prevede l’istituzione di organi per il suo funzionamento.
7. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto Parasociale.
5 agosto 2015
[CO5.15.3]
INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL’ART. 130 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999 N. 11971 RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE FRA EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A., L&B CAPITAL S.P.A., ROOFTOP VENTURE S.R.L., LEM S.P.A., MEP S.R.L. E PAOLO MEVIO AVENTE AD OGGETTO LEM S.P.A. E ALBA PRIVATE EQUITY S.P.A.
* * * *
PREMESSA
In data 8 giugno 2015 Equilybra Capital Partners S.p.A. ("Equilybra"), L&B Capital S.p.A. ("L&B"), RoofTop Venture S.r.l. ("RTV"), LEM S.p.A. ("LEM") e Paolo Mevio hanno sottoscritto un patto parasociale ("Patto Parasociale"), rilevante ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), volto a disciplinare taluni diritti ed obblighi in relazione all’assetto proprietario ed al governo societario di LEM e di Alba Private Equity S.p.A. ("APE").
Come reso noto al mercato con comunicazione effettuata in data 8 giugno 2015 ai sensi dell’art. 102 del TUF, la sottoscrizione del Patto Parasociale ha determinato il sorgere dell’obbligo solidale delle Parti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, comma 1 e 109 del TUF (l’"OPA Obbligatoria") sulla totalità delle azioni di APE attualmente in circolazione.
Di seguito, ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato, viene fornita una descrizione delle principali previsioni del Patto Parasociale.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
(i) LEM S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 77, codice fiscale e partita IVA n. 09106840961, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 100.000,00;
(ii) Alba Private Equity S.p.A., con sede legale in Milano, Via Giacomo Mellerio n. 3, codice fiscale e partita IVA n. 05510870966, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 17.414.517,14.
2. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e Azioni conferite nel Patto Parasociale
2.1.Soggetti aderenti al Patto Parasociale
1) Equilybra Capital Partners S.p.A., con sede legale in Milano, Via Arrigo Boito n. 8, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 05920440962, numero R.E.A. MI – 1880892;
2) L&B Capital S.p.A., con sede legale in Milano, Via Turati n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 07617180968, numero R.E.A. MI – 1971336;
3) RoofTop Venture S.r.l., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11948881005, numero R.E.A. MI – 2040691, società il cui capitale risulta interamente detenuto da L&B;
4) LEM S.p.A., con sede in Milano, Corso Sempione n. 77, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 09106840961, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 100.000,00, società il cui capitale risulta interamente detenuto da L&B;
5) Paolo Mevio, residente a Londra (Gran Bretagna), 61, Princes Gate Mews SW7 2PP, codice fiscale MVEPLA63P01F205H;
6) MEP S.r.l., con sede in Milano, Corso Sempione n. 77, codice fiscale e partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08117310964, numero R.E.A. MI – 2003860.
(Equilybra, L&B, RTV, LEM, Paolo Mevio e MEP sono, collettivamente, definite le "Parti" e ove indicate singolarmente la "Parte").
RTV ed Equilybra detengono una partecipazione pari al 33,33% ciascuna del capitale sociale di MEP S.r.l. ("MEP") e dunque, complessivamente, pari a circa il 66,7% circa del capitale sociale della medesima società. MEP a sua volta detiene n. 1.418.851 azioni APE, pari al 14,01% del capitale sociale di APE.
Con la sottoscrizione del Patto Parasociale L&B, RTV ed Equilybra si sono impegnate a fare quanto in proprio potere in qualità di soci diretti ed indiretti di MEP affinché la stessa MEP – previa assunzione delle necessarie delibere da parte degli organi competenti – (i) aderisse al Patto Parasociale entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, divenendone parte con effetti da tale data ed acquisendo ogni diritto ed obbligo in esso previsto in capo alla stessa MEP e (ii) procedesse al conferimento in LEM della totalità della azioni APE da essa detenute entro il medesimo termine mediante sottoscrizione dell’Aumento in Natura di LEM (come infra definito).
In esecuzione di quanto precede, in data 25 giugno 2015, MEP S.r.l. ha aderito al Patto Parasociale, divenendone parte con effetti dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed acquisendo ogni diritto ed obbligo in esso previsto in capo alla medesima MEP.
Sempre in esecuzione di quanto previsto nel Patto Parasociale, in data 25 giugno 2015 Equilybra, L&B, MEP e Paolo Mevio hanno conferito in LEM n. 4.188.663 azioni di APE, pari al 41,37% del capitale sociale di APE.
Il predetto conferimento di azioni è avvenuto nell’ambito di un aumento di capitale deliberato sempre in data 25 giugno 2015 dall’assemblea straordinaria di LEM, per un controvalore complessivo di Euro 10.471.657,50, mediante l’emissione di massime n. 20.943.315 azioni di LEM, attribuendo a ciascuna azione APE oggetto del conferimento un valore pari ad Euro 2,50 (l’ "Aumento in Natura").
Contestualmente all’esecuzione dell’Aumento in Natura, L&B, ha altresì ceduto in compravendita complessive n. 162.757 azioni LEM agli altri azionisti di LEM per un totale di Euro 81.378,50 ("Compravendita LEM"), e in particolare:
- n. 36.050 azioni LEM a Equilybra, per complessivi Euro 18.025,00;
- n. 58.960 azioni LEM a Paolo Mevio, per complessivi Euro 29.480,00;
- n. 67.747 azioni LEM a MEP, per complessivi Euro 33.873,50.
Secondo quanto previsto dal Patto Parasociale, LEM ha infine promosso, anche per conto degli altri aderenti al Patto Parasociale, l’OPA Obbligatoria ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF su n. 5.936.337 di APE, pari al 58,63% del capitale sociale di APE. Il periodo di offerta ha avuto inizio in data 13 luglio 2015 e si è concluso in data 31 luglio 2015.
A seguito del completamento dell’OPA Obbligatoria, LEM verrà a detenere alla data odierna complessive n. 8.109.266 azioni APE, pari al 80,09% del capitale sociale.
2.2. Azioni Conferite nel Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha ad oggetto una quota complessiva pari al 100% del capitale di LEM.
All’esito dell’Aumento in Natura e della Compravendita LEM, l’azionariato di LEM risulta così composto:
(i) MEP: n. 7.162.002 azioni, pari al 33,87% del capitale sociale di LEM;
(ii) Paolo Mevio: n. 6.233.020 azioni, pari al 29,48% del capitale sociale di LEM;
(iii) L&B Capital S.p.A.: n. 3.937.243 azioni, pari al 18,62% del capitale sociale di LEM;
(iv) Equilybra Capital Partners S.p.A.: n. 3.811.050 azioni, pari al 18,025% del capitale sociale di LEM.
Il Patto Parasociale ha inoltre ad oggetto complessive n. 8.109.266 azioni APE, pari al 80,09% del capitale sociale di APE (le "Azioni APE") detenute da LEM a seguito dell’esecuzione dell’Aumento in Natura e dell’OPA Obbligatoria.
Nessuna delle Parti detiene il controllo, diretto o indiretto, su LEM e/o su APE ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e dell’art. 93 del d.lgs. 58/98.
3. Principali previsioni del Patto Parasociale
3.1. Assemblea dei soci di LEM
Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, le deliberazioni sui seguenti argomenti vengano approvate dall’assemblea dei soci di LEM soltanto con la presenza ed il voto favorevole di almeno l’85% del capitale sociale:
(i) scissioni, fusioni o trasformazioni;
(ii) modifiche dell’oggetto sociale;
(iii) aumenti di capitale sociale riservati, in tutto o in parte, a terzi e riduzioni di capitale che non siano imposte dalla legge ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile;
(iv) scioglimento volontario, nomina dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri.
Il Patto Parasociale prevede inoltre che, nel caso in cui L&B e/o Equilybra dovessero esprimere nelle assemblee della LEM un voto difforme rispetto al voto espresso da MEP, ciascuna fra L&B ed Equilybra avrà diritto di attivare anticipatamente la procedura di vendita illustrata nel successivo paragrafo 3.9.
3.2 Amministrazione di LEM
Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, LEM sia amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall’assemblea secondo le maggioranze previste nello statuto di LEM.
3.3. Collegio Sindacale di LEM
Le Parti si sono impegnate a fare sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, il Collegio Sindacale di LEM sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, di cui:
-1 sindaco effettivo, che ricoprirà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e 1 (un) sindaco supplente, designati congiuntamente da Equlybra e L&B;
- 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da MEP;
- 1 sindaco effettivo designato da Paolo Mevio.
3.4 Impegni delle Parti in relazione ai futuri acquisti di azioni APE
Le Parti si sono obbligate a concordare previamente eventuali acquisti, diretti e/o indiretti, di nuove azioni APE, così come la sottoscrizione di contratti e/o accordi aventi ad oggetto direttamente e/o indirettamente azioni APE (ivi incluse quelle già detenute dalle Parti alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale).
3.5 Consiglio di Amministrazione di APE
Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché il Consiglio di Amministrazione di APE sia composto da 9 Consiglieri di cui 8 designati da LEM, ovvero 9 nell’ipotesi in cui non sia presentata una lista di minoranza ai sensi della legge applicabile.
A tal fine, le Parti si sono impegnate a fare in modo che la lista presentata da LEM per la nomina del Consiglio di Amministrazione di APE sia composta come segue:
- 3 candidati, di cui due nelle prime due posizioni della lista, fra cui il Presidente, saranno indicati da MEP; l’ultimo candidato dovrà essere inserito nella posizione 9 della lista e dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi di legge e dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana. Nelle predette designazioni dovranno necessariamente essere rappresentati entrambi i generi;
- 2 candidati della lista, nelle posizioni 3 e 4 della lista, saranno indicati da Equilybra;
- 2 candidati, nelle posizioni 5 e 6 della lista, saranno indicati da L&B;
- 2 candidati, nelle posizioni 7 e 8 della lista, saranno indicati da Paolo Mevio; entrambi i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi di legge e dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana e dovranno garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio fra i generi, tenendo conto delle designazioni formulate dalle altre Parti.
Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’amministratore Delegato di APE siano nominati nelle persone indicate da MEP tra i candidati dalla stessa designati.
Con riferimento all’assemblea di APE convocata per il 10 giugno 2015, le Parti si sono impegnate a:
(i) votare la lista presentata da L&B e da Equilybra e ad esprimere altresì voto favorevole in relazione alle proposte di delibera ivi contenute, ad esclusione della previsione relativa alla durata del Consiglio di Amministrazione riguardo alla quale le Parti hanno concordato di votare a favore della proposta che prevede che l’organo amministrativo resti in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;
(ii) votare a favore della proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione dell’utile di esercizio, non prevedendo quindi la distribuzione di alcun dividendo in favore dei soci di APE.
L&B, RTV ed Equilybra si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché anche MEP esprima nell’assemblea di APE il proprio voto in conformità con quanto sopra indicato.
3.6 Collegio Sindacale di APE
Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché la lista presentata da LEM per la nomina del Collegio Sindacale di APE sia composta come segue:
- 1 Sindaco effettivo e un 1 Sindaco supplente saranno indicati da MEP;
- 1 Sindaco effettivo e 1 Sindaco supplente saranno indicati congiuntamente da Equilybra ed L&B;
- 1 Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente laddove non sia presentata una lista di minoranza, sarà indicato da Paolo Mevio.
3.7Disposizioni relative la circolazione delle Azioni di LEM
3.7.1 Lock up
Lo Statuto sociale della LEM prevede un divieto di trasferimento delle azioni della stessa per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (il "Periodo di Lock-up").
3.7.2 Diritto di prelazione
Il Patto Parasociale prevede che qualora, decorso il periodo di lock-up previsto nello Statuto della LEM, una delle Parti (il "Socio Venditore") intenda Trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni di LEM detenute di tempo in tempo nel vigore del Patto Parasociale (la "Partecipazione in Offerta") a fronte del pagamento di un prezzo in denaro, tale Socio Venditore sarà tenuto ad offrire la Partecipazione in Offerta in prelazione agli altri (i "Soci non Venditori") i quali avranno diritto di prelazione sulla totalità della Partecipazione in Offerta.
3.7.3 Tag Along
Fermo restando il diritto di prelazione di cui al precedente Paragrafo 3.7.2, la cessione di azioni della LEM da parte delle Parti successivamente alla scadenza del periodo di lock-up previsto nello Statuto della LEM è soggetta a diritto di covendita ("Tag Along").
Qualora una delle Parti intenda trasferire, in tutto e/o in parte, a terzi le rispettive azioni di LEM (la "Parte Venditrice"), le altre Parti avranno il diritto di chiedere che nel predetto trasferimento sia inclusa una percentuale delle proprie azioni di LEM pari alla percentuale delle azioni di LEM che la Parte Venditrice ha indicato di voler trasferire (le "Azioni Corrispondenti") e la Parte Venditrice avrà l’obbligo di far sì che il terzo acquirente acquisti simultaneamente anche le Azioni Corrispondenti, alle stesse condizioni ed al medesimo prezzo riservato alla Parte Venditrice.
Qualora non sia possibile ottenere l'acquisto anche di tutte le Azioni Corrispondenti della LEM, la Parte Venditrice avrà l'alternativa tra rinunciare al trasferimento, nel qual caso nessuna azione sarà trasferita, ovvero procedere al trasferimento riducendo il numero delle proprie azioni di LEM poste in vendita.
3.7.4 Trasferimenti consentiti
Secondo quanto previsto nel Patto Parasociale, il diritto di prelazione ed il Tag Along non troveranno applicazione in caso di trasferimenti di azioni di LEM a società controllanti o controllate, ovvero a società controllate dalla medesima controllante di ciascuna Parte.
3.8 Durata del Patto Parasociale e procedura di vendita in caso di mancato rinnovo
Il Patto Parasociale avrà durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 36 mesi, salvo disdetta da inviarsi almeno 8 mesi prima della scadenza.
Nel caso in cui dovesse essere effettuata da Equilybra e/o L&B una comunicazione di disdetta entro il termine di 8 mesi prima della scadenza del Patto Parasociale, troverà applicazione la seguente procedura:
1. L&B ed Equilybra dovranno individuare di comune accordo una primaria banca d’affari, selezionata fra una rosa di nominativi predefiniti, (l’"Advisor"), a cui conferire l’incarico di determinare il valore di mercato del 100% del capitale sociale di APE, calcolando un valore per azione comunque non inferiore alla media aritmetica ponderata del prezzo di mercato dei precedenti 3 mesi (il "Valore Minimo"); qualora L&B ed Equilybra non dovessero trovare entro 10 giorni l’accordo sul nominativo dell’Advisor, le medesime L&B ed Equilybra, ovvero la Parte più diligente, dovrà/anno chiedere al Presidente del Tribunale di Milano di nominare l’Advisor, da selezionare all’interno della rosa di candidati predefinita.
2. L’Advisor avrà 30 giorni di tempo per determinare il Valore Minimo; L&B ed Equilybra dovranno dichiarare, entro i successivi 20 giorni la propria eventuale disponibilità ad acquistare (per sé o per persona giuridica da nominare) la totalità delle azioni della LEM detenute dalle Parti ad un prezzo pari al valore del patrimonio netto contabile di LEM ottenuto attribuendo una valutazione implicita delle Azioni detenute dalla stessa LEM pari a tale Valore Minimo; qualora una o entrambe fra L&B ed Equilybra si dichiarassero disponibili a procedere all’acquisto, si instaurerà un meccanismo di rilanci competitivi fino alla individuazione della Parte che avrà il diritto ad acquistare la totalità delle azioni della LEM detenute dalle altre Parti (libere da ogni gravame).
3. Nel caso invece in cui sia L&B sia Equilybra dichiarino di essere disponibili a vendere a terzi le azioni della LEM ad un valore non inferiore al patrimonio netto contabile della LEM ottenuto attribuendo una valutazione implicita delle Azioni APE detenute dalla stessa LEM pari al Valore Minimo, l’Advisor si attiverà per individuare un investitore disponibile ad acquistare il 100% delle azioni della LEM ovvero se del caso la totalità delle Azioni APE detenute dalla stessa LEM, libere da ogni gravame, ad un valore che implichi una prezzo per azione di APE non inferiore al Valore Minimo.
4. Nell’ipotesi di cessione della totalità delle Azioni APE, le Parti, ad avvenuta cessione e comunque entro e non oltre i successivi 30 giorni, si sono impegnate (i) a deliberare in assemblea lo scioglimento di LEM, nominando gli amministratori in carica quali liquidatori ed (ii) a far sì che i medesimi liquidatori concludano la procedura di liquidazione, inclusa la distribuzione del saldo attivo di liquidazione, entro e non oltre i successivi 45 giorni.
5. Qualora l’Advisor non riesca ad individuare un terzo acquirente entro 90 giorni (eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni, in caso di trattative in essere con potenziali acquirenti), troverà applicazione la seguente ulteriore procedura:
a) ciascuna fra L&B ed Equilybra dovrà inviare, entro i 10 giorni lavorativi successivi, ad un Notaio individuato di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano (il "Notaio"), una comunicazione nella quale dovrà indicare la proposta irrevocabile di acquisto (per sé o per persona da nominare) di tutte le azioni di LEM detenute dalle altre Parti oltre al corrispettivo offerto (l’"Offerta");
b) il Notaio tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi successivi, convocherà L&B ed Equilybra presso i suoi uffici e procederà all’apertura delle Offerte;
c) la Parte tra L&B ed Equilybra che avrà formulato l’Offerta più elevata risulterà la parte acquirente (la "Parte Acquirente") ed avrà il diritto (nonché l’obbligo) di acquistare, tutte le azioni della LEM detenute dalle altre Parti, mentre la Parte che avrà formulato l’Offerta più bassa, nonché le altre Parti del Patto Parasociale, avranno il diritto (nonché l’obbligo) di vendere alla Parte Acquirente le proprie azioni della LEM al prezzo formulato dalla Parte Acquirente; L&B, RTV ed Equilybra si sono impegnate al riguardo a far sì che MEP venda alla Parte Acquirente le proprie azioni di LEM al prezzo formulato dalla stessa Parte Acquirente;
d) nel caso in cui L&B ed Equilybra dovessero indicare il medesimo prezzo per azione della LEM, la procedura verrà ripetuta fino al giorno in cui risulterà che una Parte abbia offerto un prezzo maggiore dell’altra;
e) qualora una fra L&B ed Equilybra non abbia effettuato l’Offerta e non provveda in tal senso entro 7 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), l’altra Parte ("Parte Diligente") avrà il diritto di chiedere e di ottenere che la Parte inottemperante e le altre Parti vendano le proprie azioni di LEM, alla Parte Diligente, al prezzo indicato nell’offerta della medesima Parte Diligente;
f) entro 30 giorni lavorativi successivi all’individuazione della Parte Acquirente ai sensi della presente procedura le Parti daranno esecuzione al trasferimento delle azioni di LEM in favore della Parte Acquirente;
g) qualora entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per l’invio delle Offerte di cui alla precedente lettera a), nessuna fra L&B ed Equilybra abbia proceduto ad effettuare l’Offerta, le stesse L&B ed Equilybra dovranno incaricare l’Advisor per individuare un investitore disponibile ad acquistare il 100% delle azioni della LEM, ovvero se del caso tutte le Azioni APE detenute dalla LEM, libere da ogni gravame alle migliori condizioni disponibili e senza alcun limite minimo di prezzo. Anche in tal caso, ad avvenuta cessione, troverà applicazione mutatis mutandis quanto previsto al precedente punto 4.
Le Parti hanno convenuto che in tutte le ipotesi di trasferimento di azioni della LEM e/o delle Azioni APE previsti ai sensi della procedura sopra indicata non troveranno applicazione il diritto di prelazione e il diritto di covendita (Tag Along) previsti nel Patto Parasociale e descritti nei precedenti paragrafi 3.7.2 e 3.7.3.
4. Deposito
Il testo del Patto Parasociale è stato depositato presso l’ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 8 giugno 2015 (prot. n. RI/PRA/2015/169847).
5. Tipologia del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all’art. 122 TUF e, segnatamente, a quelle di cui al primo e al quinto comma, lettere b), c) e d) della citata norma.
6. Organi del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale non prevede l’istituzione di organi per il suo funzionamento.
7. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto Parasociale.
5 agosto 2015
[CO5.15.3]
INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL’ART. 130 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999 N. 11971 ("REGOLAMENTO CONSOB") RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE FRA LEM S.P.A., ELISABETTA GIACOMELLO, GAETANO CARRELLO, GIOVANNA POMARELLI, ANDREA GATTI, CESARE GINO BEVILACQUA E GIOVANNI PICONE AVENTE AD OGGETTO ALBA S.P.A.
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PREMESSA
In data 1 dicembre 2016 LEM S.p.A. ("LEM"), Elisabetta Giacomello, Gaetano Carrello, Giovanna Pomarelli, Andrea Gatti, Cesare Gino Bevilacqua e Giovanni Picone hanno sottoscritto un patto parasociale ("Patto Parasociale"), rilevante ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), volto a disciplinare taluni diritti ed obblighi in relazione all’assetto proprietario ed al governo societario di Alba S.p.A. ("Alba" o "Emittente").
Come reso noto al mercato con comunicazione effettuata in data 1 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 50 del Regolamento Consob, la sottoscrizione del Patto Parasociale ha determinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 108 comma 2 e 109 del TUF, il sorgere in capo agli aderenti al Patto Parasociale dell’obbligo di acquistare dagli azionisti dell’Emittente che ne facciano richiesta tutte le azioni residue Alba che, alla data del presente comunicato, risultano pari a n. 953.992 azioni, corrispondenti a circa il 9,68% del capitale sociale dell’Emittente.
Ciò in quanto (i) la partecipazione complessivamente detenuta dagli aderenti al Patto Parasociale è superiore alla soglia del 90% di cui all’art. 108 comma 2 del TUF; (ii) la predetta soglia del 90% è stata superata dagli aderenti al Patto Parasociale per effetto di acquisti effettuati negli ultimi 12 mesi.
Di seguito, ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato, viene fornita una descrizione delle principali previsioni del Patto Parasociale.
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Alba S.p.A., con sede in Milano, Viale Vittorio Veneto 2, capitale sociale di Euro 17.414.517,14, interamente versato,codice fiscale e partita IVA n. 05510870966, numero R.E.A. MI - 1828876, quotata sul segmento professionale del Mercato degli Investment Vehicles (MIV) regolamentato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Soggetti aderenti al Patto Parasociale e Azioni conferite nel Patto Parasociale
2.1 Soggetti aderenti al Patto Parasociale
1) Lem S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Meravigli 16, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 09106840961;
2) Elisabetta Giacomello, residente in Milano (MI), Corso Porta Romana 100, codice fiscale GCMLBT7549D332M;
3) Gaetano Carrello, residente in Milano (MI), Via Marsala 11, codice fiscale CRRGTN71S16L400A;
4) Giovanna Pomarelli, residente in Loiano (BO), Via Napoleonica 13, codice fiscale PMRGNN48S50L8260;
5) Andrea Gatti, residente in Lissone (MB), Via Matteotti 116, codice fiscale GTTNDR45M07E617P;
6) Cesare Gino Bevilacqua, residente in Vicenza (VI) in Contrà della Fascina 8, codice fiscale BVLCRG65B17A465D; e
7) Giovanni Picone, residente in Monza (MB), via Vittorio Emanuele II 44, codice fiscale PCNGNN53C13F704U.
(LEM, Elisabetta Giacomello, Gaetano Carrello, Giovanna Pomarelli, Andrea Gatti, Cesare Gino Bevilacqua e Giovanni Picone sono, collettivamente, definite le "Parti" e ove indicate singolarmente la "Parte").
2.2 Azioni Conferite nel Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha ad oggetto complessive n. 8.906.008 azioni Alba, pari al 90,32% del capitale sociale di Alba, corrispondenti alla totalità delle azioni Alba detenute dalle Parti e in particolare:
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Socio |
n. azioni |
Percentuale |
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LEM |
8.244.363 |
83,61% |
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Elisabetta Giacomello |
1.724 |
0,02% |
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Gaetano Carrello |
4.900 |
0,05% |
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Giovanna Pomarelli |
593.963 |
6,02% |
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Andrea Gatti |
4.687 |
0,05% |
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Cesare Gino Bevilacqua |
36.547 |
0,37% |
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Giovanni Picone |
19.824 |
0,20% |
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Totale |
8.906.008 |
90,32% |
Alla data odierna, LEM detiene il controllo su Alba ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e dell’art. 93 del d.lgs. 58/98.
Principali previsioni del Patto Parasociale
3.1 Impegni delle parti in relazione all’adempimento dell’Obbligo di Acquisto
Il Patto Parasociale prevede che LEM, anche per conto delle altre Parti, si farà carico di adempiere all’Obbligo di Acquisto ai sensi degli artt. 108, comma 2 e 109 del TUF. LEM.
Il Patto Parasociale prevede inoltre che a partire dalla data di sua sottoscrizione e per i sei mesi successivi alla conclusione della procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto, nessuna delle Parti ad eccezione di LEM potrà procedere ad acquisti di azioni Alba. Nel caso in cui LEM proceda ad acquisti di azioni Alba al di fuori della procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto, tali acquisti potranno avvenire ad un prezzo non superiore a quello individuato dalla Consob ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento Emittenti.
3.2 Consultazione preventiva e modifiche dello statuto di Alba
Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti si sono impegnate a consultarsi preventivamente prima di ogni assemblea ordinaria e straordinaria di Alba, ferma restando la libertà di ciascuna Parte nell’esercizio del diritto di voto secondo per proprie autonome determinazioni.
Successivamente all’adempimento dell’Obbligo di Acquisto, le Parti si sono impegnate a modificare lo statuto di Alba al fine di semplificare - nella massima misura tecnicamente possibile, tenuto conto dello status di società chiusa o di società con azionariato diffuso che Alba avrà dopo il delisting - le regole di funzionamento della Società, eliminando in particolare le previsioni derivanti dall’applicazione della disciplina normativa e regolamentare delle società per azioni quotate. Le Parti hanno inoltre convenuto di inserire all’interno dello statuto di Alba le clausole di tag along e di drag along come meglio descritte ai successivi paragrafi 3.3 e 3.4. Le Parti si sono impegnate ad esprimere voto favorevole nelle assemblee straordinarie di Alba convocate al fine di deliberare in relazione alle predette modifiche dello statuto sociale di Alba.
3.3 Tag along
Ai sensi del Patto Parasociale la cessione di azioni di Alba da parte di LEM è soggetta a diritto di covendita ("Tag Along"), esercitabile dalle altre Parti come segue.
Qualora LEM intenda trasferire le proprie azioni Alba a terzi, dovrà inviare una comunicazione preventiva alle altre Parti, le quali avranno il diritto di chiedere che nel predetto trasferimento sia inclusa una percentuale delle proprie azioni Alba pari alla percentuale delle azioni Alba che LEM ha indicato di voler trasferire (le "Azioni Corrispondenti"). Ricorrendo tale ipotesi, LEM avrà l’obbligo di far sì che il terzo acquirente acquisti simultaneamente anche le Azioni Corrispondenti, alle stesse condizioni ed al medesimo prezzo pattuiti con LEM.
Qualora non sia possibile ottenere l'acquisto anche di tutte le Azioni Corrispondenti, LEM avrà l'alternativa tra rinunciare al trasferimento, nel qual caso nessuna azione sarà trasferita, ovvero procedere al trasferimento riducendo il numero delle proprie azioni Alba poste in vendita.
3.4 Drag Along
Ai sensi del Patto Parasociale, qualora LEM riceva da un terzo un’offerta avente ad oggetto la totalità del capitale sociale di Alba, LEM avrà il diritto di obbligare le altre Parti a Trasferire anche la totalità delle azioni Alba da esse detenute al terzo acquirente ("Drag Along"), ai medesimi termini e condizioni nonché a fronte del medesimo corrispettivo (proporzionalmente rideterminato in base all’entità della quota di partecipazione al capitale sociale dell’Emittente detenuta dalle altre Parti) pattuiti con il terzo. Al fine di consentire l’operatività di tale diritto, le Parti diverse da LEM si sono impegnate, per tutta la durata del Patto Parasociale, a non trasferire azioni Alba fatta eccezione per le ipotesi di trasferimenti consentiti riportate nel successivo Paragrafo 3.5.
3.5 Trasferimenti consentiti
Il Patto Parasociale prevede che i diritti di Tag Along e di Drag Along descritti ai precedenti paragrafi 3.3 e 3.4 non troveranno applicazione nelle seguenti ipotesi:
- trasferimenti di azioni Alba effettuati da una Parte in favore di società controllanti, controllate ovvero soggette a comune controllo purché: a) il terzo trasferitario dichiari per iscritto di aderire al Patto Parasociale, b) la Parte trasferente rimanga impegnata in solido con il terzo trasferitario per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Patto Parasociale e c) la Parte trasferente e il terzo trasferitario si obblighino nei confronti delle altre Parti a retrocedere alla Parte trasferente le azioni Alba oggetto di Trasferimento Consentito in caso di cessazione del rapporto di controllo;
- trasferimenti di azioni Alba effettuati da parte di LEM in favore dei propri azionisti purché: a) il socio di LEM trasferitario dichiari per iscritto di aderire al Patto Parasociale e b) LEM rimanga impegnata in solido con il proprio socio trasferitario per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Patto Parasociale;
- trasferimenti di azioni Alba effettuati dalle Parti (ad eccezione di LEM) in favore di altre Parti del Patto Parasociale ovvero a terzi, a condizione che, in quest’ultimo caso, a) il terzo trasferitario dichiari per iscritto di aderire al Patto Parasociale e b) la Parte trasferitaria rimanga impegnata in solido con il terzo trasferitario per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Patto Parasociale.
3.6 Durata del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale avrà durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione. A far data dalla prevista revoca delle azioni Alba dalle negoziazioni sul MIV, la durata del Patto Parasociale sarà automaticamente prorogata fino a 60 mesi dalla data di sottoscrizione.
Deposito
Il testo del Patto Parasociale è stato depositato presso l’ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data odierna (prot. n. RI/PRA/2016/427041).
Tipologia del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all’art. 122 TUF e, segnatamente, a quelle di cui al primo e al quinto comma, lettere a), b), c) e d) della citata norma.
Organi del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale non prevede l’istituzione di organi per il suo funzionamento.
Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto Parasociale.
6 dicembre 2016
[CO.7.16.1]